Assegno da 800 euro per i nati nel 2017
Assegno da 800 euro per i nati nel 2017

Articolo aggiornato il 20 Novembre 2019 da Stefano Mastrangelo

Assegno da 800 euro per i nati nel 2017

Da maggio 2017 partono le domande per ricevere l’assegno da 800 euro per i nati nel 2017. Vediamo come fare per presentare la domanda.

Assegno da 800 euro per i nati nel 2017: domanda Inps

Per inoltrare la domanda all’Inps, del bonus mamma future, devi essere in possesso del codice Pin online Inps dispositivo.

Puoi richiederlo seguendo le nostre guide:

  • per richiedere il codice Pin online Inps clicca qui;
  • per ottenere il codice Pin online dispositivo clicca qui;

I requisiti bonus mamma domani 2017

Il premio alla natalità 2017 è riconosciuto:

  • alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 ai sensi dell’art. 1, comma 12;
  • ai nuclei residenti in Italia;
  • coloro che sono in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

Premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro, può essere concesso esclusivamente, per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
  • Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

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