Chi può richiedere l'Assegno Inps per il congedo Matrimoniale?
Assegno Congedo Matrimoniale Inps: cosa è e chi può richiederlo

Articolo aggiornato il 23 Settembre 2019 da Nicola Di Masi

Assegno Congedo Matrimoniale Inps: cos’è e chi può richiederlo? 

Chi può richiedere l’assegno per il congedo matrimoniale? La licenza matrimoniale è un diritto riconosciuto al lavoratore, in occasione del matrimonio o dell’unione civile, che permette un’astensione dal lavoro, completamente retribuito. Nella maggior parte dei casi, il permesso matrimoniale ha una durata di 15 giorni consecutivi, in base al CCNL di riferimento. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Congedo Matrimoniale 2019: a chi spetta?

Il congedo matrimoniale spetta a tutti coloro che hanno contratto un matrimonio civile o ai coniugi uniti civilmente (legge 20 Maggio 2016 n.76). Nel caso di matrimonio, il lavoratore ha diritto a 15 giorni consecutivi di permesso, compresi i sabato e le domeniche. Se il matrimonio o l’unione civile avviene nei giorni di sabato e domenica, il congedo parte dal lunedì successivo, in base alla richiesta del lavoratore ed in base alle esigenze produttive dell’azienda. In tutti i casi la licenzia matrimoniale deve essere fruita, entro 30 giorni successivi, dalla data di matrimonio o all’unione civile.

L’assegno per congedo matrimoniale spetta:

  • agli operai di aziende artigiane ed industriali, con rapporto di lavoro in corso di almeno una settimana,
  • ai dipendenti delle cooperative, con contratto di assunzione in essere da minimo una settimana,
  • ai disoccupati con almeno 15 giorni di assunzione come operai, nei 90 giorni precedenti il matrimonio,
  • marittimi di bassa forza dell’armamento libero, come i sottoufficiali e i comuni.

Requisiti licenza matrimoniale

I coniugi per aver diritto entrambi al congedo matrimoniale, devono:

  1. contrarre matrimonio civile, concordatario o unione civile tra coppie omosessuali (dello stesso sesso),
  2. usufruire del congedo entro 30 giorni dalla data del matrimonio o dell’unione,
  3. presentare la domanda entro un anno dalla data di matrimonio o dell’unione civile, per i disoccupati o i richiamati alle armi.

Il permesso matrimoniale può essere concesso anche per una seconda volta, in caso di divorzio o decesso del coniuge.

Non si può percepire la licenzia matrimoniale, durante il periodo delle ferie o del preavviso di licenziamento. Inoltre è utile ai fini del calcolo:

  • del trattamento di fine rapporto (liquidazione),
  • delle ferie,
  • della tredicesima mensilità.

Quanto spetta di congedo matrimoniale?

Il lavoratore ha diritto al pagamento del congedo matrimoniale pari a:

  1. 7 giorni di retribuzione lorda, per gli operai e gli apprendisti, spettante prima dell’evento del matrimonio, esclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie pagate e non godute e degli straordinari. Tale retribuzione verrà suddivisa per 26.13, se la retribuzione è mensile o 12 se la retribuzione è quindicinale, quattordicinale o settimanale. Dalla divisione si sottrae la percentuale del 5.84%.
  2. Per i lavoratori a domicilio spettano 7 giorni di guadagno medio giornaliero. (Retribuzione del periodo prima del matrimonio o dell’unione diviso il numero delle giornate da assoggettare alla contribuzione. A questo importo si sottrae il 5.84%.
  3. Per i lavoratori part-time verticali, spettano solo i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto di assunzione, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, sottratta la percentuale a carico del lavoratore.
  4. Mentre per i lavoratori marittimi, il congedo è retribuito per 8 giornate di salario medio giornaliero.

Domanda Congedo matrimoniale

I lavoratori dipendenti, per ottenere il congedo matrimoniale, devono presentare un’apposita documentazione al datore di lavoro prima e dopo l’evento. Prima della data di matrimonio (almeno 10/15 giorni prima) devono avvisare il datore di lavoro per iscritto (una lettera semplice con il quale si chiede di usufruire del congedo per i giorni dal-al) dei giorni della licenzia matrimoniale. In seguito, entro 60 giorni dall’unione, devono presentare al datore di lavoro, il certificato di matrimonio in originale o lo stato di famiglia in autodichiarazione, dove risulta la data di matrimonio o dell’unione civile.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi, devono inviare una domanda online all’Inps (tramite il patronato, lo Spid o il Pin dispositivo Inps), attraverso il servizio online: assegno per congedo matrimoniale, entro un anno dalla data di matrimonio o dell’unione.

Alla domanda bisogna allegare:

  1. il certificato di matrimonio o la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artico 46 del DPR 445/2000, con l’indicazione della data di matrimonio,
  2. per i disoccupati, la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) o la dichiarazione di certificazione, con l’indicazione dello stato di disoccupazione,
  3. il modello Sr163 compilato e firmato correttamente,
  4. il documento d’identità non scaduto ed in corso di validità,
  5. la copia dell’ultima busta paga,
  6. il contratto di lavoro di almeno 15 giorni, nei 90 giorni precedenti la data di matrimonio (per i disoccupati).

Il congedo matrimoniale non è cumulabile con le seguenti prestazioni Inps:

  • indennità di malattia e maternità,
  • cassa integrazione ordinaria e straordinaria,
  • la prestazione di disoccupazione indennizzata.

Durante la fruizione di queste prestazioni, verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale. (Sempre se è più favorevole).

Al contrario è cumulabile con l’indennizzo in caso di infortunio e con l’assegno familiare.

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