Assegno temporaneo 2021
Assegno temporaneo figli per chi non percepisce gli assegni familiari

Articolo aggiornato il 1 Luglio 2021 da Nicola Di Masi

Assegno Figli dal 1° Luglio 2021

L’Inps, con il messaggio numero 2371 del 22 Giugno 2021, ha indicato i requisiti per richiedere l’assegno temporaneo per i figli, per coloro che non hanno diritto agli assegni familiari, come gli autonomi e per coloro che non hanno nessun reddito.

L’Istituto previdenziale, anticipa le disposizioni del governo e conferma che dal 1° Luglio 2021, gli autonomi e i disoccupati senza nessun reddito di lavoro dipendente o di naspi, potranno presentare la domanda degli assegni familiari, in presenza di figli minori sino a 18 anni, anche adottati o affidati.

Per richiedere il nuovo assegno temporaneo per i figli (non si tratta ancora dell’assegno unico e universale, il quale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022) bisognerà presentare il modello Isee 2021, se non in possesso, in quanto, dal suo valore, dipende l’attribuzione dell’importo da parte dell’Inps.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare la nuova domanda dal 1° Luglio 2021, in quanto l’importo spettante per ogni figlio, sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta gialla RdC.

Chi può richiedere l’Assegno temporaneo per i figli?

L’assegno sperimentale per i figli, potrà essere richiesto per il periodo dal 1° Luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Per chi presenterà la domanda entro il 30 settembre 2021, riceverà gli arretrati, sempre dal primo di luglio.

Per richiedere l’assegno temporaneo per i figli, bisogna essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione, di tutti i seguenti requisiti:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto fiscalmente in Italia,
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per tutta la durata della prestazione,
  • essere residente in Italia da almeno due anni di residenza, non continuativi,
  • in possesso di un Isee in corso di validità, con un valore Isee inferiore a 50.000 euro.

Importi assegno per i figli dal 1° Luglio 2021?

Dal 1° Luglio 2021, anche gli autonomi e gli incapienti, riceveranno gli assegni familiari con pagamento diretto dall’Inps, sul proprio conto corrente. Un evento epocale, soprattutto per i nuovi richiedenti, che non hanno mai visto neanche un centesimo per i propri figli.

Come abbiamo detto, gli importi dipenderanno, dal valore Isee, ordinario o corrente in corso di validità. Nel messaggio Inps pubblicato ieri, l’Istituto specifica che spetteranno:

  • 167,50 per ciascun figlio, con un valore Isee inferiore a 7000 euro, per i nuclei familiari, sino ad due figli minori,
  • 217,80 euro per ciascun figlio, per i nuclei con tre figli o più, con un valore Isee inferiore a 7000 euro.

Per ogni figlio disabile-minore, gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio.

Assegno temporaneo per i figli
Assegno temporaneo per i figli

Questi importi non valgono per coloro che già percepiscono gli assegni familiari. Per loro è prevista solo una maggiorazione sino all’introduzione dell’Assegno unico.

L’assegno temporaneo 2021 con quale prestazione è compatibile?

L’assegno temporaneo per i figli percepito dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021, dai lavoratori autonomi e per chi non l’ha mai percepito, è compatibile (sino al 31 dicembre 2021):

  • con il premio nascita di 800 euro,
  • con l’assegno di natalità o il bonus bebè,
  • è compatibile con l’assegno familiare erogato dal Comune per i le famiglie numerose (almeno tre figli minori)
  • con il fondo di sostegno alla natalità,
  • con le detrazioni fiscali, per diminuire le imposte,
  • con gli assegni familiari spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, i pensionati agricoli ed i pensionati della gestione autonoma.

A chi, invece, è titolare di reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda dell’assegno temporaneo, l’Inps corrisponderà l’importo del nuovo assegno familiare, direttamente sulla ricarica reddito di cittadinanza, in aggiunta al pagamento mensile.

La domanda potrà essere presentata tramite i patronati o accedendo al servizio online predisposto dall’Inps (ancora non attivo) con le proprie credenziali Inps.

Riferimento normativo: Messaggio numero 2371 del 22 Giugno 2021

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