guadagno scrutatori e presidenti seggio 2022
Compenso scrutatori Referendum ed Amministrative 2022

Articolo aggiornato il 18 Gennaio 2023 da Stefano Mastrangelo

Compenso scrutatori elezioni 2022 – Come e quando vengono nominati?

Domenica 12 Giugno si voterà in Italia per i 5 Referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di circa Mille amministrazioni comunali.
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lo spoglio partirà subito dopo il termine delle operazioni di voto.

Quanto guadagneranno gli Scrutatori ed i Presidenti di Seggio in questa tornata elettorale? Vediamolo nel prosieguo del nostro articolo.

Nomina scrutatori Elezioni Giugno 2022

Gli scrutatori vengono nominati, in ogni comune, nel periodo compreso fra il 25° e il 20° giorno prima del voto.
Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale oppure, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune

E’ possibile votare dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di Domenica 12 Giugno 2022, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale – Si voterà per i 5 quesiti referendari sulla giustizia e per il rinnovo di diverse amministrazioni comunali in tutta Italia.

Il Referendum 2022 è di tipo abrogativo e perché sia valido deve essere raggiunto il quorum di validità e cioè devono partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Gli scrutatori in tutta Italia saranno chiamati a garantire le operazioni di Voto e a scrutinare gli stessi, determinando quindi i vincitori di ogni singola competizione elettorale.

L'interno della Scheda Elettorale
L’interno della Scheda Elettorale

Sfide elettorali molto interessanti si attendono nelle città di Messina, Palermo, Barletta, Taranto, Asti, Cuneo, Genova, Parma, Piacenza e Catanzaro.

Referendum 12 Giugno 2022: perché si vota?

Come già detto i quesiti Referendari sono 5 e riguardano:

1- L’abolizione della Legge Severino: «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

2- La limitazione delle misure cautelari: «Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

3- Separazione delle carriere dei Magistrati: «Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».

4- Valutazione professionale dei Magistrati: «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».

5- Eliminazione dei componenti togati del CSM: «Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».

I Referendum sono di tipo abrogativo e saranno validi in caso di raggiungimento del Quorum.
Chi vota Si, esprime la volontà di cambiare le leggi oggi operative, chi vota No invece chiede che tutto resti così com’è.

Paga scrutatori Referendum 2022 – Il compenso per gli scrutatori

Eccoci adesso al punto centrale del nostro articolo: quanto sarà il compenso per gli scrutatori durante le elezioni comunali ed il Referendum del 2022?

Vi forniamo adesso una breve lista di sintesi – L’unico membro del seggio che guadagna più degli scrutatori è il Presidente. Anche il Segretario, come Paga è equiparato agli altri scrutatori 2022.

Cosa stabilisce le Legge? Qui un breve estratto:
“LEGGE 13 MARZO 1980, N. 70 Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione Art. 11
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, al presidente dell’ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l’ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell’amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell’ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l’ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.


Ecco quanto guadagneranno gli scrutatori, i segretari ed i presidenti di seggio per le elezioni del 12 Giugno 2022:

  • per le sole schede referendarie saranno pagati 192 euro agli Scrutatori ed al Segretario e 262 € ad ogni Presidente di Seggio;
  • per Referendum più elezioni comunali, gli scrutatori riceveranno 208 euro mentre il Presidente riceverà un compenso di 282 euro.

Tali cifre saranno inferiori invece per quanto riguarda i Seggi Speciali.

Gli importi potrebbero variare leggermente da Regione a Regione e da città a città. Per questo è importante chiedere al Presidente di Seggio o all’Ufficio elettorale gli importi definitivi dei compensi, all’apertura del seggio.

Dopo quanto tempo arrivano i pagamenti agli scrutatori?
Ogni Ente Comunale provvederà al mandato di pagamento per il corpo elettorale – Il compenso, dovrebbe essere corrisposto agli scrutatori dopo circa 7/30 giorni (tempistica di pagamento media, differente da Comune a Comune)

I Risultati delle Elezioni 2022

Come seguire i risultati delle Elezioni di Giugno 2022 in tempo reale?
Il Ministero dell’interno ha puntato molto sull’innovazione digitale negli ultimi anni e, tramite Web, Radio e TV fornirà una copertura puntuale e tempestiva sull’andamento degli scrutini sezione per sezione.

Un ruolo importantissimo come già detto nel precedente paragrafo, sarà svolto dalla APP per iOS ed Android Eligendo.

Chi si collega invece da Pc e notebook, potrà seguire i risultati elettorali del 12 Giugno 2022 direttamente online, sul sito del Ministero – Anche in questo caso sarà possibile decidere se seguire in particolare lo spoglio dei voti per:

  • le elezioni Comunali
  • i 5 Referendum sulla Giustizia

Per le elezioni Referendarie del 12 Giugno 2022, un ruolo chiave sarà svolto anche dalle numerosissime TV e Radio locali, che dedicheranno ampio spazio ai notiziari ed agli aggiornamenti in tempo reale.

Fonte Ufficiale: Ministero degli interni

Ci auguriamo di avervi offerto una piccola e semplice panoramica sulle elezioni 2022 e sul compenso per gli scrutatori alle Elezioni Amministrative e Referendarie di Giugno 2022.

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