Come funziona il Nuovo Bonus Renzi di 100 euro su Naspi
Nuovo Bonus Renzi di 100 euro su Naspi

Articolo aggiornato il 11 Novembre 2020 da Stefano Mastrangelo

Trattamento integrativo Naspi

Quando arriva il nuovo bonus Renzi sulla Naspi? Molti disoccupati si stanno chiedendo, quando l’Inps, paga il nuovo trattamento integrativo previsto dal decreto legge numero 3 del 2020, sulla disoccupazione Naspi.

Il bonus Renzi è stato abolito al 30 giugno 2020 ed in sostituzione (da Luglio 2020), è stato introdotto il trattamento integrativo di 100 euro, anche ai disoccupati percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

I soggetti disoccupati in Naspi percepiranno 80 euro circa sino a Luglio 2020 e da Agosto in poi, sarà erogato il nuovo bonus Renzi di 100 euro.

Nuovo bonus Renzi 100 euro a chi spetta?

L’Inps, con la circolare numero 96 del 21 Agosto 2020, indica quali prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto al nuovo bonus di 100 euro. Ecco quali sono:

  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • i trattamenti disoccupazione agricola (Disoccupazione agricola);
  • gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
  • l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
  • l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
  • crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
  • indennità di maternità per congedo obbligatorio;
  • congedo obbligatorio del padre;
  • assegno per le attività socialmente utili;
  • indennità di tirocinio,
  • la malattia;
  • le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
  • l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (cosiddetto “bonus Rioccupazione”).

Rientrano, anche se sono incapienti per tutto l’anno 2020 (non superano gli 8150 euro) le seguenti tipologie di sostegni:

  • CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
  • l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. “bonus Rioccupazione”);
  • il congedo parentale;
  • il congedo facoltativo del padre;
  • le indennità antitubercolari TBC;
  • i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
  • le prestazioni di congedo straordinario.

Chi sono gli esclusi del trattamento integrativo?

Non hanno diritto a percepire il bonus di 100 euro, i contribuenti che accedono alle seguenti prestazioni, alcune soggette a tassazione separata:

  • il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
  • il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
  • i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR.
  • Naspi anticipata per lavoro autonomo,  
  • le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
  • le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA,
  • i pensionati.

Non hanno diritto al nuovo bonus Renzi, anche le prestazioni esenti da imposte irpef:

  • il Reddito di cittadinanza;
  • gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
  • l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
  • le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”;
  • l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;
  • l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
  • il Premio alla Nascita;
  • l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
  • il bonus baby-sitting.

Come si calcola il trattamento integrativo su Naspi?

Per ricevere il nuovo Bonus di 100 euro, il disoccupato non deve fare nessuna domanda. Sarà l’Inps a ricalcolare il reddito presunto, in base alle sole prestazioni erogate dall’Istituto previdenziale. Quindi sino al mese di Luglio (mese di riferimento Giugno 2020), l’Inps pagherà in base alla vecchia normativa, anche se abbiamo notato nell’erogazione del mese di Luglio, una diminuzione del bonus Renzi. Mentre, dal mese di Agosto, (mese di riferimento Luglio 2020) sarà applicata automaticamente la nuova normativa, considerando il reddito complessivo previsionale per l’intero periodo d’imposta.

In questo ultimo caso l’Inps pagherà circa 100 euro, mensilmente, dopo aver effettuato i nuovo calcoli del trattamento integrativo.

Gli operatori delle strutture territoriali Inps, attraverso al procedura TIN, potranno visualizzare, a partire dal 31 luglio 2020, i criteri di calcolo del trattamento integrativo.

Ricordiamo che il trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, è un nuovo credito irpef, pari ad un importo di 600 euro (100 euro al mese) per l’anno 2020 e 1200 per l’anno 2021, se il reddito da lavoro dipendente è inferiore a 28.000 euro. Invece spetta, per i redditi superiore a 28.000, una detrazione fiscale sino ad un reddito di 40000 euro.

Conguaglio e restituzione Trattamento integrativo

Nel mese di Dicembre/Gennaio, l’Inps effettuerà le operazioni di conguaglio, per ricalcolare l’importo esatto della prestazione erogata ed il Bonus Renzi sino a giugno 2020 ed il Trattamento integrativo da Luglio a Dicembre 2020.

In sede di dichiarazione dei redditi del prossimo anno, si potrebbe restituire questi bonus, se i redditi sono inferiori a 8150 euro o superiori a determinati limiti previsti dalla legge. Per questo è possibile anche rinunciare temporaneamente: al trattamento integrativo o alla detrazione e recuperale nelle futura dichiarazione fiscale 730 o e Unico.

Riferimento Normativo: Circolare numero 96 del 21/08/2020

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3 Commenti

  1. Buongiorno dott. Di Masi.
    Sa dirmi se il limite di reddito di 28000€ a cui si fa riferimento per l’erogazione dei 100€ mensili in busta paga (1200€ annuali di vecchio bonus Renzi, ora trattamento integrativo reddito) si devono determinare in busta paga (sono un dipendente del settore pubblico del Comune di Roma) considerando la voce “imponibile fiscale lordo progressivo” (che si ha nei mesi con l’accumulo degli imponibili mensili su cui effettuare ancora le trattenute previdenziali del 9,19%) o tenendo conto della voce “imponibile fiscale netto progressivo” (accumulo delle quote nei mesi alle quali è stata trattenuta la quota inps e per le quali va ancora calcolata la quota irpef da detrarre)?

    Per me è fondamentale capirlo perché accettando eventuali 10-15 ore di straordinari facoltativi mensili nel secondo caso non supererei la quota di 28k, ma nel primo sì e credo, se non erro, che l’epoca della tassazione in quota fissa al 10% sugli straordinari (che forse tra l’altro era peculiare solo di alcuni ccnl del settore privato metalmeccanico…mi corregga se sbaglio) sia finita, e pertanto oltre a farmi detrarre altri contributi e la tassazione irpef al 38% sulle ore di straordinario perderei anche 1200€ di bonus fiscale. In tal caso preferirei non farli.

    Grazie e buone feste!

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