Domane Bonus Inps respinte e riesame
Riesame Bonus Inps domande respinte

Articolo aggiornato il 12 Agosto 2020 da Stefano Mastrangelo

Ricorso entro 20 giorni dal messaggio Inps

L’Inps con il messaggio numero 3088 del 10 Agosto 2020, ha informato, che è stata conclusa la prima fase di gestione delle domande pervenute all’Istituto e, per le istanze respinte, si potrà presentare riesame entro 20 giorni dal messaggio Inps.

L’Istituto ha anche comunicato come controllare gli esiti delle domande Inps. Infatti basta accedere con le credenziali Inps (Codice Inps, Spid, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi) al servizio: Indennità 600/1.000 euro e cliccare la voce Esiti.

Bonus Inps non pagato: ecco cosa fare?

Entro il 30 Agosto 2020 o entro 20 giorni dalla visualizzare della reiezione della domanda, i richiedenti dei nuovi bonus Inps, possono presentare istanza di riesame, se rientrano nelle seguenti categorie di lavoratori:

  1. lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  2. lavoratori con contratto intermittente;
  3. autonomi occasionali;
  4. incaricati di vendite a domicilio;
  5. lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  6. lavoratori dello spettacolo con almeno sette giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35.000 euro.

L’istanza di riesame può essere trasmessa dal lavoratore o dal patronato allegando i documenti indicati nell’allegato 1 del messaggio Inps, in produci documentazione:

Produci documentazione domanda respinta
Produci documentazione domanda respinta

Ad esempio è necessario allegare il contratto di collaborazione di collaborazione coordinata e continuativa o l’iscrizione alla gestione separata Inps.

Oppure, si può presentare riesame, all’indirizzo email: riesamebonus600.nomesede@inps.it.

Ricorso bonus Maggio 2020 scadenza in arrivo?

L’ Inps, nel suo messaggio, elenca anche le altre categorie che possono presentare ricorso. Secondo l’articolo 84 comma 2 del decreto Rilancio, spetta il Bonus Inps di Maggio 2020 ai liberi professionisti:

  • titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020;
  • iscritti alla Gestione separata Inps. (Tale adempimento avviene entro 30 giorni dalla data di apertura della partiva iva ed è valida anche se inviata anche dopo il 19 Maggio 2020)

Ai fini del riesame bisogna indicare gli estremi della partiva iva attiva, alla data del 19 Maggio 2020 e dimostrare la compilazione del quadro RR sulla dichiarazione dei redditi, oppure presentare la ricevuta telematica della comunicazione di inizio attività (modello “AA9”), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 19 maggio 2020.

Ai senti dell’articolo 84 comma 3 del decreto numero 34 del 2020, i co.co.co. hanno diritto al bonus Inps di Maggio 2020 solo se in possesso di un:

  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa cessato tra la data del 24 Febbraio 2020 al 19 maggio 2020;
  • l’iscrizione alla Gestione separata Inps.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono prevedere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata:

  • nel modello UNILAV con il codice B.01.00 e B.03.00 – collaborazione coordinata e continuativa;
  • nei flussi Uniemens con il “tipo rapporto 18” – collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.lgs n. 81/2015; con il “tipo rapporto 6” – collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Spetta il bonus Inps di Maggio 2020, anche ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati, (risultanti da modello Unilav con SI lavoratore stagionale e Uniemens comunicati dal Consulente del lavoro) con la qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (aziende inquadrate come stagionale con il codice ATECO), che:

  • abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,
  • che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità IO),
  • che alla data del 19 maggio 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente,
  • non siano titolari di indennità di disoccupazione Naspi.

L’Istituto ha precisato che sarà possibile fare riesame, anche per coloro che nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020, hanno avuto prima una cessazione involontaria (licenziamento) come lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e successivamente una ulteriore ed ultima, in ordine temporale, cessazione involontaria come lavoratori subordinati (ad esempio anche di tipo intermittente), senza la qualifica di stagionali e non necessariamente appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per tutte le altre categorie di lavoratori, è importante approfondire il messaggio Inps.

Riferimento Normativo: Messaggio numero 3088 del 10 Agosto 2020

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