Che succede al Bonus 200€ da Luglio 2025?
Dal 1° luglio 2025 parte ufficialmente la seconda fase del Bonus Bollette 200 euro, il contributo straordinario destinato a sostenere le famiglie italiane in difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua. Si tratta di un’estensione automatica della misura già avviata nei mesi scorsi, che coinvolgerà milioni di cittadini beneficiari fino alla fine dell’anno.
Il bonus, introdotto inizialmente come misura transitoria contro il caro-energia, è stato rifinanziato dal Governo Meloni e prorogato con nuove modalità operative e una platea di destinatari più ampia. Vediamo come funziona e chi ne ha diritto a partire da luglio.
A chi spetta il Bonus Bollette da 200 euro?
La seconda fase del bonus riguarda tutte le famiglie che:
- sono già titolari di un bonus sociale ordinario per disagio economico (ISEE aggiornato 2025 non superiore a 9.530 euro o 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico),
- sono intestatarie di utenze domestiche per uso residenziale attive su luce, gas o acqua,
- non hanno superato i limiti patrimoniali previsti dalla normativa vigente e non risultano già beneficiarie di altre misure incompatibili.
Non è necessario presentare una nuova domanda. L’importo di 200 euro verrà erogato automaticamente come sconto in bolletta direttamente dal fornitore di energia, suddiviso su più mensilità, in aggiunta al bonus ordinario.
Come viene Erogato il Bonus Bollette 200 euro da Luglio 2025?
Dal 1° luglio il contributo verrà spalmato in bolletta mensile, visibile come voce separata nello spazio “Bonus sociale integrativo”. L’erogazione continuerà per tutto il secondo semestre 2025, salvo esaurimento fondi. I fornitori sono tenuti ad applicare lo sconto senza che il beneficiario debba fare nulla, purché l’ISEE 2025 risulti correttamente aggiornato.
Gli utenti che non vedono il bonus in bolletta pur avendone diritto possono verificare:
- la scadenza della DSU/ISEE,
- eventuali cambi di intestazione del contratto luce/gas,
- la corretta comunicazione dei dati anagrafici tra INPS e fornitore.
Importo, cumulabilità e compatibilità del “Bonus Energia”
Il contributo da 200 euro è cumulabile con il bonus sociale ordinario e con eventuali altre agevolazioni comunali o regionali. Resta incompatibile con misure una tantum di pari importo previste per lo stesso periodo da datori di lavoro o enti assistenziali, se non dichiarate nel quadro familiare.
Il valore complessivo potrà quindi superare i 300 euro nei casi in cui il nucleo familiare rientri sia nel bonus ordinario sia nella seconda fase del contributo straordinario.
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