Bonus mamme lavoratrici 2026: le nuove scadenze e modalità INPS per la domanda

Con l’avvio del nuovo anno, l’INPS ha diramato le circolari operative con le istruzioni definitive per richiedere il Bonus mamme lavoratrici 2026, confermato a 60 euro mensili. A differenza degli anni precedenti, sono state introdotte importanti novità sulle tempistiche e sull’istanza diretta, con l’obiettivo di accelerare l’erogazione del beneficio e semplificare l’accesso per le interessate.

Caricamento annuncio…

La presentazione della domanda, come specificato in una circolare INPS, dovrà avvenire esclusivamente tramite il sito dell’Istituto dal 15 febbraio al 30 giugno 2026. Questa finestra temporale rappresenta la scadenza unica per assicurarsi il bonus per l’intero anno. Un elemento da tenere in forte considerazione è la regola della retroattività: le lavoratrici che invieranno la richiesta entro il 15 marzo riceveranno l’accredito retroattivo a partire da gennaio. Per le domande presentate successivamente, il bonus dunque sarà pagato a partire dal mese di invio della domanda stessa, senza possibilità di recupero per i mesi precedenti.

Novità 2026: la domanda diventa diretta e le verifiche automatiche

La principale innovazione introdotta per il 2026 riguarda le modalità di richiesta. Per il prossimo ciclo, non sarà più il datore di lavoro a inoltrare la pratica, ma la lavoratrice stessa dovrà presentare la domanda direttamente sulla piattaforma INPS, nell’apposita sezione “Bonus Mamme Lavoratrici”. L’Istituto ha precisato che questa modifica punta a snellire le procedure e a responsabilizzare le mamme, evitando i ritardi legati alla comunicazione tramite i canali aziendali, che in passato hanno causato disagi.

Dopo la trasmissione telematica, l’INPS provvederà a verificare automaticamente i requisiti – come il reddito complessivo inferiore ai 40.000 euro e la condizione di madre lavoratrice con almeno due figli – attraverso incroci con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e i propri archivi contributivi. In caso di esito positivo, la lavoratrice riceverà una comunicazione di accoglimento della domanda via email o tramite l’area personale sul sito INPS.

I documenti necessari e le categorie con procedure dedicate

Al momento della compilazione, le interessate dovranno avere a disposizione il proprio codice fiscale, quello dei figli e la Certificazione Unica (CU) 2025, che sarà lo strumento principale per la verifica del reddito. Non sarà necessario allegare altri documenti, a meno che l’istituto non richieda integrazioni in casi particolari, ad esempio in presenza di variazioni del nucleo familiare non ancora registrate negli archivi.

Sono previste gestioni semplificate per categorie specifiche. Le lavoratrici del settore pubblico, ad esempio, non dovranno effettuare alcuna domanda, poiché beneficeranno di un accredito automatico direttamente in busta paga, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Una procedura dedicata è stata studiata anche per le donne che rientrano al lavoro nel corso del 2026 dopo un periodo di maternità obbligatoria o di congedo parentale: per loro, la finestra per la presentazione della domanda si aprirà nel mese successivo alla ripresa dell’attività lavorativa e si chiuderà comunque non oltre il 30 giugno.

L’erogazione e la cumulabilità con altri benefici

L’erogazione del bonus avverrà, per le dipendenti del settore privato, direttamente in busta paga insieme alla retribuzione mensile. L’importo di 60 euro sarà quindi visibile in una voce dedicata e sarà soggetto a tassazione separata. L’INPS ribadisce che il beneficio è pienamente cumulabile con l’Assegno Unico ed Universale, in quanto le due misure rispondono a finalità di sostegno al reddito distinte e complementari. La circolare sottolinea infine che, in caso di mancato rispetto dei termini del 30 giugno, non saranno previste proroghe, rendendo importantissima l’attenzione al calendario per non perdere il diritto al contributo per l’anno in corso.

Articolo in collaborazione con bellalab.it

Resta sempre aggiornato con insindacabili.it

Articolo aggiornato il 10 Novembre 2025 da Stefano Mastrangelo

Allegati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *