Compenso scrutatori elezioni 2022 – Come e quando vengono nominati?
Domenica 12 Giugno
si voterà in Italia per i 5 Referendum sulla
Giustizia e per il rinnovo di circa Mille amministrazioni
comunali.
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lo
spoglio partirà subito dopo il termine delle operazioni di
voto.
Quanto guadagneranno gli Scrutatori ed i Presidenti di Seggio in
questa tornata elettorale? Vediamolo nel prosieguo del nostro
articolo.
Nomina scrutatori Elezioni Giugno 2022
Gli scrutatori vengono
nominati, in ogni comune, nel periodo compreso fra il 25°
e il 20° giorno prima del voto.
Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale oppure, la
commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria
amministrazione del comune
E’
possibile votare dalle
ore 7:00 alle ore 23:00 di Domenica 12 Giugno 2022,
esibendo un documento di
riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale – Si voterà per i 5 quesiti referendari sulla
giustizia e per il rinnovo di diverse amministrazioni comunali in
tutta Italia.
Il Referendum 2022 è di tipo abrogativo e perché sia valido deve
essere raggiunto il quorum di validità e cioè devono partecipare
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Gli scrutatori in tutta Italia saranno chiamati a garantire le operazioni di Voto e a scrutinare gli stessi, determinando quindi i vincitori di ogni singola competizione elettorale.
Sfide elettorali molto interessanti si attendono nelle città di Messina, Palermo, Barletta, Taranto, Asti, Cuneo, Genova, Parma, Piacenza e Catanzaro.
Referendum 12 Giugno 2022: perché si vota?
Come già detto i quesiti Referendari sono 5 e riguardano:
1- L’abolizione della Legge Severino: «Volete
voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n.
235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190)?».
2- La limitazione delle misure cautelari: «Volete
voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura
penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni
successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:
articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o
della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo
riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello
per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte
soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero,
in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei
partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e
successive modificazioni.”?».
3- Separazione delle carriere dei Magistrati:
«Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario”
approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante
dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente
apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6,
limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista
il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”;
la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli
organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo
risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa
successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.
18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun
magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è
idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe,
ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo
30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della
magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e
formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo
risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.
23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio
dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il
Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione
economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo
risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.
11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui
il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13,
riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13,
comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso
distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione,
ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello
determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura
penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al
presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più
di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto
almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione
esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa
partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e
subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle
diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale
giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le
osservazioni del presidente della corte di appello o del
procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il
magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente
della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa
corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono
acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto
sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per
il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni
requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo
e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’
sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore
generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente
della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la
medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure
previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello
stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte
d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato
presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica
nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni
requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni
esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il
magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti
esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il
magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di
sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il
magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di
sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso
circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di
provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto
in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La
destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del
magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere
espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio
superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di
servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma
6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10,
commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di
destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi
6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da
giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre
2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio
2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del
sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla
seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il
trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del
presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di
passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa,
previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5
aprile 2006, n. 160.”?».
4- Valutazione professionale dei Magistrati: «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».
5- Eliminazione dei componenti togati del CSM: «Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».
I Referendum sono di tipo abrogativo e saranno validi in caso di
raggiungimento del Quorum.
Chi vota Si, esprime la volontà di cambiare le leggi oggi
operative, chi vota No invece chiede che tutto resti così
com’è.
Paga scrutatori Referendum 2022 – Il compenso per gli scrutatori
Eccoci adesso al punto centrale del nostro articolo: quanto sarà il compenso per gli scrutatori durante le elezioni comunali ed il Referendum del 2022?
Vi forniamo adesso una breve lista di sintesi – L’unico membro del seggio che guadagna più degli scrutatori è il Presidente. Anche il Segretario, come Paga è equiparato agli altri scrutatori 2022.
Cosa stabilisce le Legge? Qui un breve estratto:
“LEGGE 13 MARZO 1980, N. 70 Determinazione degli
onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle
caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione Art.
11
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con
esclusione di quelle per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia
al Parlamento europeo, al presidente dell’ufficio elettorale di
sezione è corrisposto, dal comune nel quale l’ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di
missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che
spetta ai dirigenti dell’amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell’ufficio
elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l’ufficio
elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro
120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e
sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono
maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di
contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o
referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione
possono riconoscersi fino a un massimo di quattro
maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui
all’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario
fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che
hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di
euro 61.“
Ecco quanto guadagneranno gli scrutatori, i segretari ed i
presidenti di seggio per le elezioni del 12 Giugno
2022:
- per le sole schede referendarie saranno pagati 192 euro agli Scrutatori ed al Segretario e 262 € ad ogni Presidente di Seggio;
- per Referendum più elezioni comunali, gli scrutatori riceveranno 208 euro mentre il Presidente riceverà un compenso di 282 euro.
Tali cifre saranno inferiori invece per quanto riguarda i Seggi Speciali.
Gli importi potrebbero variare leggermente da Regione a Regione e da città a città. Per questo è importante chiedere al Presidente di Seggio o all’Ufficio elettorale gli importi definitivi dei compensi, all’apertura del seggio.
Dopo quanto tempo arrivano i pagamenti agli
scrutatori?
Ogni Ente Comunale provvederà al mandato di
pagamento per il corpo elettorale – Il compenso, dovrebbe
essere corrisposto agli scrutatori dopo circa 7/30 giorni
(tempistica di pagamento media, differente da Comune a Comune)
I Risultati delle Elezioni 2022
Come seguire i risultati delle Elezioni di Giugno 2022 in tempo
reale?
Il Ministero dell’interno ha puntato molto sull’innovazione
digitale negli ultimi anni e, tramite Web, Radio e TV fornirà una
copertura puntuale e tempestiva sull’andamento degli scrutini
sezione per sezione.
Un ruolo importantissimo come già detto nel precedente paragrafo, sarà svolto dalla APP per iOS ed Android Eligendo.
Chi si collega invece da Pc e notebook, potrà seguire i risultati elettorali del 12 Giugno 2022 direttamente online, sul sito del Ministero – Anche in questo caso sarà possibile decidere se seguire in particolare lo spoglio dei voti per:
- le elezioni Comunali
- i 5 Referendum sulla Giustizia
Per le elezioni Referendarie del 12 Giugno 2022, un ruolo chiave sarà svolto anche dalle numerosissime TV e Radio locali, che dedicheranno ampio spazio ai notiziari ed agli aggiornamenti in tempo reale.
Fonte Ufficiale: Ministero degli interni
Ci auguriamo di avervi offerto una piccola e semplice
panoramica sulle elezioni 2022 e sul compenso per gli
scrutatori alle Elezioni Amministrative e Referendarie di
Giugno 2022.
Consulenza Online Fiscale e
Previdenziale
Tantissimi utenti e lettori si sono già avvalsi della
nostra Consulenza professionale
online.
Articolo aggiornato il 18 Gennaio 2023 da Stefano Mastrangelo

