Articolo aggiornato il 6 Novembre 2023 da Stefano Mastrangelo

Circolare 57 2020 Inps: esonero contributivo 

La legge di bilancio 2020, ha approvato una modifica alla disciplina dell’agevolazione contributiva, per l’assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato. Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite di età è incrementato sino 35 anni di età.

Mentre a partire dal 1° gennaio 2021, il limite di età, per l’esonero contributivo delle assunzioni a tempo indeterminato, è di 30 anni.

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati per le assunzioni di operai, impiegati e quadri, per un massimo d 36 mesi . Invece non spetta ai rapporti di lavoro di apprendistato o ai rapporti di lavoro domestico. 

L’importo dell’incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi Inail, nel limite massimo di 3000 euro annuali.

Chi sono i beneficiari?

Come previsto dalla Circolare Inps 40 2018, posso usufruire dell’esonero contributivo fino a 3000 euro, tutti i datori di lavoro privati, compresi gli imprenditori agricoli ed i giovani che non sono mai stati titolati di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare sono interessati tutti i datori di lavoro imprenditori ai sensi dell’art. 2082 del codice civile tra cui:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi delle case popolari;
  • gli Enti che si sono trasformati in società di capitali;
  • le ex Ipab trasformate in Fondazioni di diritto privato;
  • le aziende speciale costituite anche in Consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Tutti questi datori di lavoro, per ottenere l’agevolazione, devono essere in regola con la normativa vigente, ossia:

  • regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi sia all’Inps che all’Inail;
  • assenza di violazioni fondamentali di tutte le norme che tutelano le condizioni di lavoro;
  • rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

Non rientrano nell’esonero contributivo:

  • i datori di lavoro dei lavoratori domestici;
  • la Pubblica Amministrazione;
  • le università;
  • gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • gli Enti pubblici non economici nazionali;
  • l’Aran;

Chi sono i giovani destinatari dell’agevolazione?

L’agevolazione contributiva spetta a giovani, ed in particolare per gli anni 2018, 2019, 2020, prevede che la misura è destinata ai giovani sino a 35 anni di età. Mentre nel 2021 per i giovani sino a 30 anni. Inoltre l’esonero contributivo spetta a condizione che:

  • il contratto sia a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche come socio-lavoratore di una cooperativa o in somministrazione,
  • il giovane non sia stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o altri datori di lavoro nell’arco della sua vita lavorativa;
  • non abbia compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni). Solo per il 2021 il limite è di 29 anni e 364 giorni;
  • l’assunzione riguarda lavoratori con la qualifica di operaio, impiegato e quadro,
  • può riguardare anche le assunzioni obbligatorie previste per i disabili.

Tale agevolazione non riguarda le assunzioni con contratto di apprendistato, i lavoratori domestici e l’assunzione con contratto a chiamata.

Misura incentivo assunzione giovani

Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato, effettuati per i giovani, nell’anno 2018, 2019, 2020, spetta un incentivo pari al 50%, del totale dei contributi versati ed a carico del datore di lavoro, esclusi i premi Inail, in un limite massimo di 3000 euro annuali, da riparametrare in ogni busta paga mensile. Tale beneficio ha una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del giovane.

Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, se il lavoratore ha tutti i requisisti al momento della trasformazione, può usufruire dell’agevolazione di 3000 euro su base annua per un massimo di 12 mesi.

E’ previsto l’esonero contributivo al 100% e sempre nel limite massimo di 3000 euro, sempre escludendo i premi Inail, se il lavoratore al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, abbia svolto, nei 6 mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro, periodi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato con la qualifica di:

  • diploma professionale;
  • diploma di istruzione secondaria superiore;
  • certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • periodi di apprendistato in alta formazione.

La durata di tale agevolazione è di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Riferimento normativo: Circolare Inps n. 13 del 26 Gennaio 2018, Circolare Inps n. 57 del 28 Aprile 2020

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