requisiti assegno di inclusione - a chi spetta?
requisiti assegno di inclusione - a chi spetta?

Articolo aggiornato il 26 Febbraio 2024 da Nicola Di Masi

L’Assegno di Inclusione INPS

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale per le famiglie in condizioni di difficoltà economica, fragilità o esclusione sociale. L’ADI si compone di due parti: una quota economica che va ad integrare il reddito familiare ed un’altra quota che aiuta i nuclei residenti in abitazione in affitto.

I destinatari dell’assegno di inclusione sono dunque i nuclei familiari con almeno un componente che si trova nelle seguente condizioni:

  1. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
  2. minorenne;
  3. con almeno sessanta anni di età;
  4. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione. (prima della presentazione della domanda)

A chi spetta l’Assegno di Inclusione ADI?

L’assegno di Inclusione può essere ricaricato sulle ADI-Card ai seguenti cittadini:

  1. Cittadini italiani o loro familiari che detengono il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente in Italia.
  2. Cittadini provenienti da altri paesi membri dell’Unione Europea, insieme ai loro familiari, purché anch’essi possiedano il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente.
  3. Cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea che sono in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  4. Individui che hanno ottenuto lo status di protezione internazionale secondo quanto stabilito dal decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251, o lo status di apolide, in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1992, n. 572.

Quali sono i Requisiti per l’assegno di inclusione?

I Requisiti di Cittadinanza
In aggiunta a queste condizioni, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve aver stabilito la propria residenza in Italia per almeno cinque anni, con gli ultimi due anni trascorsi in maniera continuativa nel territorio nazionale.
Questo requisito di residenza è applicabile anche ai membri della famiglia del richiedente, i quali devono rientrare nei parametri della scala di equivalenza per l’Adi, come delineato nell’articolo 2, paragrafo 4 del medesimo decreto-legge n. 48/2023.

Per quanto riguarda la continuità della residenza, definita nell’articolo 2, paragrafo 10 del decreto-legge, questa si considera interrotta nel caso in cui il soggetto si assenti dal territorio italiano per un periodo uguale o superiore a due mesi consecutivi.

Inoltre, viene considerata interrotta se, nell’arco di diciotto mesi, si verificano assenze dal territorio italiano per un periodo cumulativo di quattro mesi, anche se non consecutivi. Tuttavia, le assenze dovute a gravi e comprovati motivi di salute non interrompono la continuità del periodo di residenza, anche se superano i limiti temporali sopra citati.

E’ fondamentale avere un ISEE valido. Ai fini del valore Isee non si contano le ricariche del Reddito, Pensione di cittadinanza, lo stesso dell’Assegno di inclusione e altre misure nazionali e regionali per il contrasto della povertà. Al contrario, la disoccupazione Naspi è rilevante al fine del calcolo Isee e del reddito.

Ai fini del limite del reddito, la scala di equivalenza per la famiglia inizia con un valore di 1 per il primo membro della famiglia. Questo valore può aumentare fino a un massimo di 2,2, ma può arrivare fino a 2,3 se ci sono membri con disabilità grave o non autosufficienti. Ogni membro della famiglia aggiunge un certo valore a questa scala:

  • 0,50 per ogni membro con disabilità grave o non autosufficiente, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013.
  • 0,40 per ogni membro di età 60 anni o più.
  • 0,40 per un membro maggiorenne con responsabilità di cura, come specificato nel decreto-legge n. 48/2023.
  • 0,30 per ogni altro membro adulto che vive in condizioni di grave disagio bio-psico-sociale e partecipa a programmi di assistenza certificati dallo Stato.
  • 0,15 per ogni bambino, fino a un massimo di due.
  • 0,10 per ogni bambino in più dopo i primi due.

Non vengono considerati nella scala di equivalenza:

  • I membri della famiglia che vivono in strutture totalmente finanziate dallo Stato.
  • I membri della famiglia che non risiedono in Italia per periodi definiti dal decreto-legge.
  • Le assenze dovute a gravi motivi di salute sono un’eccezione.

Solo un membro della famiglia può ricevere l’aumento di scala per responsabilità di cura. Il decreto ministeriale n. 154/2023 fornisce ulteriori dettagli:

  • I bambini con disabilità o non autosufficienti ricevono un aumento di 0,50.
  • L’aumento di 0,30 per gli adulti in grave disagio bio-psico-sociale si applica a chi è in svantaggio e partecipa ai programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari locali, certificato dallo Stato, come indicato nel decreto-legge n. 48/2023.

Assegno d’inclusione: i requisiti legati ai beni durevoli

Cosa significa “beni durevoli” e quali sono i requisiti ADI in tal senso?

  1. nessun membro della famiglia deve possedere, a qualsiasi titolo, autoveicoli con una cilindrata maggiore di 1600 cc o motoveicoli con una cilindrata superiore a 250 cc, registrati per la prima volta nei tre anni precedenti la richiesta. Questa regola non si applica agli autoveicoli e motoveicoli che beneficiano di agevolazioni fiscali per persone con disabilità secondo la normativa in vigore.
  2. Inoltre, nessun membro della famiglia deve essere il proprietario, a qualsiasi titolo, o avere pieno controllo su navi o imbarcazioni da diporto come definite dall’articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, secondo il decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171. Questo include anche tutti i tipi di aeromobili definiti dal codice della navigazione.

Riferimento normativo: Circolare numero 105 del 16-12-2023

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2 Commenti

  1. Da un,anno mia figlia,si e trasferita,,in un altro comune,con contratto registrato 18.dicembre,fece,,domanda di reddito di inclusione,,con ISEE,,.prese la mensilità di gennaio.poi decaduta, perché,risulta un altro componente,io madre,,il mio reddito,fine ISEE.percepisco reversibilità,di ,614€,mensile..decaduta per reddito familiare..mia figlia invalida,civile,del75/100..la nuova normativa,dice,figlio maggiore,non coniugato senza figli,senza reddito,solo .l’invalidità,,ora essendo decaduta,,cosa fare ,come dice,il Caf,gli tocca,80€..mensile di reddito di inclusione.. vorrei sapere,se oltre,inseriscono l’affitto,,registrato…avendo 40anni,voleva vivere,da sola,in un paese più grande,,e seguita dai servizi sociali,e dal o psichiatrica,essendo,bipolare,2.,,gentilmente sono molto preoccupata,,stava meglio,usciva frequentava corsi,e faceva,psicoterapia,settimanale..ora e nel panico,,consigliatec

    • Bisognerebbe approfondire meglio la sua situazione. Prima di tutto non si deve preoccupare. Sicuramente il suo CAF o un altro patronato può consigliarle come meglio procedere.

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