Come astenersi dal lavoro per cure mediche?
Congedo per cura degli invalidi a chi spetta e come richiederlo

30 giorni di Congedo per le cure

Congedo per cura degli invalidi: a chi spetta e come richiederlo? Ai sensi del decreto legislativo numero 119 dell’11 agosto 2011, i lavoratori dipendenti invalidi possono usufruire di 30 giorni di congedo retributivo, per le cure collegate alla patologia invalidante.

Congedo 30 giorni lavoratori invalidi per cure mediche: requisiti

Per usufruire dei 30 giorni di congedo, i lavoratori invalidi, devono essere in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% e le stesse cure, da sostenere durante le assenze dal posto di lavoro, devono essere somministrate da professionisti specializzati.

Quindi gli invalidi, si possono astenere dal luogo di lavoro, per un massimo di 30 giorni all’anno, per cure mediche specialistiche, contando l’anno solare, dal 1° Gennaio al 31 dicembre. I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionata e vengono pagati, dal datore di lavoro, come se fosse una malattia, anche se ci sono delle distinzioni tra comparto pubblico e privato.

Come viene pagato il Congedo per gli invalidi civili?

Nel privato, per questi 30 giorni di congedo, spetta solo la retribuzione concessa dal datore di lavoro, perché l’Inps non è tenuta a pagare nessun indennità. Solo i primi 3 giorni di assenza, nella maggior parte dei contratti collettivi, vengono pagati al 100% da parte del datore di lavoro.

Nel comparto pubblico, invece, i giorni di congedo vengono pagati in maniera identica a quelli di malattia.

Come richiedere l’astensione dal lavoro per cure mediche?

Per richiedere l’astensione dal lavoro, i lavoratori invalidi, devo richiedere al medico curante, un certificato medico che attesti la necessità di assentarsi per cure mediche. Dopo aver ottenuto la richiesta, il lavoratore deve presentare una domanda al datore di lavoro, dove sarà indicato il periodo di assenza del lavoratore. A questa istanza deve essere allegato il certificato medico.

Al rientro, lo stesso lavoratore ha l’obbligo di presentare al datore di lavoro, la cartella o il verbale della struttura sanitaria dove ha effettuato le cure.

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