Rioccupazione Sostegni BIS
Contratto di rioccupazione cos'è e requisiti decreto sostegni Bis

Articolo aggiornato il 30 Giugno 2021 da Stefano Mastrangelo

Cos’è il contratto di rioccupazione Decreto sostegni Bis

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato incentivante, a tempo indeterminato, istituito dal decreto sostegni bis, dalla data di approvazione sino al 31 ottobre 2021.

Questa tipologia di contratto è riservata a coloro che  si trovano in stato di disoccupazione, che sono disponibili a stipulare un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire nuove competenze.

Contratto di rioccupazione: a chi spetta?

Il contratto, anche durante i primi 6 mesi, è stipulato in forma scritta e si applica la normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Al termine del periodo di 6 mesi, entrambi le parti, possono recedere dal contratto, dando un preavviso, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile.

Ai datori di lavoro che assumono persone disoccupate con il contratto di rioccupazione, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi:

  • L’esonero dal versamento del 100 per cento, dei complessivi contributi previdenziali a carico dei soli datori di lavoro (non quelli versati dai lavoratori dipendenti per il computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi dovuti Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile

Contratto di rioccupazione requisiti per richiederlo

L’agevolazione contributiva, con la stipula del contratto di rioccupazione, spetta ai datori di lavoro privati che non hanno:

–  proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi precedenti all’assunzione.

Il beneficio previsto è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

La presente agevolazione, per essere operativa, dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea. Per questo attendiamo la pubblicazione del testo del decreto sulla gazzetta ufficiale, l’autorizzazione della CE e la circolare esplicativa dell’Inps per essere completamente operativa.

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