Proroga REM al 31 Luglio 2020
Domanda Reddito di Emergenza prorogata 31 Luglio 2020 - REM

Articolo aggiornato il 19 Giugno 2020 da Nicola Di Masi

Proroga domanda REM sino al 31 Luglio 2020

Buone Notizie! Si allungano i termini utili per poter richiedere il Redditto di Emergenza Inps: il REM.

Il reddito di emergenza REM, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale e l’Inps in pochissimo tempo, ha attivato il servizio online. A partire dal 22 Maggio 2020 e sino al 31 Luglio 2020 sarà possibile presentare la domanda (originariamente la scadenza era fissata al 30 Giugno).

A chi spetta il REM 2020?

Perr richiedere il REM, bisogna essere in possesso di un ISEE 2020 in corso di validità, senza errori o omissioni e bisogna controllare tutti i saldi dei conti correnti, di tutti i componenti del nucleo familiare, al 31 Dicembre 2019.

Molti requisiti sono cambiati dopo la pubblicazione del decreto rilancio sulla gazzetta ufficiale ed il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite bonifico domiciliato.

Il Reddito di Emergenza è stato introdotto con l’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020, a partire dal mese di Maggio 2020.
E’ un sostegno al reddito, per le famiglie che si sono trovate in difficoltà economiche, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il richiedente del REM, al momento della presentazione della domanda online, deve essere:

  1. residente in Italia,
  2. avere un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’importo del REM; il reddito familiare è determinato, calcolando tutte le componenti previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, secondo il principio di cassa;
  3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 31.12.2019, (depositi bancari o postali, titoli di stato e tutto quello indicato sul modello Isee) inferiore a una soglia di euro 10.000, incrementata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro; il massimale è incrementato di ulteriori 5.000 euro, in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come indicato dal modello Isee, ossia con inabilità accertata al 100%; il patrimonio mobiliare è definito dallarticolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
  4. Un valore Isee 2020, inferiore ad euro 15.000.

Il richiedente del REM dovrà auto-certificare, il possesso dei requisiti ed in seguito sarà l’Inps e l’Agenzia delle Entrate a controllare, che tutte le dichiarazioni siano veritiere.

Attenzione, perché questo controllo potrebbe avvenire, anche dopo un lungo periodo, dalla percezione del REM. Quindi è importante dichiarare attentamente il possesso dei requisiti, per non rischiare la restituzione del beneficio e sanzioni civili e penali.

Il valore del reddito familiare del mese di aprile 2020, non deve essere superiore all’importo del beneficio.

Reddito di Emergenza: quanto spetta mensilmente?
Esempi importi del reddito di emergenza 2020
Parametro scala di equivalenza REMImporto Reddito di Emergenza 2020
1400 euro
1,4 per nuclei con n. 2 componenti maggiori di 18 anni (ad esempio due genitori)560 euro
1,6 per nuclei con n. 2 componenti maggiori di 18 anni ed n. 1 componente minori di 18 anni640 euro
1,8 per nuclei con n. 2 componenti maggiori di 18 anni ed n. 2 componenti minori di 18 anni720 euro
2,00 per i nuclei con n. 3 componenti maggiori di 18 anni e n. 2 componenti minori di 18 anni800 euro
2,10 per i nuclei con n. 3 componenti maggiori di 18 anni (di cui uno disabile grave) e n. 2 componenti minori di 18 anni840 euro

Nel caso di lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto il FIS, la verifica del requisito della retribuzione teorica del lavoratore è desumibile dalle denunce aziendali.

REM Reddito di Emergenza Inps: i requisiti

Reddito di emergenza: quali sono i requisiti per richiederlo? Chi sono gli esclusi? Il Rem non è compatibile, se all’interno del nucleo familiare, ci siano componenti percettori delle indennità di 600 e 1000 euro Covid-19, come i:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, sempre se hanno percepito il bonus di 600 euro;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli che hanno percepito 600 e 500 euro nel mese di Aprile;
  • lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori a chiamata;
  • lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori domestici, futuri percettori dell’indennità di 1000 euro.

Il Reddito di emergenza non è inoltre compatibile, al momento della presentazione della domanda, con componenti familiari:

  1. titolari di pensione diretta (vecchiaia o anzianità) o indiretta (pensione ai superstiti) ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità Inps;
  2. titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo massimo del REM, a seconda della composizione del nucleo familiare,
  3. percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Reddito emergenza: come presentare la domanda?

E’ possibile presentare la domanda online del REM dal 22 Maggio 2020 e sino al 31/07/2020 attraverso:

  • i centri di assistenza fiscale CAF,
  • gli uffici di patronato,
  • tramite il Pin Inps dispositivo o lo Spid, Carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

L’importo del REM è di 400 euro mensili minimo, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza, come indicato nella tabella precedente, per un massimo di 800 euro o 840 euro, se all’interno del nucleo familiare ci sono componenti con disabilità grave.

La scala di equivalenza esclude:

  • i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena,
  • le persone ricoverate in Istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Per esempio, se abbiamo un nucleo familiare composto da due componenti maggiorenni e due minorenni, la scala di equivalenza è pari a 400 euro per 1.8 = 720 euro mensili. Da questi importi, vedremo se l’Inps, sottrarrà le retribuzioni o altro reddito familiare incassato nel mese di Aprile 2020. Per questo, attendiamo chiarimento circolare Inps.

Il REM dura due mesi e la mensilità, pagata sul conto o tramite bonifico domiciliato (modalità di pagamento cambiata rispetto alla bozza di decreto), parte dal mese di presentazione della domanda. Il primo pagamento è già avvenuto il 12 Giugno 2020, per chi ha inviato la domanda entro il mese di Maggio 2020. A breve saranno pagate le domande inoltrate a Giugno ed il secondo pagamento avverrà entro i primi 15 giorni del mese di Luglio 2020.

Se ad esempio, si presenta la domanda a maggio 2020, i mesi pagati saranno Maggio e Giugno 2020. Mentre se presento la domanda a Giugno, i mesi erogati saranno Giugno e Luglio.

Qui in basso postiamo una interessantissima video-Guida pubblicato sul nostro canale Youtube dove spieghiamo passo-passo come compilare la domanda per il Reddito di Emergenza:

Come effettuare la domanda online per il Reddito di Emergenza

Proroga scadenza domanda REM al 31 Luglio

Con il nuovo decreto del 16 Giugno 2020, il Governo Conte ha prorogato dunque la scadenza per la presentazione della domanda per il Reddito di Emergenza, originariamente fissata al 30 Giugno.

Di seguito riportiamo il testo Ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Modifica dei termini per la presentazione delle domande di Reddito di emergenza. Articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52

L’articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 151 del 16 giugno 2020, ha previsto, in deroga a quanto statuito dall’articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

L’Inps specifica che, con riferimento alla circolare n. 69 del 3 giugno 2020, al paragrafo 2 (“Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem”) il termine perentorio del 30 giugno 2020, previsto per la richiesta del Reddito di emergenza, è prorogato al 31 luglio 2020.


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