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quale collaborazione ti permette di ottenere la NASpI piena ?
Cita da yuri su 19 Febbraio 2024, 10:49Salve, sto facendo la domanda per la NASpI per un licenziamento (dopo 10 anni di lavoro con questa azienda).
Ora ho solo la possibilita' di avere delle piccole collaborazioni con un contratto co co co sportivo, ma con remunerazioni basse (500 euro al mese), e' vero che anche con questo contratto la Naspi verra' ridotta al 20%? cosa faccio la fame???
C'e' un alternativa contrattuale che mi permetta di prenderla piena? tipo contratti a chiamata?
il 20% e' un elemosina come faccio a viverci?
grazie
Salve, sto facendo la domanda per la NASpI per un licenziamento (dopo 10 anni di lavoro con questa azienda).
Ora ho solo la possibilita' di avere delle piccole collaborazioni con un contratto co co co sportivo, ma con remunerazioni basse (500 euro al mese), e' vero che anche con questo contratto la Naspi verra' ridotta al 20%? cosa faccio la fame???
C'e' un alternativa contrattuale che mi permetta di prenderla piena? tipo contratti a chiamata?
il 20% e' un elemosina come faccio a viverci?
grazie
Cita da Nicola Di Masi su 20 Febbraio 2024, 10:14Buongiorno,
grazie per il suo commento.
Le consiglio di leggere la circolare Inps 174 del 20217:
1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.
L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.
Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 - trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.
In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.
Buongiorno,
grazie per il suo commento.
Le consiglio di leggere la circolare Inps 174 del 20217:
1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.
L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.
Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 - trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.
In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.
Cita da yuri su 20 Febbraio 2024, 10:53Grazie per la risposta, avevo letto queste informazioni ma non si riesce a capire se con un contratto co co co sportivo gestione amministrativa (tot annuo 4800 euro), la naspi mi verra' versata piena o al 20%.
E se invece nel caso di prestazioni occasionali si percepirà la Naspi piena o Comunque sempre al 20%
Grazie, buona giornata
Grazie per la risposta, avevo letto queste informazioni ma non si riesce a capire se con un contratto co co co sportivo gestione amministrativa (tot annuo 4800 euro), la naspi mi verra' versata piena o al 20%.
E se invece nel caso di prestazioni occasionali si percepirà la Naspi piena o Comunque sempre al 20%
Grazie, buona giornata
Cita da yuri su 25 Febbraio 2024, 11:55Non si riesce a capire questa situazione.
Con prestazioni occasionali o con ritenuta d'acconto la naspi scende al 20%?
Non si riesce a capire questa situazione.
Con prestazioni occasionali o con ritenuta d'acconto la naspi scende al 20%?