Cosa fare il Reddito di cittadinanza è sospeso?
Reddito di cittadinanza 2023 Requisiti e Sospensione dopo 7 mensilità

Articolo aggiornato il 20 Ottobre 2023 da Nicola Di Masi

Cosa fare dopo la sospensione del Reddito di cittadinanza 2023?

Reddito di cittadinanza 2023: Requisiti e Sospensione dopo 7 mensilità – L’Inps ha avviato, a partire da luglio 2023, una procedura mensile di sospensione dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per i nuclei familiari che non soddisfano i requisiti per continuare a ricevere la prestazione oltre le prime sette mensilità.

La motivazione della sospensione, sul servizio online dell’Inps, sarà indicata come “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023“.

Quali sono i requisiti per continuare a percepire Rdc nel 2023?

Per mantenere il diritto al Reddito di cittadinanza senza subire la sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della legge di Bilancio 2023 e dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, i nuclei familiari devono includere uno dei seguenti componenti:

  • persone con disabilità, come definite dal regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  • Minorenni.
  • Persone con almeno sessant’anni di età.
  • Percettori che sono considerati non idonei al lavoro e sono stati segnalati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

Se il requisito anagrafico necessario per continuare a ricevere la prestazione si verifica prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, compimento dei 60 anni di un membro del nucleo), il sistema rileverà automaticamente la nuova condizione e l’erogazione del Reddito di cittadinanza continuerà senza interruzioni.

Se si verificano situazioni come la nascita di un figlio o l’acquisizione di una nuova disabilità, e la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) viene presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o il mese successivo, la nuova condizione verrà rilevata automaticamente durante la rielaborazione mensile delle domande. In questo caso, l’erogazione del beneficio continuerà automaticamente senza interruzioni.

Tuttavia, se il requisito si verifica successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, la prestazione è stata sospesa a luglio 2023 e il requisito si verifica a settembre 2023) o se la DSU viene presentata dopo la sospensione, sarà necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza.

Questa nuova domanda non sarà influenzata dalla precedente sospensione con la motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”, e l’erogazione riprenderà dal mese successivo alla presentazione della nuova domanda.

Reddito di cittadinanza e disabilità: gli invalidi continuano a percepire Rdc nel 2023?

Per situazioni in cui gli utenti abbiano segnalato erroneamente la disabilità nella DSU, le strutture competenti effettueranno verifiche negli archivi dell’INPS per confermare l’effettiva presenza del verbale di invalidità conforme al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013. (anche per gli invalidi con una percentuale inferiore al 67%)

Se la disabilità è confermata, si indicherà la presentazione di una DSU correttiva retrodatata alla data di rilevazione effettiva della disabilità.

È importante notare che, nel caso di prestazioni del Reddito di cittadinanza che prevedono una continuità oltre le sette mensilità, se si verificasse la perdita dei requisiti (ad esempio, cambiamento nella composizione del nucleo, decesso o raggiungimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare smetterà di ricevere la prestazione entro la settima mensilità o, se superata, dal mese in cui si è verificato l’evento.

Fino a quando si può richiedere il Reddito di cittadinanza 2023?

Fino al mese di novembre 2023, è possibile riprendere l’erogazione del Reddito di cittadinanza se, entro il 31 ottobre 2023, viene comunicata all’INPS la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali tramite la piattaforma GePI. (nei casi di sospensione)

In questo caso, non sarà necessaria la presentazione di una nuova domanda per il ripristino della prestazione, a meno che non siano trascorsi 18 mesi dalla sua erogazione.

Riferimento normativo: Messaggio numero 3510 del 06-10-2023

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