Quale secondo contributo forfettario dovrà pagare il datore di lavoro
Pagamento contributo forfettario sanatoria 2020

Articolo aggiornato il 4 Novembre 2020 da Nicola Di Masi

Pagamento sanatoria immigrati

Entra nel vivo la sanatoria dei lavoratori domestici colf e badanti e dei braccianti agricoli. Il giorno 8 settembre 2020 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale, il contributo forfettario, dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale. 

I datori di lavoro per procedere alla regolarizzazione dello straniero irregolare, dovranno pagare un contributo di 156 euro o di 300 euro, per ogni mese o frazione di mese irregolarmente occupato, dalla data indicata nella domanda telematica.

Versamento sanatoria immigrati 2020: quanto si paga?

La sanatoria del Ministero dell’Interno ha permesso la regolarizzazione di 207.542 stranieri irregolari, permettendo a circa 176.000 lavoratori domestici, di ottenere un permesso di soggiorno.

La regolarizzazione 2020, scaduta il 15 Agosto 2020, ha previsto il pagamento di un:

  • contributo forfettario di 500 euro, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del decreto legge 34 del 2020,
  • di una marca da bollo di 16 euro, da apportare alla procedura telematica,
  • contributo forfettario, stabilito ad un apposito decreto ministeriale, per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Secondo contributo forfettario regolarizzazione

Il decreto del Ministero del lavoro è stato pubblicato il giorno 7 Settembre 2020 ed entro il 17/18 settembre 2020 (di regola), il datore di lavoro dovrà pagare questi due tipi di contributi:

  • 300 euro, per i lavoratori regolarizzati nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura ed attività connesse,
  • 156 euro, per gli stranieri regolarizzati nei settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Questo pagamento avverrà con modello F24, dopo una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ed una circolare Inps, dove saranno indicare le modalità tecniche (codice tributo e periodo di riferimento).

Da quando e sino a quando bisogna versare? La circolare interministeriale del 30 Settembre 2020 ha chiarito che: “Il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari. Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare –– come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza. Ai fini del calcolo del contributo forfettario, il contributo è dovuto in misura intera anche se riferito a frazioni di mese.

Secondo la circolare Inps 101 del giorno 11 Settembre 2020:

  1. dal 19 maggio 2020, per le domande con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
  2. dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale, se lo stesso rapporto è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione

Ricordiamo che in caso di rigetto della dichiarazione di emersione, il datore di lavoro NON avrà diritto alla restituzioni delle somme pagate per la regolarizzazione.

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