Tantum 2400 euro domanda rimandata al 31 Magio 2021
Tantum 2400 euro domanda rimandata

Articolo aggiornato il 11 Maggio 2021 da Nicola Di Masi

Bonus da 2400 euro Inps a chi spetta?

Tantum 2400 euro domanda rimandata? La circolare Inps numero 65 del 19 Aprile 2021, ha previsto un nuovo termine di scadenza, al 31 Maggio 2021, per la presentazione delle domande del bonus di 2400 euro.

Dal 8 Aprile 2021, sono partiti i primi pagamenti automatici della tantum di 2400 euro, per tutti quei lavoratori che hanno ricevuto già i bonus previsti dagli articoli 15 e 15 bis del decreto legge 137/2020.

Chi deve fare Domanda del Bonus Decreto Sostegni di 2400 euro entro il 31 Maggio 2021? Questi beneficiari (per chi ha fatto domanda) dovranno incominciare a vedere i pagamenti dal 21 Maggio 2021.

Proroga Domanda 2400 euro lavoratori stagionali

La tardiva attivazione del servizio online dell’Inps, per la presentazione delle domande (ancora non attivo), ha causato una proroga della scadenza delle istanze e quindi un conseguente ritardo nei prossimi pagamenti.

La scadenza della nuova tantum di 2400 euro, per quelle categorie di lavoratori colpiti maggiormente dalla crisi, è stata posticipata al 31 Maggio 2021, rispetto al precedente termine del 30 Aprile 2021.

L’articolo 10 comma 1 del decreto Sostegni, prevede l’erogazione dell’indennità voluta dal governo Draghi ai:

  • i lavoratori stagionali del settore del turismo (anche per i lavoratori in somministrazione) e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro (non per dimissioni volontarie) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate nello stesso periodo. Questi lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di disoccupazione naspi alla data del 23 Marzo 2021.

Per essere lavoratore stagionale, il datore di lavoro deve rientrare in uno dei settori previsti dalla legge (codici ateco indicati nella Circolare Inps) ed i lavoratori devono verificare il modello Unilav, ossia il modello di comunicazione di assunzione. All’interno di questo modello, nella sezione lavoratori stagionali, deve essere indicato: SI.

Il bonus di 2400 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Anche questi lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (salvo il rapporto intermittente senza disponibilità), né di disoccupazione naspi alla data del 23 marzo 2021.

Proroga Domanda 2400 euro lavoratori intermittenti e autonomi occasionali

L’articolo 10 comma 3, riconosce con domanda (per chi non li ha percepiti in automatico) un bonus di 2400 euro ai:

  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021; questi lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro indeterminato (salvo il rapporto intermittente senza disponibilità) e né di trattamento pensionistico al momento della presentazione della domanda.
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data del 23 Marzo 2021. I lavoratori autonomi devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile; questi lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro indeterminato (salvo il rapporto intermittente senza disponibilità) e né di trattamento pensionistico al momento della presentazione della domanda.
  • agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 Marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Anche gli incaricati alle vendite a domicilio, non devono essere titolari di rapporto di lavoro indeterminato (salvo il rapporto intermittente senza disponibilità) e né di trattamento pensionistico al momento della presentazione della domanda.

Proroga domanda lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali

E’ riconosciuto un bonus INPS di 2400 euro, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti:

  • titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Proroga Domanda Bonus 2400 euro lavoratori dello spettacolo

All’articolo 10 comma 1, del decreto legge 41/2021, il Governo Draghi riconosce un’indennità Covid-19 di 2400 euro:

  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019, alla data del 23 Marzo 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro. I lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto,
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 23 Marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. I lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto,

Tutte le indennità COVID da 2400 euro, non sono cumulabili tra loro ed invece sono cumulabili e compatibili con l’assegno ordinario di invalidità.

Tantum 2400 euro domanda rimandata

Bonus 2400 euro dove fare domanda? Per ottenere le indennità Covid-19 di 2400 euro, bisogna presentare una domanda telematica all’Inps, entro il 31 Maggio 2021. Non devono inviare una nuova istanza online, solo coloro che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 (Messaggio Inps numero 1275 del 25 Marzo 2021).

Per tutti gli altri, è necessario accedere al servizio online Inps: Indennità Covid bonus 2400 Decreto sostegni, con le credenziali Inps (Pin Inps, Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi) oppure rivolgersi presso un patronato zonale. (procedura ancora non attiva)

Nuova indennità Covid 19
Nuova indennità Covid 19

All’interno della procedura, bisogna cliccare su Invia domanda, indicare i contatti (contatto telefonico e indirizzo email), selezionare la categoria di riferimento ed indicare il codice IBAN. Purtroppo la procedura online non è ancora attiva. (Aggiornamento: dal 22 Aprile è possibile presentare domanda online indennità Covid-19 di 2400 euro)

Prima di inviare la domanda, è importante leggere tutti i requisiti indicati precedentemente del decreto legge Draghi.

Bonus 2400 euro e Reddito di cittadinanza sono compatibili?

Le indennità Covid-19 di 2400 euro, sono compatibili con i lavoratori beneficiari, appartenenti a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza?

Secondo la Circolare Inps numero 65 del 19 Aprile 2021, i lavoratori destinatari del nuovo Bonus di 2400 euro, posso richiederlo, anche se un componente familiare percepisce il reddito di cittadinanza. In questo caso, l’Inps procederà alla SOLA integrazione della ricarica Rdc sino all’ammontare di 2400 euro.

Riferimento normativo: Messaggio numero 1275 del 25 Marzo 2021, Circolare Inps numero 65 del 19 Aprile 2021

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2 Commenti

  1. Salve, ho letto altre informazioni in rete in merito alla circolare del bonus 2400€…e mi domandavo SE e IN CHE MISURA è compatibile con i percettori rdc.. Nel senso, se rientrano tutti (compreso chi lo percepisce dall’inizio, 2019) o SOLO per le persone che hanno dichiarato redditi da lavoro fino a un determinato periodo. grazie

    • Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 – si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del decreto n. 34 del 2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

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