Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2022 da Stefano Mastrangelo

A chi spetta la nuova indennità Inps COVID-19?

L’articolo 44 –Bis del decreto legge Cura Italia, prevede l’erogazione di un ulteriore indennità Covid-19, a favore di determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti e ai co.co.co di alcuni Comuni d’Italia.

Chi sono i beneficiari?

Hanno diritto ad un altro bonus Inps di 500 euro, per un massimo di tre mesi, in relazione alla sospensione dell’attività:

  • i collaboratori coordinati e continuativi, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata,
  • i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti sia alla Gestione Separata Inps e sia alle Casse autonome professionali,
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
  • i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Agenti di Commercio, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani) iscritti alla gestione speciale Inps, alla data del 23 febbraio 2020.

Questi lavoratori devono essere residenti o domiciliati alla data del 23 Febbraio 2020, presso i seguenti Comuni, delle Regioni della Lombardia e del Veneto:

  • Bertonico;
  • Casalpusterlengo;
  • Castelgerundo;
  • Castiglione D’Adda;
  • Codogno;
  • Fombio;
  • Maleo;
  • San Fiorano;
  • Somaglia;
  • Terranova dei Passerini.
  • Vo’ (Regione Veneto)

Come fare domanda online?

Per ottenere il Bonus Inps di 1500 euro, per i residenti di alcuni Comuni della Lombardia e di Vo’, bisogna presentare una domanda telematica all’Inps, nel momento in cui il servizio sarà disponibile. Sarà l’Inps a comunicare l’attivazione della procedura sul proprio sito internet.

Dal 23 Settembre 2020 sarà possibile presentare la domanda online, sul servizio Inps: Indennità 600/1000 euro.

E’ possibile presentare la nuova indennità Covid-19 con le credenziali Inps:

  •  PIN dispositivo Inps,
  •  SPID di livello 2 o superiore;
  •  Carta di identità elettronica,
  •  Carta nazionale dei servizi,

o tramite gli istituti di Patronato.

Il Bonus non concorre alla formazione del reddito, non si versano i contributi figurativi e neanche gli assegni familiari.

Compatibilità con altri Bonus Inps e Naspi

Il bonus Inps, per i primi lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria Coronavirus, è cumulabile (è un bonus aggiuntivo) e compatibile:

  • con l’Assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222,
  • con il Reddito di cittadinanza,
  • con l’indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll e con la disoccupazione agricola,
  • è compatibile con le borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, con un limite di compensi inferiori a 5000 euro all’anno.

Mentre, il bonus dei primi lavoratori autonomi e parasubordinati colpiti dalla crisi sanitaria, è incompatibile con i percettori di pensione diretta ed Ape sociale.

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