Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2022 da Stefano Mastrangelo
A chi spetta la nuova indennità Inps COVID-19?
L’articolo 44 –Bis del decreto legge Cura Italia, prevede l’erogazione di un ulteriore indennità Covid-19, a favore di determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti e ai co.co.co di alcuni Comuni d’Italia.
Chi sono i beneficiari?
Hanno diritto ad un altro bonus Inps di 500 euro, per un massimo di tre mesi, in relazione alla sospensione dell’attività:
- i collaboratori coordinati e continuativi, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata,
- i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti sia alla Gestione Separata Inps e sia alle Casse autonome professionali,
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Agenti di Commercio, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani) iscritti alla gestione speciale Inps, alla data del 23 febbraio 2020.
Questi lavoratori devono essere residenti o domiciliati alla data del 23 Febbraio 2020, presso i seguenti Comuni, delle Regioni della Lombardia e del Veneto:
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione D’Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.
- Vo’ (Regione Veneto)
Come fare domanda online?
Per ottenere il Bonus Inps di 1500 euro, per i residenti di alcuni Comuni della Lombardia e di Vo’, bisogna presentare una domanda telematica all’Inps, nel momento in cui il servizio sarà disponibile. Sarà l’Inps a comunicare l’attivazione della procedura sul proprio sito internet.
Dal 23 Settembre 2020 sarà possibile presentare la domanda online, sul servizio Inps: Indennità 600/1000 euro.
E’ possibile presentare la nuova indennità Covid-19 con le credenziali Inps:
- PIN dispositivo Inps,
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica,
- Carta nazionale dei servizi,
o tramite gli istituti di Patronato.
Il Bonus non concorre alla formazione del reddito, non si versano i contributi figurativi e neanche gli assegni familiari.
Compatibilità con altri Bonus Inps e Naspi
Il bonus Inps, per i primi lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria Coronavirus, è cumulabile (è un bonus aggiuntivo) e compatibile:
- con l’Assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222,
- con il Reddito di cittadinanza,
- con l’indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll e con la disoccupazione agricola,
- è compatibile con le borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, con un limite di compensi inferiori a 5000 euro all’anno.
Mentre, il bonus dei primi lavoratori autonomi e parasubordinati colpiti dalla crisi sanitaria, è incompatibile con i percettori di pensione diretta ed Ape sociale.