Articolo aggiornato il 6 Novembre 2023 da Stefano Mastrangelo
Circolare 56 2021 Inps: esonero contributivo
La legge di bilancio 2021, ha previsto, per le nuovi assunzioni dei giovani con contratto a tempo indeterminato e per le trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato, un’agevolazione contributiva per 36 mensilità.
L’esonero contributivo è pari a 6000 euro annui, se alla data della prima assunzione agevolata, il lavoratore non abbia compiuto 36 anni di età ed ha una durata di due anni. (2021-2022)
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati per le assunzioni di operai, impiegati e quadri, per un massimo di 48 mesi, nelle unità produttive o nelle sedi ubicate nelle Regioni del mezzogiorno. (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
Chi sono i beneficiari dell’agevolazione contributiva 2021-2022?
Come previsto dalla Circolare Inps 56 2021, posso usufruire dell’esonero contributivo fino a 6000 euro annui, tutti i datori di lavoro privati, compresi gli imprenditori agricoli, per l’assunzione senza scadenza del termine e la trasformazione di contratti da tempo determinato in indeterminato.
Non è necessaria la natura di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. L’agevolazione non si applica per le assunzioni nella pubblica amministrazione e nel settore finanziario.
Tutti questi datori di lavoro, per ottenere l’agevolazione, devono essere in regola con la normativa vigente, ossia:
- regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi sia all’Inps che all’Inail; ossia in possesso del DURC regolare,
- assenza di violazioni fondamentali di tutte le norme che tutelano le condizioni di lavoro;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali,
- non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori, inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Chi sono i giovani destinatari dell’agevolazione?
L’agevolazione contributiva spetta a giovani, per gli anni 2021-2022 ed è destinata ai giovani sino a 36 anni di età (ossia sino a 35 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione incentivante) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato, con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Sono esclusi i rapporti di:
- apprendistato,
- i contratti di lavoro domestico,
- i rapporti intermittenti a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato,
- i contratti di lavoro con qualifica dirigenziale,
- prestazioni di lavoro occasioni.
Invece, l’esonero contributivo, spetta anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Ricapitolando, l’agevolazione contributiva per i giovani, pari a 500 euro al mese, spetta solo se:
- il contratto è a tempo indeterminato ed a tutele crescenti, anche come socio-lavoratore di una cooperativa o in somministrazione,
- il giovane non sia stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o altri datori di lavoro nell’arco della sua vita lavorativa;
- non abbia compiuto 36 anni di età (35 anni e 364 giorni),
- l’assunzione riguarda lavoratori con la qualifica di operaio, impiegato e quadro,
- può riguardare anche le assunzioni obbligatorie previste per i disabili.
Misura incentivo assunzione giovani under 36 anni
Per i contratti di assunzione e trasformazione in contratti a tempo indeterminato, effettuati per i giovani, nell’anno 2021-22, spetta un incentivo pari al 100%, del totale dei contributi versati ed a carico del datore di lavoro, in un limite massimo di 6000 euro annuali, da riparametrare in ogni busta paga mensile.
Tale beneficio ha una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del giovane e di 48 mesi, per le assunzioni nelle sedi e unità produttive del Sud.
Riferimento normativo: Circolare 56 2021 Inps