Scadenza Ristori Quater
Domanda Decreto Ristori quater scadenza 31 Dicembre

Articolo aggiornato il 16 Dicembre 2020 da Stefano Mastrangelo

Domanda Bonus 1000 euro onnicompresiva-ter

L’articolo 9 del Decreto Legge numero 157 del 2020, ha previsto un ulteriore bonus di 1000 euro, per determinate categorie di lavoratori, che hanno tutti i requisiti previsti dal decreto.

Spetta ai lavoratori autonomi o coloro che hanno cessato contratti atipici. Le categorie che possono ottenere il bonus con il decreto ristori ter sono:

  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori autonomi occasionali
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Tutti le categorie dei lavoratori precedenti, che hanno beneficiato dei bonus del decreto ristori, non devono presentare nessuna domanda, in quanto il bonus verrà erogato direttamente dall’INPS.

Calendario Scadenza Domanda Decreto Ristori quater

E’ riconosciuta un ulteriore indennità di 1000 euro, oltre ai bonus di 1800 di Marzo, Aprile e Maggio e di ulteriori 1000 euro del decreto di agosto e decreto ristori, per le seguenti categorie di lavoratori:

  • ai lavoratori dipendenti e in somministrazione, impiegati presso aziende stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 Novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente provvedimento;
  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e ed il 30 Novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; non rientrano i lavoratori stagionali agricoli.
  • Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 Novembre 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 Novembre 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 30 Novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti i lavoratori elencati precedentemente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in possesso:

  • di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • il lavoratore non deve essere pensionato.

Come presentare domanda?

Entro il 31 Dicembre 2020 (non più il 18 dicembre 2020), è possibile presentare sul servizio online Inps: Indennità Covid-19 600/1000 euro, la domanda delle nuove indennità onnicomprensiva ter, previste dal decreto ristori-ter, per chi non li ha beneficiati precedentemente.

Nuova indennità onnicompresiva-ter di 1000 euro
Nuova indennità onnicompresiva-ter di 1000 euro

Ad esempio, per chi ha i requisiti per i lavoratori intermittenti, deve cliccare su nuova indennità Onnicomprensiva-ter per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, prevista dell’articolo numero 9 del D.L. 157/2020.

In seguito, bisogna controllare i requisiti della procedura online, cliccare su avanti ed indicare il codice IBAN. Infine è necessario controllare, tutti i dati e cliccare su conferma domanda.
Requisiti Indennità lavoratori intermittenti

Le domande saranno pagate, probabilmente entro la fine del mese di Dicembre 2020.

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