Concorso scuola ordinario e Straordinario Scuola Secondaria
Concorso scuola ordinario e Straordinario Scuola Secondaria

Articolo aggiornato il 23 Febbraio 2024 da Nicola Di Masi

Cosa prevede il Decreto legge scuola approvato dal Consiglio dei ministri il 10 Ottobre 2019

Da pochi giorni, il Consiglio dei ministri, ha approvato nella seduta n. 8 del 10 Ottobre 2019 il decreto scuola, che prevede misure di straordinaria necessità ed urgenza, in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Decreto scuola 2019: Concorso Straordinario Scuola Secondaria

Il decreto scuola, pubblicato in gazzetta ufficiale il giorno 30 Ottobre 2019, prevede che entro il 2019, al fine di colmare la grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali pubbliche e ridurre i contratti a supplenza a tempo determinato, si proceda:

  1. al concorso ordinario della scuola già previsto,
  2. al concorso straordinario per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, organizzato su base regionale,
  3. al bando di concorso per 24 mila insegnanti di sostegno, che abbiano insegnato nella scuola statale per almeno 36 mesi, anche non consecutivi.

Il parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge scuola, dovrà ratificare ed eventualmente modificare, il decreto in legge ed in seguito saranno pubblicati i concorsi della scuola statale.

Concorso Straordinario Scuola Secondaria docenti comuni

Il decreto scuole prevede un Concorso straordinario della Scuola Secondaria, riservato ai docenti:

  1. con un minimo di 3 anni di servizio, anche non consecutivi, su posto comune o di sostengo, svolti tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019 nelle scuole statali secondarie, anche non consecutivi; (valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124)
  2. che hanno svolto almeno un anno di servizio, tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
  3. posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio (valido per l’accesso all’insegnamento) di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto (I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante
    tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19).

Concorso Straordinario Scuola Secondaria docenti di sostegno

Per partecipare al concorso straordinario per posti di sostegno è richiesto:

  • il titolo di specializzazione,
  • tre anni di servizio, anche non consecutivi, su posto comune o di sostengo, svolti tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019 nelle scuole statali secondarie, con un anno scolastico di sostegno.

Il candidato potrà accedere ad una sola procedura e scegliere o il posto comune o quello di sostegno. Sono esclusi dal concorso straordinario:

  1. i dottori di ricerca,
  2. chi non ha almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie statali o chi non ha un anno di servizio richiesto dal bando di concorso,
  3. i docenti che svolgono il loro servizio negli organismi di formazione professionale o nelle scuole paritarie.

I 24 CFU sono diventati un titolo necessario a chiunque voglia intraprendere la carriera di insegnante nelle secondarie. Quindi è importante conseguirlo per tutti i candidati.

La procedura prevede:

  • lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla;
  • la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova scritta e della valutazione dei titoli.

La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o
più provvedimenti, è organizzata su base regionale.

Concorso Scuola: abilitazione all’insegnamento

L’abilitazione all’esercizio della professione docente è garantita anche ai non vincitori del concorso che risultano iscritti negli elenchi dei partecipanti non vincitori purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa statale;
2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
3) superino la prova di cui all’art. 1 del decreto scuola, comma 13, lettera c).

Concorso scuola ordinario

Il concorso ordinario della scuola partirà sicuramente nel 2020, dopo il bando di concorso scuola straordinario. I requisiti di accesso saranno quelli previsti dalla Laura, indicato in basso al nostro articolo e al possesso di 24 crediti formativi universitari.

Questo concorso si articolerà su 3 prove, 2 scritte e 1 orale e consentirà l’ottenimento dell’abilitazione per gli idonei non vincitori, mentre ai vincitori comporterà anche l’immissione al ruolo.

Titolo di studio per insegnare ed accedere al concorso

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituiscono titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica, dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Invece costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.
4. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita’ organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonche’ gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.

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