Contratti a termine dopo decreto dignità
Contratti a termine dopo decreto dignità

Articolo aggiornato il 24 Agosto 2022 da Stefano Mastrangelo

Contratti a tempo determinato dopo decreto dignità: decorrenza, causali, proroga e rinnovo contratto

Il contratto a termine, ha subito diverse modifiche normative, dopo l’approvazione del Decreto Legge dignità n. 87 del 12 Luglio 2018. Apposizione del termine del contratto, durata massima dei contratti a termine, proroghe e rinnovi, contributo addizionale dello 0.5% per ogni rinnovo di contratto a termine e di quello in somministrazione a termine. Queste sono le ultime novità della riforma del contratto a tempo determinato.

Contratti a termine o a tempo determinato: causali e durata massima

La nuova disciplina, dei contratti a tempo determinato, si applica ai contratti stipulati dal 14 Luglio 2018 ed alle proroghe ed ai rinnovi successivi, alla data del 31 Ottobre 2018. (in precedenza si applicava la disciplina del Dlgs n. 81/2015)

Il contratto di lavoro a termine, deve essere redatto in forma scritta (sono esclusi i contratti di durata non superiore a 12 giorni) ed il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, una copia del contratto, entro 5 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Si chiama a termine, perché è un contratto a scadenza. Inizia dal momento dell’assunzione e finisce alla data di cessazione indicata sul contratto di lavoro. Il contratto a termine può essere stipulato, anche per sostituire una lavoratrice in maternità. (il periodo minimo è di 5 mesi) E’ obbligatorio inserire nel contratto, una dettagliata giustificazione dell’esigenza di apporre un termine nel contratto:

  1. quando, il contatto di lavoro a termine dura più di 12 mesi, (non è necessaria la clausola per un contratto a termine di 12 mesi)
  2. nel caso di rinnovo del contratto,
  3. in caso di proroga dello stesso rapporto di lavoro, quando la scadenza dell’intero contratto supera i 12 mesi,
  4. se il datore di lavoro intende beneficiare di agevolazioni contributive previste dalla legge.

Contratti a termine decreto dignità causali

Le clausole previste del decreto dignità sono:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività lavorativa,
  2. sostituzione di altri lavoratori,
  3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significati e non programmabili, dell’attività lavorativa ordinaria.

La contrattazione di secondo livello aziendale o di prossimità, potrebbe prevedere delle deroghe a queste clausole. Le clausole sul contratto, non sono obbligatorie, per i lavori stagionali elencati al D.P.R. 1525 del 07/10/1963.

La durata massima di un contratto a termine, è di 24 mesi (prima era 36 mesi). E’ prevista una deroga, ossia il contratto assistito, dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro, con una durata massima di 12 mesi, inserendo le clausole giustificatrici previste dalla legge.

Proroga contratto a tempo determinato dopo decreto dignità

Dopo il decreto dignità, il contratto a termine può essere prorogato o rinnovato per un massimo di 4 volte, per un periodo massimo di 24 mesi. Per ogni proroga o rinnovo, è richiesto il consenso del lavoratore ed è possibile solo:

  1. per iscritto e se all’interno della proroga del contratto, ci sono delle condizioni giustificative previste dal decreto,
  2. il contratto può essere prorogato nei primi 12 mesi ed in seguito (se superiore a 12 mesi complessivi) solo in presenza delle causali previste dal nuovo contratto a termine.

La proroga è la prosecuzione del contratto, con lo stesso livello e qualifica, senza interruzione. Mentre il rinnovo è un nuovo contratto di lavoro, che può essere stipulato:

  1. dopo 10 giorni dal precedente contratto, se il rapporto di lavoro è pari o inferiore a 6 mesi,
  2. dopo 20 giorni dal precedente contratto,  se il rapporto di lavoro è pari o inferiore a 6 mesi.

Sono esclusi i lavoratori stagionali, i contratti della agenzie di somministrazione e le opzioni previsti dai contratti collettivi di tutti i livelli.

Ogni datore di lavoro deve verificare prima di qualsiasi instaurazione a termine, rinnovo o proroga, il rispetto dei limiti quantitativi (salvo indicazione diversa dei CCNL). Ossia i contratti a termine non devono superare:

  1. il 20%, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio,
  2. 30% per i rapporti in somministrazione.

Sono escluse alcune imprese:

  • le start-un innovative,
  • le imprese con attività stagionale,
  • l’azienda che assume, per sostituzione di lavoratori assenti o di età superiore a 50 anni,
  • gli istituti pubblici scolastici.

Dimissioni contratto a tempo determinato: come funziona?

Secondo l’art. 2118 del codice civile, il recesso del contratto a tempo determinato, è previsto solo per giusta causa. Questo vale sia per il datore di lavoro e sia per il lavoratore. Nel caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa (ossia per una grave motivazione), non è dovuta l’indennità di mancato preavviso. In entrambi i casi al lavoratore spetta:

  1. la retribuzione maturata sino alla data di licenziamento,
  2. le festività non godute,
  3. le ferie non godute,
  4. i rol o permessi non goduti,
  5. i ratei di tredicesima e quattordicesima,
  6. il trattamento di fine rapporto di lavoro.

Se il lavoratore vuole recedere dal contratto a tempo determinato, può farlo:

  1. sino alla fine del periodo di prova,
  2. per giusta causa (attraverso le dimissioni telematiche),
  3. per risoluzione consensuale, trovando un accordo con il datore di lavoro.

Nel caso si dimissioni normali e volontarie, il datore di lavoro potrebbe chiedere un risarcimento al lavoratore.

Diritto di precedenza contratto a termine

Il lavoratore che ha svolto un periodo di lavoro superiore a 6 mesi in un’azienda, ha diritto di essere assunto con precedenza, rispetto agli altri lavoratori, nelle assunzioni a tempo indeterminato, fatte entro un anno dall’azienda. (i contratti collettivi potrebbero stabilire diversamente). Tale diritto deve essere manifestato per iscritto dal lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e tre mesi nel caso di settore stagionale.

Riferimento normativo: Conversione decreto legge n. 87 del 12/07/2018

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