Disoccupazione Naspi dopo la Cassa integrazione CIG
Disoccupazione Naspi dopo la Cassa integrazione CIG

Articolo aggiornato il 10 Novembre 2023 da Stefano Mastrangelo

Richiesta disoccupazione Naspi dopo la CIG

Cosa succederà dopo il termine della Cassa integrazione dell’Inps? Molti lavoratori ancora sospesi, si stanno chiedendo cosa accadrà, al termine della Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, FIS ed in deroga.

Il Decreto Rilancio, approvato definitivamente in legge, ha definito il periodo di cassa integrazione spettante. 9 Settimane per il periodo dal 23 Febbraio 2020 al 31 Agosto 2020, incrementati di altri 5 settimane nello stesso periodo di riferimento, per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’intero periodo precedente (le 9 settimane).

In aggiunta a questi, è possibile richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione di 4 settimane, dal 1° settembre 2020 al 31 Ottobre 2020, anche in maniera anticipata. Il calcolo, ad esempio delle settimane, della cassa integrazione in deroga, avviene determinando il periodo autorizzato dalla Regione e si considerano esaurite le 9 settimane, anche con periodi goduti di 8 settimane ed 1 giorno.

Naspi dopo la CIG: le settimane sono valide?

La circolare 142 del 2015 esplica, che i periodi di cassa integrazione sono considerati neutri. Come abbiamo scritto, in diversi articoli, sul pagamento della cassa integrazione spettano:

  • gli assegni familiari,
  • i ratei di tredicesima e quattordicesima,
  • il bonus Renzi, in una data di pagamento diversa,
  • i contributi figurativi da parte dell’Inps.

Quindi i contributi sull’estratto contributivo, vengono accreditati e pagati dall’Inps come contributi figurati, validi ai fini del calcolo dei contributi, ma non dell’ammontare della pensione.

I periodi in cassa integrazione, sono considerati neutri ai fini dell’ottenimento della domanda di disoccupazione. Come sappiamo, per richiedere la Naspi, abbiamo bisogno di:

  • 13 settimane di contribuzione Inps (non si contano i periodi di cassa integrazione),
  • 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro,
  • la perdita involontaria del rapporto di lavoro (licenziamento, scadenza contratto, licenziamento, dimissioni per giusta causa).

Esempio Calcolo Naspi lavoratore in CIG

Facciamo finta di aver avuto un primo rapporto di lavoro di 4 anni, dal 16.07.2016 al 15 luglio 2020. All’interno di questo periodo, il lavoratore è stato sospeso a zero ore per due mesi, con il pagamento della cassa integrazione dal 01.05.2020 al 30 Giugno 2020.

Il lavoratore licenziato dopo la cassa integrazione, ha diritto alla Naspi, però l’Inps non considererà, né ai fini delle settimane utili per il calcolo e né il periodo dei due mesi in CIG, allargando il periodo di osservazione di ulteriore due mesi. Il periodo di riferimento, per il calcolo della Naspi, è di 4 anni. Quindi dalla risoluzione del rapporto di lavoro, l’Inps ricercherà i contributi utili dal 16.05.2016 e non dal 16.07.016.

In questo caso è il primo rapporto di lavoro e dal 16 Maggio 2016 non ci sono altre settimane da integrare per il calcolo. Quindi il lavoratore, invece di ricevere 2 anni di disoccupazione, avrà diritto a 23 mesi di disoccupazione Naspi. (48 mesi – 2 mesi di CIG, diviso due)

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2 Commenti

  1. buongiorno,

    ho usufruito per tutto l’anno 2020 della fis.. se dovessi andare in naspi come viene considerato tale periodo? mi spettano delle settimane o viene considerato nullo?

    grazie per la risposta.

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