Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il decreto Cura Itala ha previsto sino al 16 Maggio 2020, il divieto di licenziamento collettivo ed individuale per tutte le aziende che hanno dovuto sospendere o chiudere l’attività a causa dell’emergenza Coronavirus. Quindi sono vietati i licenziamenti indicati dalla data del 17 Marzo 2020 al giorno 16 Maggio 2020.
Stop ai licenziamenti per 60 giorni
Il governo, con il decreto n. 18/2020 ha salvaguardato il posto di lavoro di tantissimi lavoratori per 60 giorni, attraverso l’introduzione del blocco dei licenziamenti:
- individuali per giustificato motivo oggettivo,
- i licenziamenti collettivi,
per tutte le imprese, indipendentemente da numero di lavoratori occupati.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è disciplinato dall’articolo 3 della legge n. 604 del 1966 ed è un tipo di licenziamento previsto nel caso di ragioni inerenti l’attività produttiva e ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.
Ad esempio è il classico licenziamento per riduzione del personale, per crisi aziendale o chiusura di attività, che non dipendono dalla qualità della prestazione del datore di lavoro, ma dalla situazione economica dell’impresa.
Mentre i licenziamenti collettivi sono disciplinati dall’articolo 4 e 24 della legge 223 del 1991. E’ previsto in due casi:
- al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, quando l’impresa non è in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;
- in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, quando l’impresa intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.
Se l’azienda hai iniziato la procedura di licenziamento collettivo prima del 17 Marzo 2020, esse possono continuare sino al termine.
Licenziamenti ammessi durante l’emergenza Covid 19
Durante il periodo di emergenza Coronavirus, si può licenziare anche per altri motivi non richiamati dalla legge:
- licenziamento per giusta causa, quando la risoluzione del rapporto di lavoro è immediata, perché non è più possibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro,
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo, come per inidoneità o per il superamento del periodo di comporto di malattia,
- licenziamento disciplinare,
- licenziamento per non superamento del periodo di prova,
- per il raggiungimento dell’età pensionistica.
I lavoratori domestici colf e badanti, sono esclusi dal divieto di licenziamento durante l’emergenza COVID 19.
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Articolo aggiornato il 31 Marzo 2020 da Nicola Di Masi
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