Indennità di mobilità in deroga per i lavoratori cessati
Indennità di mobilità in deroga per i lavoratori cessati

Articolo aggiornato il 23 Giugno 2020 da Nicola Di Masi

Indennità di mobilità in deroga

L’articolo 87 del decreto Rilancio, numero 34 del 19 Maggio 2020, ha previsto il riconoscimento di alcuni trattamenti di mobilità in deroga, per coloro che non hanno titolo a ricevere la disoccupazione Naspi.

Questa indennità è garantita ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga, nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla disoccupazione Naspi.

Spetta, nel limite massimo di dodici mesi ed entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni familiari.

A chi spetta l’indennità?

L’indennità di mobilità in deroga è riconosciuta con decreto dalle Regioni e dalla Province autonome, per 12 mesi, a quei lavoratori che:

  1. hanno terminato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018,
  2. non hanno percepito, in seguito, l’indennità di disoccupazione Naspi,
  3. sono state applicate, dal 1° gennaio 2019, misure di politica attiva.

La cassa integrazione in deroga deve rientrare nelle seguenti casistiche:

  • CIG in deroga ai sensi dell’articolo 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014;
  • CIGD (cassa integrazione in deroga) di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • CIG in deroga ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

I beneficiari della prestazione, sono i lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di:

  • operaio,
  • impiegato,
  • quadro,
  • apprendisti,
  • lavoratori somministrati

anche senza anzianità aziendale di 12 mesi.

Quando spetta di trattamento di mobilità in deroga?

Per il calcolo dell’indennità, si fa riferimento a due circolari Inps:

  • per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, si prende come riferimento la Circolare n. 36 del 21 febbraio 2017,
  • mentre per i lavoratori con data di risoluzione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, si fa riferimento alla Circolare numero 19 del 31 gennaio 2018.

Le Regioni e le Province autonome, dovranno dichiarare ed “accertare la sostenibilità finanziaria”, degli importi spettanti per pagare i trattamenti di mobilità in deroga. Ad esempio l’importo medio dell’indennità spettante per il 2017 è pari ad euro 2011,37, mentre per il 2018 è paria a 2031,16, comprensivo di tutti i contributi figurativi e degli assegni per il nucleo familiare.

Come fare domanda ed a chi?

Sono le Regioni e le Province autonome che corrispondono il trattamento economico, pari all’indennità di mobilità in deroga, con una scrupolosa verifica da parte dell’Inps, delle disponibilità finanziarie ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015

L’elenco di tutti i lavoratori interessati (cognome e nome, codice fiscale), dovrà essere indicato dalla Regione o dalla provincia autonoma, insieme a queste indicazioni:

  • data di cessazione trattamento di CIG in deroga percepito;
  • data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà decorrere dal giorno successivo alla fine della precedente prestazione di cassa integrazione in deroga concessa;
  • data della fine dell’indennità corrisposta;
  • stima del costo previsto.

Ogni lavoratore con questi requisiti, dovrà verificare le disposizioni previste da ogni singola Regione o Provincia autonoma.

Riferimento normativo: Circolare Inps n. 75 del 22/06/2020

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