Sostegni BIS: agevolazioni Acquisto prima Casa
Decreto sostegni bis Mutuo prima casa giovani

Articolo aggiornato il 2 Marzo 2023 da Stefano Mastrangelo

Mutuo prima casa giovani 2021 garanzia dallo stato

L’articolo 64 del decreto sostegni bis, ha prorogato per tutto il 2021, la sospensione delle rate del mutuo della prima casa ed ha introdotto: il mutuo prima casa giovani, con garanzia dallo Stato, per l’acquisto della prima casa.

Sospensione rate mutuo sino al 31 Dicembre 2021

Il Fondo Gasparrini, è un fondo istituito con la legge 244 del 2007, che permette alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà, di sospendere le rate dei contratti di mutuo, stipulati per l’acquisito della casa di abitazione principale. Durante l’emergenza Covid 19, il governo Conte aveva deciso di riattivare questa misura.

Il nuovo decreto sostegni Bis, ha rifinanziato il fondo, e tutte le famiglie in difficoltà con determinati requisiti, possono accedervi, per un massimo di 18 mesi, sapendo che è solo una sospensione, non una totale cancellazione delle rate.

La sospensione delle rate del mutuo, per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale è concessa:

  • ai proprietari dell’immobile, situato nel territorio italiano, oggetto del contratto di mutuo,
  • ai titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno,
  • chi è in possesso di un valore ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare non superiore a 30 mila euro,
  • ai lavoratori dipendenti subordinati e parasubordinati.

Inoltre l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 e deve costituire l’abitazione principale del mutuatario.

Moratoria mutui Covid 2021: come ottenerla?

Il fondo Gasparrini interviene nel momento in cui si verificano almeno uno delle seguenti condizioni, riferiti al mutuatario (o in caso di cointestazione ad uno dei mutuatari) successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dismissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda;
  • cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda;
  • morte o riconoscimento di handicap grave in capo ad uno dei mutuatari (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/1992) ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%,
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. Condizione introdotta durante l’emergenza Coronavirus,
  • riduzione del fatturato per lavoratori autonomi ed imprenditori individuali.

Posso accedere al fondo, anche le famiglie che ne hanno usufruito anche per 18 mesi, solo se, dopo la prima sospensione, si è ripreso il pagamento del mutuo, per almeno tre mesi. La sospensione non è automatica. Per richiederla, bisogna presentare un apposito modulo di domanda alla banca, dove si è richiesto il mutuo.

Decreto sostegni bis Mutuo prima casa giovani

L’articolo 64 del decreto sostegni bis, ha previsto anche per le giovani coppie, con un’età inferiore a 36 anni, una garanzia dell’80% dello Stato, per l’acquisto della prima casa di abitazione.

Per ottenere la garanzia statale, precedentemente del 50%, bisogna essere in possesso:

  • di un’età inferiore ai 36 anni, prima della stipula dell’atto al notaio.
  • un Isee in corso di validità, con valore inferiore a 40 mila euro.

Si potranno inviare le prime domande, dal 24 giugno 2021 e sino al 30 Giugno 2022.

Ricordiamo che, per chi compra la prima casa da una persona fisica privata o da un’impresa, al momento della stipula dell’atto di compravendita, non deve più pagare: le imposte di registro, ipotecarie e catastali. Restano da versare 320 euro circa, a titolo di tasse ipotecarie e catastali e l’imposta di bollo.

Questa esenzione di imposte, decorre dagli atti stipulati dal 26 Maggio 2021 sino al 30 Giugno 2022.

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