Fino a quando divieto licenziamento nel 2021?
Divieto di licenziamento sino alla fine del 2021

Nuova proroga divieto di licenziamento Decreto Sostegni Bis

Il decreto Sostegni Bis, prevede il blocco del licenziamento sino al 31 Dicembre 2021, per quelle aziende che intendono utilizzare la cassa integrazione a partire dal 1° Luglio 2021. Vediamo insieme, in questo articolo, tutti i dettagli.

Proroga stop ai licenziamenti?

Dal 17 marzo 2020, sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966 e l’avvio di procedure per i licenziamenti collettivi.

Il decreto sostegni 41/2021, ha prorogato il divieto di licenziamento sino al 30 giugno 2021, per tutti e posticipato lo stop, sino al 31 Ottobre 2021, per i fruitori di Cassa integrazione in deroga, di FIS, di integrazione salariale con i fondi di solidarietà bilaterale.

Dal 1 Luglio 2021, le imprese che non richiederanno la cassa integrazione Covid-19, non saranno più sottoposte al blocco dei licenziamenti, previsto dai precedenti decreti. Al contrario, saranno soggette sino al 31 dicembre 2021, le aziende che utilizzeranno la cassa integrazione, dopo il 1 Luglio 2021.

Quando non si applica il divieto di licenziare?

Il divieto di licenziamento non è applicabile nelle seguenti situazioni:

  • in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale, con i sindacati più rappresentativi, che prevede un incentivo economico per risolvere il contratto,
  • chiusura definitiva dell’impresa,
  • procedura in liquidazione della società,
  • fallimento dell’impresa.

Sono anche esclusi, dalla normativa del divieto di risoluzione del rapporto di lavoro, i seguenti licenziamenti:

  • per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa,
  • i caso di non superamento del periodo di prova,
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto della malattia,
  • non trasformazione del contratto di apprendistato,
  • licenziamento per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

In caso di violazione del divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore interessato ed a pagare il risarcimento del danno, per il periodo decorrente dopo il licenziamento.

In questo caso, il licenziamento è nullo ed il lavoratore, in sostituzione della reintegrazione del posto di lavoro, può richiedere un’indennità pari a 15 mensilità, dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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