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Nuovo Decreto Ristori quater 2020

Articolo aggiornato il 30 Novembre 2020 da Nicola Di Masi

Nuovo Decreto legge ristori quater 2020 Ultime novità

Il Consiglio dei Ministri del 29 Novembre 2020, ha approvato un ulteriore decreto legge, denominato decreto ristori quater, per introdurre altre misure collegate alla crisi sanitarie ed economica del Covid-19, da Dicembre 2020.

Decreto ristori quater: ecco cosa prevede

Il nuovissimo decreto ristori quater prevede:

  1. lo slittamento del pagamento delle imposte Irpef, Ires e Irap, al 10 Dicembre 2020 (scadenza originaria al 30 Novembre 2020) per i titolari di attività di impresa, arte e professioni. La scadenza è estesa al 30 Aprile 2021, solo per determinati casi.
  2. la scadenza al 10 Dicembre 2020, della dichiarazione dei redditi ex Unico e della dichiarazione Irap.
  3. La definizione agevolata scade il 1° marzo 2021 (anziché il 10 Dicembre 2020). Inoltre è prorogato il termine al 1° marzo 2021, delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, da pagare nel 2020.
  4. Con il nuovo decreto possono accedere al contributo a fondo perduto, alcune categorie escluse, con particolari codice Ateco, come gli agenti ed i rappresentanti del commercio.
  5. E’ prevista un’indennità di 800 euro, per i lavoratori del settore sportivo, titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico;
  6. Il decreto ristori quater prevede un ulteriore indennità di 1000 euro per le categorie previste anche dal decreto ristori.

Nuove indennità di 1000 euro Decreto ristori quater

Come abbiamo detto, è riconosciuta un ulteriore indennità di 1000 euro, per determinate categorie di lavoratori:

  • ai lavoratori dipendenti e in somministrazione, impiegati presso aziende stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente provvedimento;
  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti i lavoratori elencati precedentemente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in possesso:

  • di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • il lavoratore non deve essere pensionato.

Bonus 1000 euro per i lavoratori dello Spettacolo decreto ristori quater

Nel decreto ristori quater è previsto anche un bonus di 1000 euro:

– ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri, versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto , cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

In attesa del testo definitivo e della Circolare Inps, queste sono le prime misure, della bozza del nuovo decreto legge ristori quater, approvato dal Consiglio dei Ministri.

Entro il 18 Dicembre 2020, è possibile presentare sul servizio online Inps: Indennità Covid-19 600/1000 euro, la domanda delle nuove indennità, previste dal decreto ristori, per chi non li ha beneficiati precedentemente.

14 Commenti

  1. Buongiorno,
    sono un agente di commercio con codice ateco 461901 ed
    ho ricevuto i 1.000 euro del decreto rilancio e quindi non ero tenuto a fare la domanda per ricevere i 1.000 euro del decreto ristori quater ma ancora oggi, 27 gennaio 2021, non ho ricevuto nulla. Ha notizie a riguardo ? Grazie

  2. Ma per il riconoscimento del bonus come intermittenti devi avere svolto il lavoro come intermittente anche nel 2019 o è sufficiente che le trenta giornate siano svolte nel 2020?

      • grazie per la risposta, mi era venuto un dubbio sulla possibile interpretazione da parte dell’inps riguardo alle date di intervallo, in quanto io ho 80 giornate di lavoro intermittente e contratto da intermittente nel 2020, ma l’inps mi ha respinto la domanda onnicomprensiva-bis perche secondo loro non sono intermittente ne ho le 30 giornate previste.

  3. salve ma anche in questo mese verrano pagati il bonus 1000 euro a chi lo ha già ricevuto? e quante volte verra pagato questo bonus grazie

  4. Ma da lavoratore stagionale del turismo, facendo domanda naspi in un periodo successivo al 30 novembre(data uscita in gazzetta ufficiale ristori quater), posso percepire entrambi giusto? o c’è incompatibilita’ in qualsiasi data?

  5. Sono ancora in attesa del bonus Ristori 1 di 1000 euro in accredito automatico avendo percepito i bonus decreto Rilancio. C’è ancora speranza di riceverlo? GRAZIE!!

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