Revoca pensione per mancata comunicazione dei redditi
Pensioni Inps sospese per mancato invio redditi 2017-2018

Articolo aggiornato il 2 Settembre 2021 da Nicola Di Masi

Sospensione Pensioni Inps per assenza comunicazione dei redditi

Pensioni Inps sospese per mancato invio redditi 2017-2018? Il 1° Settembre 2021, l’Inps ha comunicato tramite email, l’eventuale sospensione delle prestazioni collegate ai redditi 2017 e 2018, in caso di mancato invio degli stessi redditi.

Ogni anno, il pensionato titolare di pensione diretta o indiretta, come la pensione di vecchiaia ed anzianità o la pensione di reversibilità, soprattutto se estera, deve controllare se è obbligato a comunicare all’Inps, il modello RED.

Mentre i pensionati titolati di invalidità civile, assegno o pensione sociale o dell’indennità di accompagnamento, dovranno dichiarare, sempre ogni anno, i propri redditi, tramite il modello ICRIC, ICLAV o Ass/Ps, se richiesta dall’Inps.

Pensioni Inps sospese per mancato invio redditi 2017-2018

Il Primo settembre 2021, l’Inps ha inviato una mail, nella quale ha comunicato, che ha in corso la campagna di revoca delle prestazioni collegate al reddito nei confronti di coloro che non hanno dichiarato i redditi relativi agli anni 2017 e 2018. In caso di mancata dichiarazione di questi redditi, l′INPS dovrà revocare le relative prestazioni.

Quindi per evitare un’eventuale revoca della pensione, il pensionato (se non l’ha già fatto) deve presentare entro il 15 Settembre 2021, una domanda di ricostituzione reddituale per sospensione.

Come presentare domanda di ricostituzione Pensione?

La domanda può essere inviata autonomamente dal pensionato con le proprie credenziali Inps (Pin Inps, Spid, carta di identità elettronica), accedendo al servizio online: Domanda di Prestazioni pensionistiche ed in seguito cliccando su:

  1. Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione;
  2. Variazione prestazione pensionistica, attivando il successivo sottomenu: Ricostituzioni/Supplementi > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale”
  3. è necessario scrivere nelle Note “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.

La domanda di ricostituzione può essere inviata anche gratuitamente da un patronato zonale.

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