Risoluzione consensuale e Naspi
Dimissioni per giusta causa e Naspi

Articolo aggiornato il 3 Dicembre 2019 da Stefano Mastrangelo

Risoluzione consensuale Naspi

La Risoluzione consensuale e Naspi – Cosa succede in caso di risoluzione consensuale lavorativa? E’ possibile accedere all’indennità di disoccupazione Naspi? Vediamolo insieme in questo articolo. Risoluzione consensuale e Naspi

Naspi e risoluzione consensuale: quando spetta la disoccupazione Inps?

Prima di capire se sia possibile o meno richiedere la Naspi dopo una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, indichiamo brevemente le caratteristiche principali di questa misura di sostegno al reddito introdotta dal Governo Italiano.

L’indennità di disoccupazione Naspi, è una prestazione a sostegno del reddito usufruibile in caso di perdita involontaria del posto di lavoro. La Nuova Aspi, ovvero la Naspi è operativa dai primi mesi del 2015 ed offre sostegno economico mensile (per un massimo di 24 mesi) alle persone licenziate o dimesse (solo nei seguenti casi):

  • dimissioni durante il periodo di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino)
  • dimissioni per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni, aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoro, mobbing, modificazione peggiorative delle mansioni lavorative, spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza comprovate ragioni e dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico

Cosa succede invece se tra le parti avviene una Risoluzione Consensuale del rapporto di lavoro? Ecco cosa ha stabilito nel Febbraio del 2016 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali.

Licenziamento consensuale ed indennità di disoccupazione

Premesso che l’indennità di disoccupazione Naspi, durante una Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere richiesta solo nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria del tentativo di conciliazione, la Direzione Generale, ha tenuto a specificare quanto segue:

“…La DG ASIO, con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc. Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966″

Qui è possibile trovare il testo completo: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/NASpI-e-risoluzione-consensuale-del-rapporto-di-lavoro-chiarimenti.aspx

Sostanzialmente, si afferma dunque che, la Naspi in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, può essere richiesta solo in caso di attività lavorative con 15 o più dipendenti.

Cordiali saluti dal Team di insindacabili ed in bocca al lupo per la ricerca di un nuovo lavoro

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