Sanatoria 2020 pagamento f24 contributi forfettari
Sanatoria 2020 modalità e importo contributi forfettari

Articolo aggiornato il 29 Settembre 2020 da Stefano Mastrangelo

Emersione nuovo importo da pagare

Il 25 settembre 2020 è stata pubblicata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia il codice tributo per il pagamento, tramite f24, dei contributi forfettari previsti dalla sanatoria 2020.

L’articolo 103 del comma 7 del decreto legge numero 34 del 2020, prevede che il datore di lavoro, che abbia proceduto all’emersione di un rapporto di lavoro irregolare, ossia dichiarando sul modello di domanda la sussistenza di un rapporto di lavoro con cittadini italiani o stranieri, è tenuto a pagare un contributo forfettario a titolo di retribuzione, contributivo e fiscale.

Quindi il pagamento di questo ulteriore contributo, sarà fondamentale per concludere la procedura di regolarizzazione.

Sanatoria 2020 pagamento f24 contributi forfettari

La regolarizzazione degli immigrati irregolari è scaduta il 15 agosto 2020. Dopo la domanda telematica trasmessa al Ministero del lavoro, i datori di lavoro devono controllare se:

  1. procedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione, solo per chi NON ha indicato la data del rapporto di lavoro nella sezione 2 del modello,
  2. controllare se è stata fatta la comunicazione di assunzione d’ufficio, per chi ha indicato la data di sussistenza del rapporto di lavoro,
  3. pagare il secondo contributo forfettario con le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate, solo per chi ha indicato la data di emersione del contratto di lavoro.

Infatti i datori di lavoro, oltre al:

  • contributo forfettario di 500 euro, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del decreto legge 34 del 2020,
  • la marca da bollo di 16 euro, da apportare alla procedura telematica,

per procedere alla regolarizzazione dello straniero irregolare, dovranno pagare anche un contributo di 156 euro (lavoratori domestici colf e badanti) o di 300 euro, per ogni mese o frazione di mese irregolarmente occupato, dalla data indicata nella domanda telematica.

Modalità F24 pagamento contributo forfettario

Il decreto del Ministero del lavoro pubblicato il 7 Settembre 2020 ha previsto dei contributi forfettari a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari a:

  • 300 euro, per i lavoratori regolarizzati nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura ed attività connesse,
  • 156 euro, per gli stranieri regolarizzati nei settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il pagamento avverrà con modello F24 elementi identificativi, secondo la risoluzione 58/E, dell’Agenzia di entrate:

Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” bisogna indicare:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore;
  • nel campo “codice”, i codici tributo “CFZP” (Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020), “CFAS” Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020 o “CFLD” (Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020);
  • nel campo “anno di riferimento”:“2020”;
  • nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice “CFZP”) oppure di 156,00 euro (per i codici “CFAS” e “CFLD”), per ciascun mese o frazione di mese.

Il pagamento di questo contributo forfettario, dovrà avvenire immediatamente ed il suo mancato versamento, determina l’inammissibilità della domanda.

Ricordiamo che in caso di rifiuto della dichiarazione di emersione, il datore di lavoro NON avrà diritto alla restituzioni delle somme pagate per la regolarizzazione.

Riferimenti normativi: Circolare Inps n. 43 del 20 Marzo 2019, Circolare Inps n. 100 del 5/07/2019, Messaggio Inps n. 3568 del 02/10/2019, Messaggio Inps n. 4099 del 8/11/2019, 

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