Sbloccato Reddito di cittadinanza agli stranieri

Reddito di cittadinanza per stranieri extracomunitari

Il messaggio Inps n. 4516 del 03/12/2019, ha sbloccato definitivamente il reddito di cittadinanza per i cittadini stranieri.

Da aprile 2019, le istruttorie del Reddito di cittadinanza sono state bloccate, per mancata di chiarimenti da parte del Ministero, della certificazione patrimoniale richiesta dal Decreto legge 4/2019 del Reddito di cittadinanza.

Sbloccato Reddito di cittadinanza agli stranieri: documenti richiesti

L’art. 2 comma 1-Ter del decreto legge n. 4/2019 esclude dalla presentazione dell’autocertificazione:

  1. i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, aventi lo status di rifugiato politico;
  2. qualora ci siano convenzioni internazionali che dispongano diversamente;
  3. ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

Invece, ai sensi del Decreto interministeriale in corso di pubblicazione, sono obbligati a presentare la certificazione, per ricevere i pagamenti del Reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, i cittadini dei seguenti paesi, nel momento in cui è stato dichiarato nel modello Isee, un patrimonio immobiliare posseduto all’estero. I Paesi sono:

  • Regno del Bhutan
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di Figi
  • Giappone Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese,
  • Islanda,
  • Repubblica del Kosovo,
  • Repubblica del Kirghizistan,
  • Stato del Kuwait,
  • Malaysia,
  • Nuova Zelanda,
  • Qatar,
  • Repubblica del Ruanda,
  • Repubblica di San Marino,
  • Santa Lucia,
  • Repubblica di Singapore,
  • Confederazione svizzera,
  • Taiwan ,
  • Regno di Tonga 

I pagamenti del Reddito di cittadinanza sono stati sospesi da Aprile 2019, a seguito della  circolare Inps n.100 del 05/07/2019.

Pagamenti Reddito di cittadinanza agli stranieri

Secondo il messaggio Inps, le domande del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza presentate dopo il 1° Aprile 2019, verranno pagate a scaglioni, a seconda dell’obbligatoria o esclusione, della certificazione patrimoniale.

  1. I cittadini dei Paesi non inclusi nell’elenco del Ministero, che hanno presentato domanda Rdc e Pdc dal 1° Aprile 2019, la cui istruttoria è già stata avviata, riceveranno l’invito a ritirare la carta prepagata all’ufficio postale (con la prima ricarica). Dopo i controlli mensili, l’Inps pagherà tutti gli arretrati Rdc e Pdc, da Giugno 2019 a Novembre 2019, ogni 15 giorni.
  2. I cittadini dei territori inclusi nell’allegato del decreto interministeriale (ad esempio Repubblica di San Marino), dovranno presentare un’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, del solo valore del patrimonio immobiliare dichiarato sul modello ISEE.
  3. Le domande reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza presentare a Marzo 2019, per gli stranieri NON inclusi nell’elenco, verranno sbloccate e l’Inps procederà al pagamento dopo l’integrazione della domanda dei quadri F e G, se non è stata fatta precedentemente.
  4. Le istanze del Reddito e Pensione di cittadinanza inviate a Marzo degli stranieri obbligati a presentare la certificazione, saranno pagate solo dopo la presentazione della documentazione richiesta.

I cittadini stranieri riceveranno un messaggio SMS o una Email dall’Inps, per integrare la domanda con la certificazione patrimoniale richiesta. La documentazione è possibile presentarla presso le sede territoriale di competenza Inps o tramite Pec. (posta elettronica certificazione)

Dopo la verifica della certificazione, l’Inps sbloccherà i pagamenti arretrati Rdc e Pdc.

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Articolo aggiornato il 5 Dicembre 2019 da Stefano Mastrangelo

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