Spetta la liquidazione ai lavoratori agricoli al termine del rapporto di lavoro?
Spetta il TFR ai lavoratori agricoli - Ecco cosa stabilisce la legge

Articolo aggiornato il 28 Novembre 2023 da Stefano Mastrangelo

Il Trattamento di fine rapporto e i lavoratori agricoli

L’agricoltura è un settore economico caratterizzato da peculiarità uniche, legate alla ciclicità delle stagioni e all’incertezza dei fenomeni climatici. Di conseguenza, la disciplina del lavoro agricolo è regolamentata da normative specifiche.

Questo articolo esplorerà le norme contrattuali dei lavoratori agricoli, esaminando in particolare il Trattamento di fine rapporto o liquidazione.

Normativa lavoratori agricoli

A livello contrattuale, esiste un quadro nazionale che viene poi implementato a livello locale attraverso accordi di secondo livello. Le attività agricole possono variare notevolmente da una regione all’altra in Italia, e di conseguenza, la Contrattazione Provinciale definisce norme particolari che spaziano dai contratti speciali (come l’apprendistato) alla retribuzione e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La contrattazione collettiva stabilisce anche i criteri per l’uso dei contratti a tempo determinato, escludendo il settore agricolo a causa della sua natura stagionale e ciclica, come previsto dall’articolo 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 81/2015.

La retribuzione dei lavoratori agricoli: cosa spetta?

La retribuzione degli operai agricoli è disciplinata dall’articolo 49 del CCNL e comprende diversi elementi:

  1. Salario contrattuale: definito nei contratti provinciali e varia in base alle figure lavorative o gruppi di lavoratori.
  2. Generi in natura o valore Corrispettivo: questo elemento è applicato agli operai a tempo indeterminato, quando previsto per contratto o per prassi.
  3. Terzo elemento: rappresenta la componente differita e indiretta (tredicesima, quattordicesima, ferie e festività nazionali e infrasettimanali) della retribuzione per gli operai a tempo determinato.

La retribuzione può essere mensilizzata per gli operai agricoli a tempo indeterminato e oraria per i florovivaisti e gli operai agricoli a tempo determinato.

Si calcola la paga giornaliera dividendo il salario mensile per 26 e la paga oraria dividendo per 169.

Nell’ambito contrattuale, i contratti territoriali di secondo livello giocano un ruolo cruciale, simile a quanto avviene per gli impiegati. Nel settore agricolo, sono i contratti integrativi provinciali a stabilire gli importi retributivi in base alle specificità locali.

Le tabelle retributive del contratto collettivo nazionale rappresentano un limite minimo inderogabile, fungendo quasi da incentivo per i territori che ritardano il rinnovo del contratto integrativo.

Spetta il TFR ai lavoratori agricoli?

Per gli operai agricoli a tempo determinato, al salario contrattuale si aggiunge il “terzo elemento”, che rappresenta una forma di retribuzione differita a causa della natura discontinua del lavoro.

L’articolo 49 del CCNL del 19 giugno 2018 stabilisce che il “terzo elemento” ammonta complessivamente al 30,44% del salario contrattuale definito a livello provinciale.

In tutte le situazioni in cui il rapporto di lavoro giunge alla sua conclusione, l’operaio a tempo indeterminato (OTI) ha diritto a ricevere un trattamento di fine rapporto, calcolato seguendo le stesse modalità previste per la maggioranza dei lavoratori dipendenti. (articolo 2120 del codice civile)

Per quanto riguarda, invece, gli operai a tempo determinato (OTD), il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene determinato come l’8,63% del salario stabilito dal contratto provinciale. Quindi è già comprensivo del salario lordo.

Per le ore di lavoro svolte in condizioni non ordinarie, a condizione che non siano occasionali, la percentuale è aumentata al 10% del salario contrattuale, ma solo per le ore specificate. In entrambi i casi, il “terzo elemento” non è incluso nel calcolo del TFR.

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