Cos'è Tantum di 10.000 euro ai malati di mesotelioma non professionale
Tantum di 10.000 euro ai malati di mesotelioma non professionale

Articolo aggiornato il 26 Gennaio 2023 da Nicola Di Masi

Prestazione di 10.000 euro soggetti esposti all’amianto

L’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, estende per gli anni 2018-2020, le prestazioni erogate dal Fondo Inail per le vittime dell’amianto, ai malati di mesotelioma riconducibile a rischio ambientale o a esposizione familiare.

La prestazione assistenziale di importo fisso, aumenta da euro 5.600,00, precedentemente previsti, ad euro 10.000,00.

La predetta disposizione, inoltre, consente ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum nel periodo 2015-2019, pari a euro 5.600,00, di ottenere, a domanda, l’integrazione, fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000,00.

Aggiornamento: L’articolo 1, comma 293 incrementa, dal 1° gennaio 2023, ha aumentato aumentato da 10.000 a 15.000 euro l’importo della prestazione una tantum che l’INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale (lett. b)).

Soggetti beneficiari tantum malati di mesotelioma non professionale

Una tantum sino a 15.000 euro (legge finanziaria 2023) spetta ai soggetti malati, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare, impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, avvenuta sul territorio nazionale.

Nel caso di decesso del lavoratore, la prestazione è corrisposta agli eredi.

La suddetta prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto, per esposizione di natura professionale.

L’esposizione familiare, come indicato nella circolare Inail numero 20 del 13 Maggio 2020, deve essere convalidata da documentazione, attestante, che il periodo di esposizione in italia all’amianto, era compatibile con il periodo convissuto in Italia con il familiare. (periodo di convivenza e periodo di esposizione devono compatibili)

L’esposizione ambientale, risulta da apposita documentazione che attesta, la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente, in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.

Prestazioni anno 2020: Importi e scadenze

L’articolo. 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto una tantum pari a 10.000,00 euro. Questa prestazione decorre, dagli eventi accertati, dal 1° gennaio 2015.

Per richiedere la prestazione, il soggetto deve compilare ed inviare correttamente con raccomanda a/r o con pec (posta elettronica certificata), una domanda alla sede territoriale Inail (allegato 2, modello 190). L’istanza va presentata entro 120 giorni dalla data di accertamento della contrazione della malattia.

Alla domanda bisogna allegare tutta la documentazione sanitaria utile (rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Irccs), per l’accertamento della mesotelioma e contenente l’indicazione della prima diagnosi, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di:

  • esposizione familiare,
  • esposizione ambiente o all’amianto con l’insorgenza della patologia.

Ad esempio è possibile allegare la copia della cartella clinica, contenente la diagnosi di mesotelioma ed il periodo della prima diagnosi.

La prestazione spetta anche a favore degli eredi dei malati di
mesotelioma non professionale, ripartita tra gli stessi, su domanda da proporre all’Inail. Per richiederla, deve essere presentata da un soggetto delegato da tutti gli eredi, con il modello in allegato 3 – Modello 190/E, entro il 29 settembre
2020. Deve essere allegata tutta la documentazione sanitaria, la delega autenticata ed il certificato di morte. Se il decesso è avvenuto dopo il 1° marzo 2020, la domanda può essere presentata entro 120 giorni dal decesso.

Pagamento prestazione Inail esposizione all’amianto

L’Inail paga la prestazione assistenziale, in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, se la documentazione è corretta. In caso contrario richiederà un’integrazione dei documenti, entro 15 giorni dall’istanza.

Inoltre è prevista un’integrazione dell’importo della prestazione (fino a 10.000 euro) per i malati di mesotelioma non professionale o per i loro eredi che, nel periodo 2015-2019, hanno percepito la tantum pari a 5.600 euro, presentando apposita istanza Inail entro il 29 Settembre 2020.

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Per maggiori informazioni sulla pratica Inail: Tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, è possibile scrivere nella nostra pagina contatti.

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