Assegno unico guida completa per la domanda
Al via le domande per Assegno di Inclusione INPS

Articolo aggiornato il 28 Dicembre 2023 da Stefano Mastrangelo

Cos’è l’Assegno di Inclusione?

Al via le domande dell’Assegno di inclusione a partire dal 18 Dicembre 2023. E’ l’Inps, con la sua circolare del 16 Dicembre 2023, ad aprire la presentazione della domande della nuova misura a sostegno della povertà.

Il supporto per la formazione e lavoro, per i soggetti occupabili operativo dal 1° Settembre 2023 e l’assegno di inclusione, sostituiranno definitivamente Il Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza.

I beneficiari dell’Assegno di inclusione hanno tempo sino al 31 dicembre 2023 per inoltrare la domanda e non perdere la mensilità di Gennaio 2024.

Caratteristiche dell’Assegno di Inclusione

I destinatari dell’assegno di inclusione sono i nuclei familiari con almeno un componente che si trova nelle seguente condizioni:

  1. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
  2. minorenne;
  3. con almeno sessanta anni di età;
  4. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione. (prima della presentazione della domanda)

Chi sono le persone in condizioni di svantaggio?

Si considerano persone in condizione di svantaggio (fonte circolare Inps):

  • le persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
  • persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari,
  • persone vittime di tratta,
  • persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari,
  • persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna,
  • persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa,
  • persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228,
  • neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.

Questi requisti devono essere indicati sul modello di domanda.

Chi può richiedere l’Assegno di Inclusione?

I soggetti che possono richiedere l’Adi (assegno di inclusione) devono appartenere a una delle seguenti categorie:

  1. Cittadini italiani o loro familiari che detengono il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente in Italia.
  2. Cittadini provenienti da altri paesi membri dell’Unione Europea, insieme ai loro familiari, purché anch’essi possiedano il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente.
  3. Cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea che sono in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  4. Individui che hanno ottenuto lo status di protezione internazionale secondo quanto stabilito dal decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251, o lo status di apolide, in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1992, n. 572.

Requisiti Residenza Assegno di inclusione

In aggiunta a queste condizioni, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve aver stabilito la propria residenza in Italia per almeno cinque anni, con gli ultimi due anni trascorsi in maniera continuativa nel territorio nazionale.

Questo requisito di residenza è applicabile anche ai membri della famiglia del richiedente, i quali devono rientrare nei parametri della scala di equivalenza per l’Adi, come delineato nell’articolo 2, paragrafo 4 del medesimo decreto-legge n. 48/2023.

Per quanto riguarda la continuità della residenza, definita nell’articolo 2, paragrafo 10 del decreto-legge, questa si considera interrotta nel caso in cui il soggetto si assenti dal territorio italiano per un periodo uguale o superiore a due mesi consecutivi.

Inoltre, viene considerata interrotta se, nell’arco di diciotto mesi, si verificano assenze dal territorio italiano per un periodo cumulativo di quattro mesi, anche se non consecutivi. Tuttavia, le assenze dovute a gravi e comprovati motivi di salute non interrompono la continuità del periodo di residenza, anche se superano i limiti temporali sopra citati.

Processo di domanda e documentazione necessaria

Per richiedere l’assegno di inclusione secondo il decreto-legge n. 48/2023, la famiglia del richiedente deve avere alcuni requisiti economici e patrimoniali specifici:

  1. Il valore ISEE 2023 per le due ricariche di Gennaio e Febbraio 2024 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) della famiglia deve essere al massimo di 9.360 euro. In seguito sarà fondamentale aggiornale il modello Isee 2024.
  2. Il reddito annuale della famiglia non deve superare i 6.000 euro, che può aumentare in base al numero di persone nella famiglia e alla loro situazione. Se nella famiglia ci sono tutti membri di 67 anni o più, o membri di 67 anni o più con altri membri disabili o non autosufficienti, questo limite sale a 7.560 euro annui.
  3. Il valore degli immobili che la famiglia possiede, esclusa la casa dove vivono, non deve superare i 150.000 euro.
  4. Il valore di ciò che la famiglia possiede, come conti in banca o altri beni mobili, varia in base al numero dei membri della famiglia: 6.000 euro se c’è un solo membro, 8.000 euro se sono due, e 10.000 euro se sono tre o più, aumentando di 1.000 euro per ogni figlio minore dopo il secondo.

Inoltre, questi limiti aumentano di 5.000 euro per ogni membro della famiglia con disabilità, e di 7.500 euro per ogni membro con disabilità grave o non autosufficiente.

Per essere riconosciuti idonei all’Adi, è fondamentale avere un ISEE valido. Ai fini del valore Isee non si contano le ricariche del Reddito, Pensione di cittadinanza, lo stesso dell’Assegno di inclusione e altre misure nazionali e regionali per il contrasto della povertà. Al contrario, la disoccupazione Naspi è rilevante al fine del calcolo Isee e del reddito.

Limite di reddito assegno di inclusione: scala di equivalenza

Ai fini del limite del reddito, la scala di equivalenza per la famiglia inizia con un valore di 1 per il primo membro della famiglia. Questo valore può aumentare fino a un massimo di 2,2, ma può arrivare fino a 2,3 se ci sono membri con disabilità grave o non autosufficienti. Ogni membro della famiglia aggiunge un certo valore a questa scala:

  • 0,50 per ogni membro con disabilità grave o non autosufficiente, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013.
  • 0,40 per ogni membro di età 60 anni o più.
  • 0,40 per un membro maggiorenne con responsabilità di cura, come specificato nel decreto-legge n. 48/2023.
  • 0,30 per ogni altro membro adulto che vive in condizioni di grave disagio bio-psico-sociale e partecipa a programmi di assistenza certificati dallo Stato.
  • 0,15 per ogni bambino, fino a un massimo di due.
  • 0,10 per ogni bambino in più dopo i primi due.

Non vengono considerati nella scala di equivalenza:

  • I membri della famiglia che vivono in strutture totalmente finanziate dallo Stato.
  • I membri della famiglia che non risiedono in Italia per periodi definiti dal decreto-legge.
  • Le assenze dovute a gravi motivi di salute sono un’eccezione.

Solo un membro della famiglia può ricevere l’aumento di scala per responsabilità di cura. Il decreto ministeriale n. 154/2023 fornisce ulteriori dettagli:

  • I bambini con disabilità o non autosufficienti ricevono un aumento di 0,50.
  • L’aumento di 0,30 per gli adulti in grave disagio bio-psico-sociale si applica a chi è in svantaggio e partecipa ai programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari locali, certificato dallo Stato, come indicato nel decreto-legge n. 48/2023.

Requisiti beni durevoli Assegno di inclusione

Per quanto riguarda l’accesso a beni durevoli e ad altri aspetti che indicano uno standard di vita elevato, la famiglia che richiede l’assistenza deve soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

  1. nessun membro della famiglia deve possedere, a qualsiasi titolo, autoveicoli con una cilindrata maggiore di 1600 cc o motoveicoli con una cilindrata superiore a 250 cc, registrati per la prima volta nei tre anni precedenti la richiesta. Questa regola non si applica agli autoveicoli e motoveicoli che beneficiano di agevolazioni fiscali per persone con disabilità secondo la normativa in vigore.
  2. Inoltre, nessun membro della famiglia deve essere il proprietario, a qualsiasi titolo, o avere pieno controllo su navi o imbarcazioni da diporto come definite dall’articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, secondo il decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171. Questo include anche tutti i tipi di aeromobili definiti dal codice della navigazione.

Assegno di inclusione: chi non può fare la domanda?

In sintesi, non possono fare domanda per l’assegno di inclusione secondo il decreto-legge n. 48/2023 le persone o le famiglie nelle seguenti situazioni:

  1. Misure Cautelari o Condanne Penali: chiunque sia soggetto a misure cautelari personali, a misure di prevenzione, o abbia ricevuto sentenze definitive di condanna, particolarmente quelle che prevedono una pena di reclusione non inferiore ad un anno, intervenute nei dieci anni precedenti alla richiesta di assistenza, come descritto nell’articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto-legge.
  2. Dimissioni Volontarie: Famiglie dove un membro, soggetto agli obblighi dell’articolo 6, comma 4 del decreto, risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni. Questo non include le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come specificato nell’articolo 2, comma 3 del decreto-legge.

Secondo l’articolo 3, paragrafo 11 del decreto-legge n. 48/2023, i giovani tra i 18 e i 29 anni che ricevono l’Adi devono aver completato l’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare corsi di istruzione per adulti di primo livello, o altri corsi che soddisfano l’obbligo di istruzione. Se non frequentano questi corsi quando richiesto, possono perdere il diritto al beneficio. Questa regola è ulteriormente spiegata nell’articolo 8, paragrafo 6, lettera c) dello stesso decreto-legge.

In caso di svolgimento di attivà lavorativa durante la presentazione della domanda, bisogna dichiarare con il modello ADI-com ridotto i rapporti già in essere o in seguito, in caso di variazioni con il modlelo ADI-com esteso (entro 30 giorni per i lavoratori dipendenti ed il giorno prima dell’inizio dell’attività per i lavoratori autonomi).

Benefici e Importi dell’Assegno di Inclusione

L’ammontare dell’Assegno di Inclusione (Adi), stabilito dal decreto-legge n. 48/2023, si calcola annualmente per integrare il reddito della famiglia. Il calcolo si basa su due componenti principali:

  1. Integrazione al Reddito Familiare (Quota A): Questa quota aumenta il reddito familiare fino a un massimo di 6.000 euro all’anno. Per le famiglie composte esclusivamente da persone di 67 anni o più, o da persone di questa età insieme a familiari con disabilità grave o non autosufficienti, il limite sale a 7.560 euro all’anno. Questa somma è poi moltiplicata per il fattore della scala di equivalenza, come specificato nell’articolo 2, comma 4 del decreto-legge, e si basa su informazioni ottenute dall’ISEE valido e da altre dichiarazioni presentate nella domanda.
  2. Integrazione per Affitto (Quota B): Questa quota si applica alle famiglie che vivono in una casa affittata con un contratto registrato. L’importo si basa sull’ammontare annuo del canone di locazione, dichiarato per l’ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro all’anno, o 1.800 euro all’anno per nuclei familiari come sopra descritti.

Importante notare che la Quota B non incide sul calcolo del limite di reddito familiare per l’assegno.

Il calcolo dell’importo dell’Adi si effettua con la seguente formula: [(limite del reddito familiare (6.000 moltiplicato per la scala di equivalenza Adi) – reddito effettivo della famiglia) + eventuale canone di locazione]: 12.

In caso di avvio di un’attività lavorativa da parte di uno o più componenti della famiglia nel corso di erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

Durata dell’Assegno di inclusione

L’assegno di inclusione (Adi), come stabilito nell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, viene distribuito ogni mese per un periodo massimo consecutivo di 18 mesi. Dopo questo periodo, è possibile rinnovarlo, ma solo dopo una pausa di un mese, per ulteriori cicli di 12 mesi ciascuno. Al termine di ogni ciclo di rinnovo di 12 mesi, è prevista una sospensione di un mese.

In ogni caso, l’importo totale annuale dell’Adi non può essere inferiore a 480 euro.

Come richiedere l’assegno di inclusione dal 18 Dicembre 2023

La procedura per richiedere l’Assegno di Inclusione (Adi) inizia il 18 dicembre 2023 e include i seguenti passaggi:

  1. Presentazione della Domanda: La domanda per l’Adi può essere inoltrata tramite:
    • Il sito web dell’INPS (www.inps.it) utilizzando SPID, CNS o CIE.
    • Istituti Patronati secondo la legge 30 marzo 2001, n. 152.
    • Centri di Assistenza Fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.
    • Comuni e Ambiti Territoriali Sociali (ATS) possono offrire assistenza per la presentazione della domanda presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi correlati.
  2. Attivazione del PAD: Dopo aver presentato la domanda, i richiedenti devono iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) per firmare il Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo familiare. Questa iscrizione può essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda.
  3. Accettazione della Domanda e Avvio del Pagamento: La domanda è considerata accettata dopo una verifica positiva e con il PAD firmato. L’erogazione economica inizia dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.
  4. Primo Appuntamento ai Servizi Sociali: Dopo aver firmato il PAD, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni per evitare la sospensione del beneficio. Durante questa visita, verranno valutati i bisogni complessivi del nucleo familiare.

Il PAD e la presentazione ai servizi sociali sono passaggi fondamentali per l’ottenimento e la gestione dell’Adi.

Carta di inclusione: come funziona?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione” (o anche Carta Adi), che sostituirà la carta Reddito e pensione di cittadinanza in possesso.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1, del D.M n. 154/2023, l’Adi può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.

Il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del relativo contratto indicato nella richiesta di individualizzazione anche se diverso dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza. In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato, di comune accordo fra gli intestatari, il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, invece, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Adi (cfr. art. 5, comma 2 del D.M. n. 154/2023).

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 del decreto-legge n. 48/2023, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

La consegna della Carta Adi viene effettuata presso gli uffici postali a seguito dell’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati tramite portale SIISL o SMS/mail della disponibilità della carta. 

Decadenza dell’Assegno di inclusione

Le regole riguardanti la revoca e la decadenza dell’Assegno di Inclusione (Adi) sono delineate nell’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. Queste includono:

  1. Sanzioni per Dichiarazioni False: Chi fornisce o utilizza dichiarazioni o documenti falsi per ottenere l’Adi, omette informazioni richieste, è passibile di una pena detentiva da due a sei anni. La mancata comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio è soggetta a reclusione da uno a tre anni.
  2. Decadenza Automatica: In caso di condanna definitiva per i reati sopra menzionati, o per un delitto non colposo che comporti almeno un anno di reclusione, si ha la decadenza automatica dal beneficio. Il beneficiario deve restituire quanto indebitamente percepito. Lo stesso vale per sentenze basate sugli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
  3. Comunicazione di Decadenza: L’INPS comunica la decadenza al beneficiario. Dopo la revoca, non è possibile richiedere nuovamente l’Adi per dieci anni.
  4. Comunicazione delle Sentenze all’INPS: Le sentenze definitive o le misure di prevenzione devono essere comunicate all’INPS dalla cancelleria del giudice entro quindici giorni.
  5. Revoca dell’Adi per Dichiarazioni Inesatte: Se l’INPS accerta inesattezze nelle dichiarazioni o nelle informazioni fornite, o mancate comunicazioni di variazioni rilevanti, provvede alla revoca immediata del beneficio. Anche in questo caso, è richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
  6. Disattivazione della Carta di Inclusione: In tutti i casi di revoca o decadenza, l’INPS disattiva immediatamente la Carta di Inclusione.
  7. Nuova Richiesta dopo Decadenza: In caso di decadenza per motivi diversi da una condanna, un membro del nucleo familiare può fare una nuova richiesta per l’Adi solo dopo sei mesi dalla revoca o decadenza.
  8. Sospensione dell’Erogazione: L’Adi può essere sospeso in vari casi, come l’omessa comunicazione dell’inizio di un’attività lavorativa, la mancata presentazione ai servizi sociali o ai centri per l’impiego, o in presenza di misure cautelari personali o provvedimenti di condanna non ancora definitivi.

Riferimento normativo: Circolare numero 105 del 16-12-2023

2 Commenti

  1. ho fatto la domanda adi il 19 dicembre 23 . mi esce aquisita. la mia domanda è; ho 59 anni e mia moglie 65 anni . il 9 gennaio compio 60 anni . quindi io a gennaio 60 anni e mia moglie 65 anni. vorrei sapere se sto nei parametri per essere accolta la mia domanda per l’assegnio di inclusione. grazie.

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