A quanto ammonterà l'aumento in Busta Paga da Luglio 2020?
Aumento in busta paga da Luglio 2020 e di 1200 euro

Articolo aggiornato il 7 Febbraio 2020 da Stefano Mastrangelo

A chi spetta il bonus del cuneo fiscale da Luglio 2020?

Il provvedimento del Cuneo fiscale è legge. Infatti, il primo provvedimento del governo dopo la legge di bilancio 2020, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 5 Febbraio 2020 e prevede  l’aumento delle buste paga di 600 euro da luglio 2020 e 1200 euro nell’arco del 2021.

Il decreto legge del 3 Febbraio 2020, parla di trattamento integrativo di redditi di lavoro dipendente ed assimilato, per tutti i redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 49 del Testo unico delle imposte dei redditi, con esclusione di quello dei pensionati

A chi spetta il Bonus del Cuneo fiscale?

Il nuovo bonus del cuneo fiscale, elimina il bonus Renzi da 1° luglio 2020, cancellando la norma del comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. Il nuovo bonus fiscale spetta:

  • ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, in relazione al periodo lavoro o a tempo indeterminato;
  • ai Soci – lavoratori di cooperative;
  • ai percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione;
  • ai lavoratori con contratto a progetto;
  • ai lavoratori socialmente utili;
  • chi è titolare di un assegno legato alla formazione professionale o a borse di studio, quando supera determinati importi;
  • ai disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi;
  • ai pensionati percettori dell’Anticipo pensionistico Ape sociale.

Invece il bonus fiscale non spetta:

  • ai pensionati,
  • per i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • per le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • alle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e’ legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  • alle somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.
  • alle remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343.

Aumento importo in busta paga da Luglio 2020?

La busta paga di Luglio 2020 aumenterà di 100 euro?
Assolutamente no, soprattutto per i lavoratori e disoccupati con redditi complessivi annuali sino a 26.600. Infatti il decreto del cuneo fiscale elimina l’articolo 13 comma 1 bis, riguardante il bonus Renzi, ossia gli 80 euro mensili dal 1° Luglio 2020, sostituendoli con il bonus fiscale di 100.

In poche parole il bonus fiscale, manterrà le stesse regole sino a Giugno 2020, ossia 80 euro mensili sino a 24600 euro, rapportato ai giorni di detrazione. Invece, dal 1° Luglio 2020, per i redditi fino a 28.000 euro annuali, il bonus del cuneo fiscale sarà pari a 100  euro, invece di 80 euro ed aumenterà per chi ha in possesso redditi più alti.

Dal 1° Luglio 2020 aumenterà la busta paga, in base a queste fasce di reddito:

  1. 100 euro mensili di Bonus Irpef, 600 euro da luglio 2020 a dicembre 2020, per i lavoratori dipendenti, disoccupati in Naspi e pensionati con Ape social, con un reddito complessivo annuale tra gli 8200 euro e 28.000 euro, rapportato al periodo di lavoro,
  2. 80 euro mensili di Bonus fiscale, 480 euro da Luglio 2020 a Dicembre 2020, per i soggetti con reddito complessivo annuale da 28.000 euro e sino a 35.000 euro,
  3. un importo da 480 euro sino ad 80 euro, per i beneficiari con reddito complessivo annuale superiore a 35000 euro e sino a 40.000 euro.

Dal 1° Gennaio 2021, il bonus fiscale cambia è sarà pari a:

  1. 100 euro mensili di Bonus Irpef, 1200 annuali, per i lavoratori dipendenti, disoccupati in Naspi e pensionati con Ape social, con un reddito complessivo annuale tra gli 8200 euro e 28.000 euro, rapportato al periodo di lavoro,
  2. 80 euro mensili di Bonus fiscale, 960 euro annuali, per i soggetti con reddito complessivo annuale da 28.000 euro e sino a 35.000 euro,
  3. un importo da 480 euro sino ad 80 euro annuali, per i beneficiari con reddito complessivo annuale superiore a 35000 euro e sino a 40.000 euro.

Il credito irpef viene riconosciuto in automatico, senza fare nessuna domanda ed non è soggetto a tassazione irpef. Questo vuol dire che i soggetti con reddito sino a 28.000 vedranno un aumento netto in busta paga.

Se l’Inps, l’Amministrazione o il datore di lavoro sbaglia i calcoli del reddito presunto ed attribuisce il bonus fiscale, è importante restituirlo, in sede di conguaglio fiscale di fine anno in quattro rate, per gli importi superiori a 60 euro o attraverso la presentazione della dichiarazione dei Redditi 730 o Unico.

Si contano ai fini del calcolo del reddito gli:

  1. emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università, per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato,
  2. il reddito dei lavoratori rimpatriati.

Al contrario non influiscono i limiti di reddito per ottenere il bonus cuneo fiscale:

  • il reddito della casa di abitazione principale,
  • il reddito delle pertinenze.

Pagamento Bonus fiscale 2020 di 100 euro

Il pagamento del Bonus Renzi avviene secondo le seguenti modalità:

  • mensilmente sulla busta paga, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati,
  • con un pagamento in data diversa, rispetto alla disoccupazione Naspi, sul conto corrente bancario o postale dove è accredita la disoccupazione, a partire da Febbraio,
  • con una data di disposizione diversa, sulla pensione Ape sociale.

Le colf e le badanti possono recuperare il Bonus del cuneo fiscale, solo inviando la dichiarazione dei redditi 730 senza sostituto o il modello ex Unico. In questo caso è l’Agenzia delle Entrate che pagherà direttamente sul conto o con mandato cartaceo il bonus ai lavoratori domestici.

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