1600 euro bonus sostegni bis
Indennità Inps Decreto sostegni BIS di 1600 euro

Articolo aggiornato il 28 Maggio 2021 da Nicola Di Masi

Bonus 1600 euro Inps Decreto sostegni Bis

Il Consiglio dei Ministri del 20 Maggio 2021, ha approvato un nuovo decreto legge, denominato decreto Sostegni BIS, per prorogare ulteriori misure per le imprese e le famiglie in difficoltà, a causa del Coronavirus.

Indennità INPS 1600 euro Covid 2021: a chi spetta?

Il testo presentato in Consiglio dei ministri il 20 maggio 2021, ha previsto per i beneficiari del decreto sostegni Bis, un ulteriore bonus di 1600 euro, per fronteggiare la crisi del settore.

Il decreto Sostegni bis, prevede l’erogazione di un’indennità pari a 1600 euro, per i seguenti lavoratori:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo (anche per i lavoratori in somministrazione) e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro (non per dimissioni volontarie) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate nello stesso periodo. Questi lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di disoccupazione naspi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. I lavoratori autonomi devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Alla data di presentazione della domanda, tutti i lavoratori indicati precedentemente (con esclusione dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo, anche per i lavoratori in somministrazione e degli stabilimenti termali), non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • titolari di pensione diretta.

E’ riconosciuta anche l’indennità di 1600 euro, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti:

  • titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Proroga Bonus 1600 euro Lavoratori dello spettacolo

Il nuovo decreto legge Sostegni Bis, riconosce un’indennità onnicomprensiva di 1600 euro:

  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019, alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro. I lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto,
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Tutte le indennità COVID di 1600 euro, non sono cumulabili tra loro ed invece sono cumulabili e compatibili con l’assegno ordinario di invalidità.

Il Governo ha previsto anche un bonus di 800 euro per gli agricoli a tempo determinato.

Come richiedere i Bonus 1600 Covid 2021 all’Inps?

Per richiedere le indennità Covid 2021 di 1600 euro, del decreto sostegni bis, bisognerà presentare una nuova domanda telematica all’Inps, entro il 31 luglio 2021, per coloro che non hanno usufruito del precedente Bonus di 2400 euro (da confermare con circolare Inps), tramite le credenziali Inps (Pin Inps, Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi) oppure rivolgendosi presso un patronato zonale.

La procedura online sarà attiva, dopo la consueta circolare dell’Inps.

Per tutti gli approfondimenti, bisognerà attendere il testo definitivo pubblicato sulla gazzetta ufficiale e la circolare esplicativa dell’Inps.

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