Articolo aggiornato il 24 Marzo 2022 da Nicola Di Masi
Cos’è il nuovo Bonus terme?
A chi spetta e come chiedere il nuovo Bonus Terme? Con una dotazione di 53 milioni di euro, i maggiorenni residenti in Italia, senza Isee e senza altri vincoli, possono acquistare servizi termali presso le strutture termali Italiane.
I buoni non utilizzati entro il giorno 8 Gennaio 2022, possono essere sfruttati entro il 30 Giugno 2022. (aggiornamento decreto sostegni ter)
Il Bonus terme è riconosciuto ad un solo soggetto richiedente, per un massimo di importo pari a 200 euro, per oggi istanza presentata.
Il Bonus per l’acquisto di uno o più servizi termali, non è ancora operativo al 100%, in quanto bisognerà aspettare l’apertura dello sportello telematico per prenotare il bonus.
Bonus Terme a chi spetta?
Il buono terme spetta ai soggetti maggiorenni:
- residenti in Italia,
- non è vincolato ad alcun valore Isee,
- non ci sono altri limiti.
Può essere usufruito per acquistare più servizi termali, con un unico voucher (anche inferiore all’importo massimo) in strutture termali accreditate, con lo sconto del 100% e per un massimo di importo pari a 200 euro.
Le strutture termali accreditate sono quelle iscritte alla Camera di Commercio con codice Ateco: 96.04.20, che identifica gli stabilimenti termali.
Buono terme come richiederlo?
Per richiedere il Bonus Terme, è necessario prenotare e chiedere il voucher, presso la piattaforma telematica che sarà predisposta da Invitalia, presso uno degli enti termali accreditati.
Dopo la prenotazione, il gestore della struttura termale, controllerà eventuali vincoli e confermerà il voucher. In seguito la piattaforma informatica, in base alle risorse disponibili, rilascerà tramite email, un documento che attesta la possibilità di usufruire del bonus, entro 60 giorni dall’invio.
In seguito sarà la struttura, dopo l’emissione della fattura scontata (per un massimo di 200 euro), a richiedere il rimborso del buono, sulla piattaforma telematica predisposta dal Mise.
Il bonus terme non è imponibile ai fini irpef e non è rilevante ai fini del calcolo dell’Isee. Al contrario è compatibile con le detrazioni fiscali, solo per l’importo superiore a 200 euro o non scontato in fattura.
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