Articolo aggiornato il 23 Settembre 2019 da Nicola Di Masi
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Controlli malattia Inps: come evitare la visita fiscale
Cosa fare per evitare i controlli da parte dei medici dell’Inps in caso di malattia? Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, l’Inps ha unificato gli orari delle visite fiscali, per accertare la malattia del lavoratore dipendenti e rilasciato, ai datori di lavoro privati ed alla pubblica amministrazione, un servizio online (richiesta Visite Mediche di Controllo – Polo unico VMC – ) per controllare le assenze del lavoratore. Ma come si può essere esonerati dalla reperibilità Inps?
Controlli malattia Inps: orari di reperibilità
Anche per l’anno 2018 sono stati confermati gli orari delle visite fiscali per i lavoratori del settore privato. Il dipendente privato deve essere reperibile dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7:
- dalle ore: 10:00 alle ore 12:00
- dalle ore: 17:00 alle ore 19:00
Mentre i dipendenti pubblici, sono reperibili dal lunedì alla domenica, compresi i giorni non lavorativi, ossia i festivi, i prefestivi ed i weekend in questi orari:
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Nel caso di assenza per malattia in questi orari, da parte dei lavoratori privati e pubblici, il datore di lavoro o la pubblica amministrazione può applicare le seguenti sanzioni disciplinari, secondo le norme del contratto collettivo di settore:
- mancato pagamento della retribuzione al 100% per i primi 10 giorni di malattia;
- riduzione della retribuzione al 50%, per i successivi giorni di malattia, se previsti;
- il licenziamento per giusta causa nei casi più gravi.
Il lavoratore, in questi casi, deve contestare immediatamente (massimo entro 15 giorni) per iscritto la sanzione disciplinare, giustificando la sua assenza durante la visita di controllo da parte dei medici dell’Inps.
Esenzione codice E per reperibilità
L’Inps ha chiarito, con un comunicato stampa, che il codice di esenzione E inserito nel certificato del medico curante, non esonera né il controllo da parte dell’Inps, né l’obbligatorietà a rispettare le fasce di reperibilità previste dalla legge. Questo significa che il medico curante, può agevolare il paziente, indicando solo le esenzioni previsti da appositi decreti. Per i dipendenti privati è possibile assentarsi, durante le fasce orarie di reperibilità, solo secondo le patologie indicate dall’art. 1 del Decreto dell’11/01/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia per:
- patologie gravi, che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Entrambi le patologie, devono essere provate con apposita documentazione, ed in caso di invalidità, il verbale deve riportare una percentuale di invalidità pari o superiore al 67%.
Nel caso di assenza dei dipendenti pubblici, l’esonero degli orari di reperibilità è previsto solo nei seguenti casi:
- patologie gravi, che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici sottesi e connessi con invalidità pari o superiore al 67%;
- dipendenti con causa di servizio, riconosciuta nelle prime tre categorie della Tabella A, ovvero nelle patologie indicate nella Tabella E, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30/12/1981.
Riferimento normativo: Decreto 17 Ottobre 2017, n. 206 – Circolare Inps n. 95 del 07/06/2016 – Messaggio Inps n. 4752 del 13/07/2015
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