Decreto dignità testo definitivo
Decreto dignità testo definitivo

Articolo aggiornato il 23 Settembre 2019 da Stefano Mastrangelo

Decreto dignità testo definitivo: contratti a termine, voucher, scuola e novità fiscali

E’ stato approvato dalla Camera dei deputati il testo definitivo del Decreto Dignità. Il decreto Di Maio contiene alcune novità fiscali importanti, sui contratti a tempo determinato, sui nuovi voucher, sulla fatturazione elettronica e sulle indennità di licenziamento.

Vediamo insieme le ultime novità.

Decreto dignità testo definitivo: le novità fiscali

Il decreto dignità conferma alcune disposizioni, contenute nel disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri. Le disposizioni legislative fiscali confermate sono:

  • l’eliminazione degli elementi indicativi di capacità contributiva (redditometro) per i controlli dell’anno di imposta 2016 e seguenti;
  • la proroga delle scadenze dello spesometro 2018, per la comunicazione dei dati IVA. Scadenza rinviata al 28/02/2019 per il terzo trimestre 2018 e per chi ha optato per l’invio semestrale. Le scadenze sono il 30/09/2018 (I semestre) ed il 28/02/2019 per il secondo semestre 2018;
  • abolizione dello split payment per le prestazioni rese, dai professionisti, alle PA (pubbliche amministrazioni), quando i compensi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto o di imposta;
  • rinvio della fatturazione elettronica, dal primo gennaio 2019 per i benzinai;
  • non si potrà più esercitare lo sport dilettantistico a fine di lucro;
  • prorogato per tutto il 2018, la possibilità di compensare per le imprese, i crediti fiscali con i debiti della Pubblica Amministrazione, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Decreto dignità testo definitivo: proroga contratti scuola e concorso maestre

Il decreto dignità voluto dal Ministro del Lavoro, Di Maio, ha prorogato:

  • al 30 giugno 2019, i contratti a tempo determinato delle maestre diplomate con diploma magistrale entro il 2001-2002 e trasformato i contratti stabili in contratti a tempo determinato sino al 30/06/2019. Dopo questa data, l’immissione in ruolo avverrà in questo modo. La metà delle maestre verrà attinta dalle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 e per l’altra metà, con un concorso straordinario che sarà bandito a fine 2018 o nel 2019. Potranno accedere al concorso i diplomati magistrati ed i laureati in scienze della formazione primaria.

Tale provvedimento è già in corso di modifica al Senato, grazie ad un emendamento al decreto milleproroghe 2018. Infatti l’emendamento approvato, permette l’inserimento della fascia aggiuntiva in graduatoria ad esaurimento:

  • dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno scolastico 2017/2018;
  • degli insegnanti in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale entro l’anno 2001/2002.

Tale inserimento decorre dalle domande già inserite per l’anno scolastico 2017/2018 e per il triennio successivo 2020/2021.

Decreto dignità testo definitivo, contratti a termine e voucher: cosa cambia

Il decreto legge, ha cambiato le norme della legislazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. L’art. 19 del Capo III del Dlgs 81 del 2015 è cambiato così:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi
e non programmabili, dell’attività ordinaria.»;

Un ulteriore disposizione prevede la soglia massima del 20%, dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, da calcolarsi sul numero dei lavoratori contrattualizzati con contratto a tempo indeterminato.

Decreto dignità testo definitivo: atto scritto per i contratti a tempo determinato

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’ inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi (inserimento nel contratto individuale clausola temporanea).

Sanzione in caso di stipula di contratto superiore a 12 mesi

«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali (gli esclusi dalle causali), di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.»;

Proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato

All’art. 21 del decreto dignità, in proroghe e rinnovi, si cambia la durata delle proroghe: Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19,comma 1.»;

Ogni proroga o rinnovo sarà assoggettato ad un aumento contributivo dello 0.5%, anche per i lavoratori somministrati. Tale disposizione non si applicano ai lavoratori della pubblica amministrazione.

Dopo che si sono raggiunti i 24 mesi o la diversa durata prevista dagli accordi collettivi, si potrà continuare il rapporto di lavoro a tempo determinato solo stipulando un contratto dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro, per un massimo di 12 mesi.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, (14 luglio 2018) nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

Decreto dignità testo definitivo: nuovi voucher

Sono previsti nuovi voucher per i lavoratori del settore agricolo, negli Enti Locali, negli alberghi e nelle strutture ricettive che hanno un organico fino ad 8 dipendenti. La procedura è la stessa delle prestazioni occasionali PrestO e la prestazione può durare fino a 10 giorni. A differenza di prima, la comunicazione può essere effettuata dai Consulenti del Lavoro ed il voucher lavoro può essere stampato dopo la prestazione lavorativa e ritirato in contanti dopo 15 giorni, dal lavoratore, presso gli uffici postali. I buoni lavoro non possono essere utilizzati per i lavoratori agricoli che sono stati iscritti negli elenchi agricoli dell’anno precedente (per tali lavoratori bisognerà allegare un’autocertificazione).

Decreto dignità testo definitivo: incentivi per gli under 35

Nel decreto dignità è previsto la proroga dell’esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile per gli anni 2019 e 2020. E’ previsto solo per il contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e per un periodo massimo di trentasei mesi. L’esonero riguarda il versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’agevolazione contributiva spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo:

  • non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di
    lavoro.

Decreto dignità testo definitivo: entro quando impugnare il contratto a tempo determinato

Il nuovo articolo 28 prevede l’impugnazione del contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni dell’art. 6 della legge 604/1966, entro 180 giorni dalla cessazione del contratto (prima era 120 giorni con il job act).

Cambia l‘art 3 del Dlgs n. 23 del 04/3/2015, in quanto prevede un’indennità di risarcimento, a seguito di sentenza e condanna del giudice del lavoro nei confronti del datore di lavoro, per il licenziamento per giusta causa o per motivo oggettivo o soggettivo, non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 mensilità (prima era non inferiori a 4 e non superiore a 24 mensilità).

Offerta conciliativa rapporto di lavoro

In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a 27 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

Tale normativa non si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Riferimento normativo: Conversione decreto legge n. 87 del 12/07/2018

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