Decreto dignità
Decreto dignità

Articolo aggiornato il 30 Dicembre 2019 da Stefano Mastrangelo

Decreto dignità testo definitivo, entrata in vigore e cosa prevede

Il 2 Luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto: Decreto Dignità. Un decreto legge composto da 12 articoli e proposto dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, on. Luigi Di Maio.

Vediamo insieme cosa prevede il decreto dignità e quando entrerà in vigore.

Decreto dignità cosa prevede

Il decreto dignità prevede la guerra al precariato cambiando diversi articoli, della precedente riforma del lavoro denominata Job Act (Dlgs 81 del 2015). Le nuove disposizioni prevedono:

  • multe salate da un minimo di due ed un massimo di 4 volte, del beneficio economico ricevuto dalle imprese che hanno ottenuto aiuti Statali, per implementare la loro attività economica e si trasferiscono all’estero;
  • introduce il divieto di pubblicità di giochi e delle scommesse che consentono vincite di denari;
  • l’eliminazione degli elementi indicativi di capacità contributiva ( redditometro) per i controlli dell’anno di imposta 2016 e seguenti;
  • lo spostamento delle scadenze dello spesometro 2018 (nessuna cancellazione). Scadenza rinviata al 28/02/2019 per il terzo trimestre 2018 e per chi ha optato per l’invio semestrale, le scadenze sono il 30/09/2018 (I semestre) ed il 28/02/2019 per il secondo semestre 2018;
  • abolizione dello split payment per le prestazioni rese, dai professionisti, alle PA (pubbliche amministrazioni), quando i compensi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto o di imposta.

Job act licenziato? Il decreto dignità cosa prevede in materia di lavoro?

Il decreto legge “dignità”, ha cambiato pochissime norme della precedente legislazione del lavoro e sopratutto la normativa del contratto a tempo determinato. L’art. 19 del Capo III del Dlgs è cambiato così:

  1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; (clausola per la proroga dopo 12 mesi)b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. ((clausola per la proroga dopo 12 mesi)
  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi (limite massimo, prima era 36 mesi). Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi (prima era 36 mesi) sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’ inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi (inserimento nel contratto individuale clausola temporanea). 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

All’art. 21 in proroghe e rinnovi, si cambia la durata delle proroghe: Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Il nuovo articolo 28 prevede l’impugnazione del contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni dell’art. 6 della legge 604/1966, entro 180 giorni dalla cessazione del contratto (prima era 120 giorni con il job act).

Cambia l‘art 3 del Dlgs n. 23 del 04/3/2015, in quanto prevede un’indennità di risarcimento, a seguito di sentenza e condanna del giudice del lavoro nei confronti del datore di lavoro, per il licenziamento per giusta causa o per motivo oggettivo o soggettivo, non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 mensilità (prima era non inferiori a 4 e non superiore a 24 mensilità). Tale normativa non si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Anche nei contratti a tempo determinato tra somministrato e lavoratore (somministrazione) si applica la disciplina dell’art. 19 Capo III, ossia il limite massimo di 24 mesi per il contratto a tempo determinato.

Ogni proroga o rinnovo sarà assoggettato ad un aumento contributivo dello 0.5%, anche per i lavoratori somministrati. Tale disposizione non si applicano ai lavoratori della pubblica amministrazione.

Decreto dignità entrata in vigore

Il decreto dignità entrerà in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e tutte le norme saranno applicative subito dopo la sua pubblicazione. Inoltre il decreto dignità sara presentato alle camere per la conversione in legge.

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