Come scaricare la Detrazione affitto 730 sull'abitazione principale
Detrazione affitto 730 sull'abitazione principale

Detrazione affitto casa sul 730

Come recuperare l’affitto pagato sulla dichiarazione dei redditi 730 o Modello dei redditi persone fisiche? Ogni anno il modello 730 riconosce una detrazione per il pagamento dell’affitto dell’abitazione principale.

In alternativa a questa detrazione, è possibile richiedere un bonus affitto al Comune di residenza, ogni anno, quando esce l’avviso della Legge 431 del 1998. In questo caso i requisiti, soprattutto reddituali, sono più restringenti ed alcuni anni può anche saltare il bando dell’affitto da parte della Regione. (Come è successo in Puglia per l’anno 2017).

Requisiti per detrazione affitto

Per richiedere la detrazione dell’affitto sul modello fiscale 730, bisogna essere in possesso:

  • di un contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate,
  • della residenza nell’immobile in affitto, utilizzato come abitazione principale.

L’importo della detrazione è pari al reddito complessivo del richiedente, intestatario del contratto di affitto e spetta per i seguenti contratti di locazione:

  1. per i contratti a canone libero e convenzionale,
  2. stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  3. stipulati dai lavoratori dipendenti, in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro,
  4. sottoscritti da studenti fuori sede.

Il contribuente ha diritto di scegliere quella più conveniente e che rispetta i requisiti previsti dal Fisco. Nel caso di contratti registrati nel corso dell’anno, si calcoleranno i giorni, da quando è stato stipulato il contratto e da quando risulta la residenza, per un massimo di 365 giorni.

Nel caso di più inquilini titolari del contratto, bisogna ripartire la detrazione al 50% (ad esempio per due persone).

Detrazione per gli inquilini di case adibite ad abitazione principale

Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 del testo Unico dei redditi spetta, ai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, un importo pari ad euro:

  • 300,00, se il reddito complessivo del richiedente è inferiore a 15.493,71,
  • 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

La detrazione è incompatibile con il bonus affitto erogato dal Comune, nello stesso anno e spetta anche per i contribuenti senza ritenute irpef. E’ ripartita tra gli intestatati del contratto, ad esempio al 50% tra moglie e marito. Nel 730 è importante indicarla nella sezione V – Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione – rigo E71 codice tipologia 1.

Detrazione per inquilini come abitazione principale
Detrazione per inquilini come abitazione principale

E’ importante conservare la seguente documentazione:

  1. Contratto di locazione registrato ai sensi della Legge 431/98,
  2. Autocertificazione personale, nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale. (basta la residenza e la dimora abituale)

Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale

Ai contribuenti titolari di un contratto di locazione di immobili in regime convenzionale (accordo territoriale tra associazioni dei proprietari e conduttori) adibiti ad abitazione principale, stipulati o rinnovati, spetta una detrazione fiscale pari:

  • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

I contratti convenzionati sono stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, di durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si stabiliscono i limiti di canone. Nel 730 bisogna indicarla nella sezione V – Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione – rigo E71 codice tipologia 2.

Detrazione contratto di affitto in regime convenzionale
Detrazione contratto di affitto in regime convenzionale

Anche in questo caso è ripartita tra gli intestatari del contratto.

Per accedere a tale detrazione, bisogna essere in possesso di:

  1. Contratto di locazione stipulato o rinnovato in regime convenzionale,
  2. contratto di locazione sottoscritto, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato, se concluso sulla base di un accordo territoriale oppure dichiarazione del contribuente che il contratto non è assisto, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017,
  3. Autocertificazione del soggetto richiedente, nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

Detrazione per canoni di locazione ai giovani

Ai sensi dell’articolo 16 comma 1-ter del Tuir, ai giovani di età tra i 20 e 30 anni che hanno sottoscritto un contratto di locazione per abitazione principale, spetta una detrazione, in relazione al numero dei giorni da quando è stata stabilita la residenza, pari ad euro:

  • 991,60, se il reddito non supera euro 15.493,71.

Questa detrazione è riconosciuta per i primi tre anni, dalla stipula del contratto, sempre se rientra nella fascia di età. Ad esempio se il contribuente ha compiuto 30 anni di età nel periodo di imposta nel 2019, spetterà comunque la detrazione nel 730 2020. E’ importante conservare il contratto stipulato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate e l’autocertificazione del richiedente che attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

In questo caso nella sezione V, detrazione per gli inquilini, bisogna indicare come tipologia 3.

Detrazioni per inquilini giovani
Detrazioni per inquilini giovani

Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

L’articolo 16 comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi prevede, una detrazione rapportata al numero di giorni, nei quali la casa in affitto è utilizzata come abitazione principale (residenza anagrafica). Spetta ai soli lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per lavoro, titolari di:

  • di un contratto di lavoro dipendente, (se il contratto termina, cessa la possibilità di ottenere questa detrazione dal periodo di imposta successivo)
  • contatto di locazione di qualsiasi di tipo, registrato e l’immobile è utilizzato come abitazione principale,
  • il trasferimento della residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. La distanza deve essere pari pari ad almeno 100 chilometri tra i due Comuni e l’ubicazione del Comune in un’altra Regione.

La detrazione spetta per i primi tre anni, dalla data di variazione della residenza, per un importo pari ad euro:

  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • 495,80 euro se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Per ottenere questa detrazione sul modello 730, è necessario indicare nella sezione V degli oneri, rigo E72: il numero dei giorni e la percentuale, in base a quanti titolari sono indicati sul contratto.

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Detrazione affitto per Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

E’ importante conservare il contratto di locazione, il contratto di lavoro dipendente, il Cu di ogni anno e l’autocertificazione del richiedente, dove si indica che la casa è adibita ad abitazione principale.

2 Commenti

  1. Buongiorno sig. Nicola, la mia compagna 24enne è studente ma NON universitaria ed è chiaramente sotto la fascia di 15.493,71€. Vorrei far in modo che riuscisse ad ottenere la detrazione di circa 991,60€ sugli affitti per chi ha tra i 20 e 30 anni, che però leggo da varie fonti prevede che il contratto sia stipulato ai sensi della L. 431/98. Non ho ben chiaro se ci rientrerebbe qualora il locatario le desse la residenza con un contratto transitorio a 12 o 18 mesi. E basterebbe, mi corregga se sbaglio, una sua autocertificazione in cui attesti che è residente lì la copia del contratto transitorio registrato o servirebbero altri documenti che dimostrino il motivo della transitorietà da presentare al caf per la dichiarazione del 730? Grazie in anticipo.

    • Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai
      sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una
      detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è
      stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60.
      La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime
      della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.
      La detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi
      nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta
      9.1).
      Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale
      si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo
      periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.
      Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così, ad
      esempio, se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2017, ha diritto a fruire della detrazione,
      nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta
      9.2).
      Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad
      abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi
      competenti ai sensi di legge.
      La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione
      principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i
      requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua
      quota (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.3).

Se vi sono altri commenti, ti consigliamo di leggerli. La tua risposta potrebbe essere già qui

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui