Quali sono le spese fiscali detraibili per animali domestici 2020
Detrazioni fiscali animali domestici 2020 - Le spese veterinarie detraibili

Articolo aggiornato il 2 Gennaio 2020 da Stefano Mastrangelo

Detrazioni fiscali animali domestici 2020 – Le spese veterinarie detraibili aumenteranno sino a 500 euro

Ottime notizie dal 2020, per chi sostiene le spese veterinarie per gli animali domestici e per chi conserva sempre la ricevuta fiscale del medico veterinario o della farmacia, in quanto dal 1° gennaio 2020, è aumentato il limite di importo, per scaricarle sulla dichiarazione dei redditi.

Spese veterinarie detraibili 2020: a chi spettano?

Ai sensi dell’art 15, comma 1, lett. c. bis, del testo unico delle imposte sui redditi, per le spese veterinarie spetta una detrazione, dall’imposta dovuta, pari al 19 per cento delle spese sostenute, con un limite massimo di euro 500,00 (rispetto a 387,34 nel 2019) della parte che eccede l’importo di euro 129,11 euro. Infatti la detrazione fiscale spetta:

  • al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale domestico;
  • per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Non è riconosciuta la detrazione fiscale:

  • per le spese sostenute alla cura di animali di allevamento, destinati alla riproduzione o al consumo alimentare;
  • per le spese sostenute per la la cura di animali allevati o detenuti per l’esercizio di attività commerciali o agricole.

Detrazione spese veterinarie 2020 per animali domestici

La detrazione fiscale per la cura dell’animale domestico spetta per:

  • prestazioni professionali del medico veterinario;
  • le spese per interventi presso cliniche private o per analisi di laboratorio;
  • medicinali prescritti da medico veterinario. In quest’ultimo caso, per aver diritto alla detrazione, bisogna conservare solo lo scontrino (non più la prescrizione medica). Lo stesso scontrino deve riportare il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa, natura, qualità (deve essere indicato il codice di autorizzazione in commercio del farmaco) e quantità. Si possono acquistare i farmaci per l’animale domestico presso qualsiasi struttura autorizzata dal Ministero della Salute, anche online, senza prescrizione medica, o presso farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita online.

Dal 2020 è importante pagare queste spese, con documenti tracciabili. (Versamenti postali o bancari, carte di credito o prepagate o con assegni bancari o postali)

Non si posso detrarre i mangimi speciali per animali domestici, anche se prescritti dal medico veterinario.

Spese 730 animali domestici: come cambiano nel 2020?

L’art. 1 comma 361 della Legge di Bilancio 2020, ha aumento il limite massimo di spese veterinarie a 500 euro, indipendentemente dal numero di animali domestici posseduti, superiori al limite di 129,11 euro. Ad esempio per tutte le spedi di laboratorio del cane di 500 euro nell’anno 2020, si avrà diritto a 70,46 euro (500-129.11*19%)

Infatti il limite del rimborso massimo detraibile è di euro 70,46 euro. Questo spese devono essere indicate sul modello 730, quadro E, sezione I, codice 29, sulla dichiarazione dei redditi 730 2021.

Come si possono scaricare le fatture veterinarie?

Per detrarre le spese veterinarie per la cura dell’animale domestico bisogna conservare le:

  • fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, dove sono riportati correttamente i dati del padroncino ed in particolare il codice fiscale;
  • scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali, dove è indicato il codice fiscale del possessore dell’animale domestico.
  • autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Le fatture e gli scontrini parlanti devono essere pagati con documenti tracciabili.

Riferimenti normativi: art 15, comma 1, lett. c. bis TUIR – Circolare Agenzia delle Entrate 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1 – Circolare Agenzia delle Entrate 16.11.2000, n. 207 – Risoluzione Agenzia delle Entrate 27.02.2017, n. 24 – Risoluzione 12.08.2009 n. 218 – Circolare 30.07.2009 n. 40/E – Risoluzione 22.10.2008 n. 396 – Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2.

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