Come funziona la Disoccupazione agricola 2019 a chi spetta
Disoccupazione agricola 2019 a chi spetta

Articolo aggiornato il 31 Ottobre 2023 da Stefano Mastrangelo

Disoccupazione agricola 2019 a chi spetta?

La disoccupazione agricola Inps è una prestazione a sostegno del reddito pagata direttamente dall’Inps, agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. La disoccupazione agricola 2019 può essere presentata entro ed non oltre il 31 marzo 2019 (1° Aprile 2019 aggiornamento Inps).

A chi spetta la disoccupazione agricola 2019 Inps?

L’indennità di disoccupazione agricola spetta agli:

  • operai agricoli a tempo determinato (braccianti agricoli);
  • ai piccoli coloni;
  • ai lavoratori soci di cooperativa agricole che non esercitano altra attività agricola presso altra cooperativa;
  • ai compartecipanti familiari;
  • ai piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno;
  • ai lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.

Invece non spetta la disoccupazione agricola:

  • per i lavoratori agricoli che si dimettono volontariamente, con eccezione delle madri lavoratrici che si dimettono durante il periodo di gravidanza o nel caso di dimissioni per giusta causa;
  • ai lavoratori agricoli che presentono la domanda dopo il 1° Aprile 2019 (Aggiornamento Inps);
  • ai lavoratori iscritti, per la maggior parte dell’anno, nelle gestione autonoma Inps o presso la gestione separata;
  • ai lavoratori pensionati dal 1° gennaio dell’anno di competenza della disoccupazione agricola;
  • lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno stagionale.

Disoccupazione agricola Inps: come funziona?

Per presentare la domanda di disoccupazione agricola, l’operaio agricolo deve avere determinati requisiti:

  • almeno 102 giornate effettive lavorate nel biennio precedente (anno 2017 e 2018); è utile tutta la contribuzione obbligatoria e figurativa (congedi di maternità, paternità e congedi parentali purché nell’anno precedente o antecedentemente all’inizio dell’astensione risultino accreditati almeno 51 contributi giornalieri ed il lavoro all’estero presso paesi convenzionati)
  • essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
  • aver due anni di anzianità assicurativa (ossia l’iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione; in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda).

Quindi la disoccupazione agricola spetta a chi ha lavorato, almeno 102 giornate lavorative nei due anni precedenti. Ad esempio spetta ai lavoratori che hanno lavorato 51 giornate nel 2017 e 51 giornate lavorate nel 2018. Sono valutati anche i periodi di lavoro dipendente svolti in altri settori differenti nel biennio precedente, ai fini del perfezionamento delle 102 giornate, purché l’attività agricola sia prevalente.

Disoccupazione agricola 2019: domande entro il 1° Aprile 2019

La domande della disoccupazione agricola 2019, devono essere inviate all’Inps dal 10 gennaio 2019 ed entro e non oltre il 31 marzo 2019 (Aggiornamento Inps: la ds agricola scade il 1° Aprile 2019). Per inviare il modulo Sr25 ti consigliamo di leggere il nostro articolo: Domanda disoccupazione agricola 2019 Inps.
L’invio telematico della domanda di disoccupazione agricola può essere fatto tramite:

  • gli uffici di patronato zonali; la domanda è gratuita, in quanto il patronato applica un trattenuta sindacale sull’importo erogato. (Prima di presentare la domanda, chiedi l’importo della trattenuta sindacale)
  • L’identità digitale Spid (il Sistema Pubblico di identità digitale);
  • il Pin online Inps dispositivo o CNS (carta nazionale dei servizi);
  • tramite il Contact Center dell’Inps al numero 803164 da telefono fisso (gratuitamente) ed il numero verde Inps 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare.

Con la domanda di disoccupazione agricola 2019, potrai anche richiedere gli assegni familiari, indicando i redditi del nucleo familiare:

  • 2016, per il periodo dal 1° Gennaio 2018 al 30 Giugno 2018;
  • 2017, per il periodo dal 1° Luglio 2018 al 31 Dicembre 2018.

Disoccupazione agricola 2019: documenti indispensabili da allegare

Alla domanda di disoccupazione agricola 2019 bisogna allegare, nella procedura telematica, determinati documenti:

  • documento d’identità non scaduto in corso di validità del richiedete;
  • permesso di soggiorno non scaduto, se il lavoratore agricolo è straniero;
  • copia completa del passaporto, in caso di lavoratore extracomunitario e richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno nel caso in cui sia scaduto;
  • nuovo modello Sr163 (in allegato) compilato correttamente, con il quale si richiede la disoccupazione agricola 2019;
  • eventualmente tutte buste paghe 2018 in possesso;
  • eventualmente le dimissioni per giusta causa;
  • dichiarazione di responsabilità attestante l’eventuale possesso o la conduzione a qualsiasi titolo di terreni o attestante l’eventuale reddito derivante dall’esercizio di attività autonoma, professionale, di lavoro parasubordianto e di lavoro occasionale accessorio. (In questo caso bisogna compilare il modello Sr171 ed allegarlo alla procedura telematica della disoccupazione agricola)
  • autocertificazione dello stato di famiglia in caso di richiesta di assegni familiari.

Data Pagamento disoccupazione agricola 2019

E’ fondamentale inviare la domanda di disoccupazione agricola 2019, entro e non oltre il 1° Aprile 2019. Il pagamento della disoccupazione agricola, avverrà tra il mese di Giugno e Luglio 2019, se non ci sono problematiche nell’istruttoria della domanda. Prima del pagamento della disoccupazione, verso il mese di Maggio 2019, sarà pagato il bonus Renzi, in base ai calcoli della disoccupazione agricola da parte dell’Inps.

Calcolo disoccupazione agricola 2019

L’indennità di disoccupazione agricola è calcolata moltiplicando, le giornate indennizzabili dall’Inps per la retribuzione media del lavoratore. Le giornate pagate dall’Inps sono tutte quelle lavoratore sino ad un massimo di 365, sottraendo le giornate di:

  • di lavoro in proprio dell’anno 2018;
  • tutte le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio, pagate nel 2018;
  • le giornate 2018 non indennizzabili quali espatrio definitivo.

Le giornate indennizzabili dall’Inps sono moltiplicate per il 40% del salario effettivo del lavoratore. Si applicherà il salario medio convenzionale nel momento in cui NON venga superato nella singola provincia dalla retribuzione stabilita dal contratto collettivo nazionale del lavoro.

Nel caso di più rapporti di lavoro con retribuzioni differenti, il salario medio è calcolato attraverso la media ponderata tra i diversi salari :

Numero giornate x S1 salario (I rapporto) + Numero giornate x S2 salario (II rapporto)Numero giornate (I rapporto) + Numero Giornate (II rapporto)…

Dall’importo spettante viene detratto il 9% a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

Dal calcolo vengono detratte le trattenute irpef di lavoro dipendente ed assimilato, in base ai giorni di detrazione ed alla comunicazione di detrazioni fiscali per coniuge e figlio a carico e l’eventuale trattenuta sindacale applicata dal sindacato che ha inviato la domanda.

Tutte le giornate indennizzate dall’Inps, sono utili a fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti e solo ai fini della misura per la pensione anticipata.

Consulenza telefonica insindacabili.it

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