Dal 10 gennaio 2019 Disoccupazione agricola 2019 invio domande
Disoccupazione agricola 2019 invio domande

Articolo aggiornato il 31 Ottobre 2023 da Stefano Mastrangelo

Disoccupazione agricola 2019 invio domande dal 10 gennaio 2019

La disoccupazione agricola 2019 è un’indennità economica, erogata direttamente dall’Inps, agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. La domanda della disoccupazione agricola 2019 può essere presentata dal 10 gennaio 2019 sino al 1° Aprile 2019 (aggiornamento Inps), anche se cade di domenica. Vediamo insieme i requisiti e come presentare la domanda di disoccupazione agricola 2019.

Disoccupazione agricola 2019 a chi spetta?

L’indennità di disoccupazione agricola spetta agli:

  • operai a tempo determinato (braccianti agricoli);
  • ai piccoli coloni;
  • ai compartecipanti familiari;
  • ai piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno;
  • ai lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.

Invece non spetta la disoccupazione agricola:

  • per i lavoratori agricoli che si dimettono volontariamente, con eccezione delle madri lavoratrici che si dimettono durante il periodo di gravidanza o nel caso di dimissioni per giusta causa;
  • ai lavoratori agricoli che presentono la domanda dopo il 1° Aprile 2019;
  • ai lavoratori iscritti, per la maggior parte dell’anno, nelle gestione autonoma Inps o presso la gestione separata;
  • ai lavoratori pensionati dal 1° gennaio dell’anno di competenza della disoccupazione agricola.

Disoccupazione agricola requisiti 2019

Per richiedere la disoccupazione agricola nel 2019 devi essere in possesso di determinati requisiti:

  • aver lavorato almeno 102 giornate effettive nel biennio precedente (2017/2018);
  • essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
  • aver due anni di anzianità assicurativa (ossia l’iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione; in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda).

Quindi per aver diritto alla disoccupazione agricola devi essere in possesso di almeno 102 giornate lavorative, ad esempio 51 giornate nel 2017 e 51 giornate lavorate nel 2018. In questo caso devi attivarti sino al 1° Aprile 2019 (ultima data) per inviare telematicamente la disoccupazione agricola.

Domanda disoccupazione agricola 2019 

La domanda Inps della disoccupazione agricola 2019, potrà essere presentata dal 10 gennaio 2019 e sino al 1 Aprile 2019, nel momento in cui sarà attivo il servizio online dell’Inps: Invio domanda disoccupazione agricola e non agricola.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando il modulo Sr25, attraverso:

  • un’ufficio zonale di patronato, che dovrà assisterti gratuitamente, in quanto nella domanda di disoccupazione agricola viene applicata una trattenuta sindacale. (Attenzione al contributo sindacale applicato in fase di compilazione della domanda)
  • Tramite l’identità digitale Spid (il Sistema Pubblico di identità digitale);
  • il Pin online Inps dispositivo o CNS (carta nazionale dei servizi);
  • tramite il Contact Center dell’Inps al numero 803164 da telefono fisso (gratuitamente) ed il numero verde Inps 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare.

Alla domanda è indispensabile allegare:

  • il documento d’identità non scaduto in corso di validità;
  • il modello Sr163 compilato correttamente e alla domanda quale prestazioni si sta richiedendo, devi scrivere: Disoccupazione agricola;
  • eventualmente tutte buste paghe 2018 in possesso;
  • eventualmente le dimissioni per giusta causa;
  • gli allegati previsti dal modello SR25 in casi particolari.

Come inviare la disoccupazione agricola 2019?

Per inviare il modulo Sr25 della disoccupazione agricola 2019, devi accedere al servizio online dell’Inps: Domande Prestazioni a Sostegno del reddito. In seguito nel menu a sinistra, clicca su Disoccupazione e/o Anf agricola e su Presentazione domande.

prestazioni a sostegno del reddito 2019
Prestazioni a sostegno del reddito 2019

La procedura sarà attiva dal 10 gennaio 2019.

Disoccupazione agricola 2019 invio 10 Gennaio 2019
Disoccupazione agricola 2019 invio 10 Gennaio 2019

Pagamento disoccupazione agricola 2019: quando arriva?

Dopo aver inviato telematicamente il modulo Sr25 della disoccupazione agricola 2019, entro e non oltre il 31 Marzo 2019, devi attendere l’istruttoria da parte dell’Inps. Il pagamento avverrà tra Giugno e Luglio 2019 se non ci sono problematiche nella domanda ed il datore di lavoro ha comunicato all’Inps le retribuzioni corrisposte agli operai agricoli. Quindi le scadenze sono queste:

  • dal 10 Gennaio 2019 è possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola in via telematica all’Inps;
  • Entro il 1° Aprile 2019 bisogna inviare la domanda telematicamente (non ci sono proroghe)
  • da Maggio 2019 potrebbe avvenire il pagamento del Bonus di 80 euro (denominato Bonus Renzi) dell’anno 2018;
  • tra Giugno e Luglio 2019 si riceverà il pagamento della disoccupazione agricola 2019.

Esempio di calcolo disoccupazione agricola 102 giornate

Se un operaio agricolo ha lavorato 102 giornate nel biennio precedente l’Inps pagherà le giornate lavorative per un massimo di 365 giornate meno le:

  • giornate di lavoro non agricolo;
  • giornate pagate a titolo di maternità, malattia o infortunio sul lavoro;
  • le giornate di lavoro autonomo agricolo ed anche non agricolo.

In seguito si moltiplicheranno le giornate agricole lavorate per il 40% della retribuzione media giornaliera, riportate sulle buste paga. A questo importo lordo si detrae:

  • il 9% di contributo di solidarietà sino a 150 giornate indennizzate;
  • le trattenute irpef di lavoro dipendente ed assimilato, in base ai giorni di detrazione ed alla comunicazione di detrazioni fiscali per coniuge e figlio a carico;
  • l’eventuale trattenuta sindacale applicata dal sindacato che ha inviato la domanda.

Le giornate indennizzate dall’Inps sono utili a fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti e solo ai fini della misura per la pensione anticipata.

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