Imu 2020, abolita la TASI sugli immobili cosa cambia dal 2020?
Imu 2020, abolita la TASI sugli immobili

Articolo aggiornato il 26 Dicembre 2019 da Nicola Di Masi

Unificata l’IMU e la Tasi in un’unica imposta sugli immobili dal 1° Gennaio 2020

La legge di Bilancio 2020 h abolito la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili del Comune ed ha introdotto la nuova Imu, l’imposta municipale propria sugli immobili di proprietà, con la possibilità da parte dei Comuni, di innalzare l’aliquota Imu fino allo 10,6 per mille.

L’Imposta municipale Unica (Imu, Tasi, Tari) si è ridotta a due imposte: l’imposta municipale propria e la tassa sui rifiuti. Il presupposto dell’Imposta è il possesso di immobili dei contribuenti aventi diritto reale di godimento, ossia proprietà, usufrutto, uso, enfiteusi o superficie ed abitazione

IMU 2020 cosa cambia? Ultime novità

L’IMU è l’imposta municipale sugli immobili, istituita dal Governo Monti con il Decreto Legge 201/2011 e ha sostituito l’ICI, dal 1° Gennaio 2012.

Nel 2020 sono obbligati a pagare l’Imu, tutti i possessori di beni immobili in Italia, ad esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze con categoria catastali C/2, C/6, C/7. Si paga l’Imu anche sulle abitazioni principali di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Per abitazione principale si intende come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il comma 741 alla lettera B della legge di bilancio 2020 esplica che: “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

Si considera come abitazione principale anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice. Se non ci sono i figli, si paga l’imu con l’aliquota ordinaria.

L’Imu si paga:

  • sui terreni identificati come aree fabbricabili, (il valore dell’area fabbricabile deve essere rilasciata dal Comune dove è ubicato il terreno)
  • chi ha in concessione un’area demaniale,
  • gli immobili concessi in comodato gratuito (la base imponibile è ridotta al 50%), con contratto registrato all’Agenzia delle Entrate,
  • i proprietari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari devono pagare l’IMU dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata,
  • gli immobili con categoria commerciale,
  • gli immobili non agibili al 50%.

Non si paga l’IMU sulle:

  • case di abitazione principali e pertinenze (box, cantina o garage) situate in prossimità della casa di abitazione principale. E’ identificata come abitazione principale e non devono pagare l’imu, i proprietari con residenza anagrafica certifica dal Comune e dimora abitale,
  • case di abitazione principale del coniuge superstite. In questo caso i figli del coniuge superstiti non devono pagare l’imu sulla loro quota.
  • gli inquilini non devono pagare più la Tasi e la quota a loro carico, variabile del 10% e 30%, verrà pagata dai proprietari;
  • i coniugi separati o divorziati non residenti ed i proprietari di immobili assegnati al Tribunale all’ex coniuge,
  • gli anziani ricoverati presso case di cura, che cambiano eventualmente la residenza.

Calcolo IMU 2020: aliquota aumentata dai Comuni fino al 10,6

La novità principale della legge di bilancio 2020 è l’innalzamento dell’aliquota base dello 0,86 per mille, sino al 10,6 per mille o addirittura del tutto azzerata.

Per calcolare l’Imu, bisogna prendere i dati indicati sulla rendita catastale dell’Immobile, sull’atto di compravendita, sulla visura catastale (rilasciata da un ingegnere o geometra) o sulla dichiarazione di successione. Il mese di acquisto dell’immobile, ai fini del calcolo, equivale a mese intero, solo se il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni. All’acquirente si imputa l’intero mese dell’acquisto anche in caso di parità di giorni con il venditore.

Per calcolare l’IMU bisogna:

  1. rivalutare la rendita catastale del 5% (309,87 + 5% = 340,85)
  2. moltiplicare 340,85 (rendita catastale del 5%) per 160 (coefficiente catastale per le abitazioni). In questo esempio il valore IMU è di 52057,60.
  3. Dividire questo valore per la quota di proprietà, ad esempio 1/4 (25%).
  4. 13014,40 (il 25% del valore Imu) moltiplicarlo per l’aliquota IMU del Comune dove è ubicato l’immobile, ossia 9,10 e lo dividiamo per 1000.

Il contribuente nell’esempio dovrà pagare 59,00 come acconto entro Giugno e 59 euro entro il Dicembre.

I coefficienti catastali per il calcolo dell’Imu 2020, variano a seconda della categoria del catasto e del tipo di immobile:

  1. Coefficiente 160 per categoria da A/1 a A/11 (escluso A/10),
  2. Coefficiente 80 per categoria A/10,
  3. il coefficiente 140 per le categorie da B1 a B8,
  4. il coefficiente 55 per categoria C/1,
  5. coefficiente 160 per categoria C/2, C/6, C/7,
  6. coefficiente 140 per categoria C/3, C/4, C/5,
  7. il coefficiente 65 da categoria D/1 a D/10 (escluso D/5).

Le aliquote IMU, invece, si possono ricercare nelle delibere approvate dai Consigli Comunali (entro il 30 Giugno 2020), sul sito del Dipartimento delle Finanze de MEF, oppure contattando l’ufficio IMU del Comune dove è situato l’immobile.

Scadenza IMU 2020 e modalità di versamento

L’Imu si versa con un modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate denominato F24, ordinario o semplificato. Per identificare l’immobile, il contribuente deve comunicare entro l’anno successivo (entro il 30 giugno 2020) il possesso di immobili nel territorio nazionale, attraverso una dichiarazione IMU.

Il modello F24 è elaborato dal commercialista o dal Caf, o lo stesso contribuente potrebbe compilare l’imposta IMU da pagare, con i tantissimi programmi gratuiti, messi a disposizione su internet. L’importante è inserire i dati corretti e versare entro due scadenze:

  • entro il 16 Giugno 2020  (per il primo acconto al 50% o per la rata unica dell’interno anno)
  • entro il 16 Dicembre 2020 (per il pagamento del secondo acconto e per il conguaglio dell’intero anno d’imposta 2020).

Sul modello F24 bisogna indicare dei codici tributo:

  1. 3912 per IMU, imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze, articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011,
  2. 3913 per IMU, imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale,
  3. 3914 per IMU, imposta municipale propria per i terreni,
  4. 3916 per IMU, imposta municipale propria per le aree fabbricabili – comune,
  5. 3918 per IMU, imposta municipale propria per gli altri fabbricati – comune,
  6. 3930 per IMU, imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Ravvedimento operoso IMU 2020

Nel caso di ritardo del versamento dell’Imposta IMU, il cittadino può pagare dopo la scadenza, applicando le sanzioni e gli interessi con il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento è disciplinato dall’art. 13 del DLgs n.472/97 e consente la regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente entro:

  • 14 giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 1.4%, più gli interessi legali,
  • dal 15° giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%, più gli interessi per ogni giorni di ritardo,
  • dopo i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%, più gli interessi per ogni giorni di ritardo,
  • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con una sanzione fissa del 3,75%.

Ogni Comune, nel proprio regolamento, potrebbe prevedere di regolarizzare i pagamenti anche oltre i termini previsti dalla legge.

Nella legge di bilancio 2020 sono confermate tutte le agevolazioni e le riduzioni dell’Imu, ad esclusione dell’esenzione per una solo unità abitativa, per i pensionati residenti all’estero iscritti all’AIRE.

Riferimenti normativi: Circolare Mef n. 3/DF del 18/05/2002

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