Isopensione Inps nel 2023
Isopensione 2023 requisiti calcolo e quando si perde?

Articolo aggiornato il 3 Marzo 2023 da Angela Argento

Cos’è la pensione anticipata Isopensione?

E’ possibile andare in pensione con 7 anni di anticipo? L’isopensione è una misura di prepensionamento alla quale possono accedere i lavoratori delle aziende che operano nel settore privato, che impiegano più di 15 dipendenti.

Consiste in un’indennità di accompagnamento alla pensione fino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione anticipata conseguibile con:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne e 3 mesi di finestra
  • oppure con la pensione di vecchiaia prevista a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi.

L’isopensione, ai sensi dell’articolo 1, comma 160 della legge 205/2017, consente quindi a quei lavoratori coinvolti negli accordi di esodo, di beneficiare di un consistente anticipo nell’uscita dal lavoro. Il decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) ha elevato il limite precedente da 4 ad un massimo di 7 anni, fino al 30 novembre 2026.

Chi può andare in Isopensione sino al 2026?

Per accedere all’isopensione, la procedura è piuttosto complessa, in quanto dovrà essere attivata da un’accordo sindacale attraverso il quale l’azienda e le OO.SS. definiscono la platea dei dipendenti in esubero da collocare ipoteticamente in prepensionamento.

In particolare la pensione anticipata può essere richiesta per:

  • prestazione lavorativa presso aziende che occupano in media 15 dipendenti,
  • accordo scritto tra aziende e le organizzazioni più rappresentative a livello aziendale, per una procedura di licenziamento anche collettivo, ai sensi della legge 223/1991 o per lavoratori in esubero,
  • pagamento da parte dell’azienda dell’assegno, in sostituzione della pensione, insieme alla contribuzione figurativa, sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata.

Come funziona l’Isopensione 2023?

Dopo l’avvio della fase amministrativa, che consiste nell’invio all’Inps da parte dell’azienda interessata, della domanda di ammissione al prepensionamento, e dalla successiva notifica da parte dell’Inps dell’ammontare della spesa per la stipula della fideiussione bancaria e dei contributi, l’indennità di Isopensione viene liquidata con decorrenza dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’accordo aziendale, l’azienda deve presentare all’Inps l’accordo stipulato ed una fideiussione bancaria, nel caso di mancato pagamento dell’assegno di esodo. Infatti sarà l’Inps, con un importo corrisposto mensilmente dall’azienda, a pagare il lavoratore, dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla validazione dell’accordo di esodo.

Come si calcola l’Isopensione?

L’importo della prestazione erogato dall’Inps è pari all’assegno pensionistico che percepirebbe il lavoratore in pensione, al netto dei contributi spettanti.

Quanto si perde con l’Isopensione? Per questa misura non c’è nessuna riduzione per il lavoratore.

Su questo assegno pensionistico preventivo, non spettano:

  • gli assegni familiari,
  • non possono essere applicate le trattenute per ricongiunzione o per cessione del quinto,
  • l’importo pagato non è reversibile.

A questo importo si applica la tassazione ordinaria e l’azienda pagherà i contributi spettanti, in base alle normali retribuzioni che sarebbero state corrisposte al lavoratore, durante il periodo di normale di lavoro.

Se i requisiti, a causa della speranza di vita, cambiano nel corso della corresponsione della Isopensione, l’azienda proseguirà il pagamento del periodo prolungato.

Criticità della misura

Oltre alla complessità della procedura di attivazione, la misura si rivela penalizzante per le aziende per l’elevato costo. Infatti queste devono sostenere, oltre al versamento dei contributi previdenziali per il periodo compreso tra la cessazione dal lavoro e l’uscita pensionistica, l’assegno pensionistico per tutta la durata dell’anticipo.

Per questi motivi infatti le aziende che vantano organici molto numerosi, risultano maggiormente interessate a strumenti meno onerosi per gestire gli esuberi, come i contratti di espansione (art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015).

Riferimento normativo: Messaggio Inps n. 1360 del 2017

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