Terza Rata REM e RdC?
erza rata REM è compatibile con il rinnovo del Reddito di cittadinanza

Articolo aggiornato il 18 Novembre 2020 da Stefano Mastrangelo

REM e Rdc ad Ottobre sono compatibili?

Molti lettori ci stanno chiedendo se la terza rata REM, del reddito di emergenza, è compatibile con il rinnovo del Reddito di cittadinanza, scaduto a Settembre ’20 e da rinnovare entro il 31 Ottobre 2020. Vediamo tutti i dettagli.

La Circolare Inps numero 102 del giorno 11 Settembre 2020, ha creato diversi dubbi sulla compatibilità delle diverse indennità Inps, erogate durante il periodo emergenziale Covid-19 ed il Reddito di Emergenza.

Il tutto dipende: dal momento della presentazione della domanda e dal pagamento già in fase di disposizione o erogato. Ad esempio l’Inps, nella sua circolare, espone ciò:

– nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a luglio 2020, una pensione di reversibilità la cui domanda non è stata ancora definita), che richiede a ottobre 2020 la quota mensile di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104/2020: la domanda di Rem sarà accolta.

Reddito di emergenza e bonus Inps sono compatibili?

L’articolo 82 del Decreto legge Rilancio e la circolare Inps 102, sanciscono l’incompatibilità del reddito di emergenza:

  • con tutte le indennità Covid-19 (bonus Inps percepiti o che percepiscono) previste dal decreto Cura Italia, dal Decreto Rilancio e dal decreto di Agosto 2020;
  • con le prestazioni pensioni dirette (pensione di vecchiaia o anticipata) e pensione indirette (pensioni di reversibilità), ad esclusione dell’assegno ordinario, dell’indennità di accompagnamento e delle pensioni di invalidità civile,
  • con i redditi di lavoro dipendente, di tutti i componenti del nucleo familiare, superiori all’importo di quanto spetta di REM,
  • con i nuclei familiari, con soggetti percettori di Reddito di cittadinanza e pensione di Cittadinanza.

L’incompatibilità è accertata dall’Inps:

  • se uno dei componenti familiari, percepisce o ha percepito, una delle indennità Covid-19,
  • al momento della presentazione della domanda REM, per coloro che sono titolari di pensione. Se ho presentato domanda REM entro il 15 Ottobre 2020 e la pensione non è stata ancora definita (anche con gli arretrati), il richiedente avrà diritto al reddito di emergenza;
  • se al momento della presentazione della domanda REM, i componenti del nucleo familiare siano titolari di rapporti di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di importo del REM.
Reddito di Emergenza: quanto spetta mensilmente?
Esempi importi del reddito di emergenza 2020
Parametro scala di equivalenza REMImporto Reddito di Emergenza 2020
1400 euro
1,4 per nuclei con n. 2 componenti maggiori di 18 anni (ad esempio due genitori)560 euro
1,6 per nuclei con n. 2 componenti maggiori di 18 anni ed n. 1 componente minori di 18 anni640 euro
1,8 per nuclei con n. 2 componenti maggiori di 18 anni ed n. 2 componenti minori di 18 anni720 euro
2,00 per i nuclei con n. 3 componenti maggiori di 18 anni e n. 2 componenti minori di 18 anni800 euro
2,10 per i nuclei con n. 3 componenti maggiori di 18 anni (di cui uno disabile grave) e n. 2 componenti minori di 18 anni840 euro

La circolare Inps rammenta che: “In tutti casi, se uno o più membri del nucleo familiare abbiano richiesto altre indennità Inps, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle stesse scaturisca un importo mensile superiore a quello del Rem, l’Istituto provvederà ad erogare la differenza spettante.”

La terza rata REM è compatibile con il rinnovo del Reddito di cittadinanza?

Anche il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono incompatibili con la percezione, al momento della presentazione della domanda, del Reddito di Emergenza.
Come sappiamo la terza rata del REM, è possibile richiederla online, dal 15 Settembre 2020 al 15 Ottobre 2020 ed il rinnovo del Reddito di cittadinanza dovrebbe avvenire entro il 31 Ottobre 2020.

In questo mese di Ottobre 2020, chi ha i requisiti REM, può presentare domanda di Reddito di Emergenza?

Secondo la circolare Inps, la verifica di incompatibilità, sorge, come abbiamo visto, al momento della presentazione della domanda e nella fase conclusiva” dell’istruttoria.

Quindi il controllo di compatibilità dell’Inps avviene, alla conclusione dell’istruttoria e ne determina l’accoglimento della domanda: solo se non viene rilevato un pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle prestazioni incompatibili, al richiedente o ad uno dei componenti familiari.

L’Inps, nella sua circolare, evidenzia con un esempio: “nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale è decaduto a agosto 2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e conseguente verifica del mancato rispetto dei requisiti reddituali, e che richiede, a ottobre 2020, la quota mensile di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104/2020: la domanda di Rem viene accolta.

Noi di insindacabili sconsigliamo di presentare domanda REM, per i percettori di Pensione di cittadinanza (in quanto la disposizione di pagamento sarà in corso). Mentre per i beneficiari Rdc, che hanno terminato a settembre 2020, tutto dipende: dal momento della presentazione della domanda REM (entro il 15 Ottobre), dal rinnovo Rdc (dopo il 15 ottobre in questo caso ed entro il 31 Ottobre 2020) e dalla disposizione di pagamento della ricarica rdc a Novembre 2020 e della terza rata del REM. In quando del pagamento del REM, non si sa una data precisa.

Aggiornamento al 12 Ottobre 2020. Ecco la risposta Inps al nostro quesito di compatibilità tra Reddito di cittadinanza e reddito di emergenza:

  • Gentilissimo, le preciso che il diritto al REm è disciplinato dall’articolo 23 del decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, che innova, in parte, quanto previsto dall’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Pertanto, l’aver terminato la percezione di RdC consente di soddisfare solo uno dei 4 requisiti di incompatibilità previsti dalla norma richiamata, che prevede che il nucleo richiedente, al momento della domanda, oltre a non essere titolare di RdC, non abbia al suo interno uno o più membri che siano titolari di trattamenti pensionistici ( escluso l’AOI), che abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato con retribuzione superiore all’importo della prestazione ove spettante ( pari a euro 400* scala di equivalenza, a sua volte compresa tra 1 e 2,1) e, infine, siano stati percettori di una delle indennità COVID 19. Evidenzio, inoltre, che per il diritto al REm devono essere soddisfatti i requisiti economici normativamente previsti, legati al valore ISEE, al patrimonio mobiliare e al valore del reddito familiare che, nel mese di maggio 2020, deve esser inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.
  • Evidenzio che il reddito di cittadinanza eventualmente percepito a maggio rileva, pertanto, ai fini della valutazione di quest’ultimo requisito.
  • Pertanto, lei potrà presentare domanda di Rem entro il termine perentorio del 15 ottobre, domanda che sarà valutata sulla base di quanto sopra descritto.
  • L’eventuale presentazione di domanda di rinnovo RdC, nel corso dello stesso mese di ottobre infine, sarà del tutto irrilevante ai fini REm e verrà istruita per valutare il diritto che, se sussistente, comporterà l’avvio della prestazione a partire dal mese di novembre p.v..
  • Il Dirigente area misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà

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6 Commenti

  1. Ho terminato rdc il 28 settembre scorso.Il 1 ottobre ho presentato domanda di rinnovo rdc e due giorni fa essendo scoperta questo mese ho presentato domanda per la terza rata del REm. Quali sono i tempi di istruttoria?

      • Quindi questa domanda che è per il REM di ottobre che hanno comunicato essere 2 mesi oltretutto ,non verrà mai pagato se vi è in corso il rinnovo del RDC o potrebbe essereci il pagamento REM di ottobre a novembre ad esempio ed anche il RDC perchè il REM varrebbe per il mese di ottobre ?Tutto ciò sembra non avere senso a priori.

      • Per la nuova domanda REM cambia solo il requisito. Ossia non bisogna superare il reddito di Settembre 2020. Attendiamo, meglio, un chiarimento dall’Inps

  2. Salve, mi chiedevo esattamente il contrario io… ovvero: ho ricevuto le tre rate del REM (la terza in questi giorni è in pagamento) ma da mesi volevo richiedere il Reddito di Cittadinanza, visto che la situazione è quella che è per me, lavorativamente parlando.

    Una volta ricevuto il terzo REM procedo alla richiesta del RdC senza problemi ?

    nb – L’ISEE è ancora valido, ho fatto tutto da solo sul sito INPS, ma anche calcolandoci le tre rate REM sarei sempre sotto la soglia.

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