Mancato pagamento degli stipendi
Mancato pagamento degli stipendi

Articolo aggiornato il 23 Novembre 2021 da Stefano Mastrangelo

Cosa si può fare se il datore di lavoro non paga lo stipendio?

Cosa fare nel caso di mancato pagamento degli stipendi da parte del datore di lavoro? Dal 2010 il “Collegato lavoro” (legge 183/2010), ha modificato la normativa inerente la risoluzione stragiudiziale delle controversi in materia di lavoro.

Mancato pagamento degli stipendi: cosa ho diritto?

Se sei stato licenziato o ti sei dimesso, hai diritto a tutti gli elementi retributivi spettanti fino alla cessazione del rapporto di lavoro, come:

  • trattamento di fine rapporto lavoro, detta liquidazione;
  • le ferie non godute;
  • i ratei di tredicesima e quattordicesima;
  • i permessi (Rol) non goduti;

Diffida pagamento stipendio: come fare?

Se non hai ricevuto gli ultimi pagamenti degli stipendi, noi ti consigliamo di rivolgerti o ad un’associazione sindacale, ufficio vertenze, o direttamente ad un avvocato del lavoro.

Se non hai queste possibilità, il primo mezzo che hai, è scrivere una lettera al datore di lavoro (diffida di pagamento) chiedendo le retribuzioni non pagate, attraverso una “diffida ad adempiere”, entro un totale di giorni stabiliti. Questa diffida deve essere spedita al Legale Rappresentate dell’azienda o con Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Conciliazione per mancato pagamento degli stipendi e del tfr

Se il datore di lavoro vuole conciliare, puoi attivare volontariamente il tentativo ordinario di conciliazione in queste sedi:

  • dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro della tua zona;
  • in sede sindacale, con l’assistenza e la rappresentanza di un sindacalista con delega di firma depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
  • dinanzi alle associazioni dei datori di lavoro;
  • attraverso la Commissione di Certificazione, presso ad esempio l’Ordine dei Consulenti del Lavoro;

Vertenza sindacale per mancato pagamento stipendio e Tfr: Conciliazione obbligatoria e monocratica

Nel caso di controversie con il datore di lavoro, si può ricorrere al tentativo obbligatorio di conciliazione, quando non vi siano ripercussioni sanzionatorie e amministrative.

Se il datore di lavoro non risponde, puoi espletare il tentativo di conciliazione monocratica presso la Direzione Provinciale del lavoro per:

  • mancato pagamento delle retribuzioni e contributi;
  • differente inquadramento;
  • mancato pagamento degli straordinari svolti e non pagati;
  • mobbing;

In questo caso il datore di lavoro sarà soggetto ad accertamento ispettivo, nel caso in cui non si raggiungi un accordo con il lavoratore.

Ci sono altri tentativi di conciliazione nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

  • Il tentativo obbligatorio di conciliazione, per le aziende che superano i 15 dipendenti (art. 18 dello statuto dei lavoratori) e viene applicato esclusivamente nei confronti dei lavoratori assunti a tutela reale e non a tutele crescenti.
  • l’offerta conciliativa (facoltativa) per i contratti a tutele crescenti cioè a quei rapporti iniziati dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti) ovvero ai rapporti che da tale data hanno subito una delle variazioni: da tempo determinato sono stati trasformati a tempo indeterminato ovvero l’apprendista che è stato qualificato in operaio o impiegato.

Se l’azienda fallisce chi paga gli stipendi arretrati?

Nel momento in cui il datore di lavoro ha dichiarato fallimento o ha attivato una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il lavoratore può chiedere al Fondo di Garanzia Inps:
 
  • il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente; (l’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297)
  • le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto; (articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80)

Il Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps intervie solo se ci sono determinati presupposti:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di di una procedura concorsuale;
  • l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o le ultime tre mensilità e di una procedura concorsuale in corso: fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.  Tale procedura avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di garanzia.

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